Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14829 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9574/2013 proposto da:

COMUNE CERISANO, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

MA.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA PARADISI, rappresentato

e difeso dall’avvocato CARMELO SALERNO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.M., D.S.G., D.S.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIOGGIA 2, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIO BISCEGLIA, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, in persona del procuratore

speciale Dott. ME.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE

giusta procura a margine del controricorso;

ADDIDUEMILA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

82, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA IANNOTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO BENVENUTO;

– controricorrenti –

e contro

M.F., DE.SI.GI., COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL,

D.S.F.P., FALLIMENTO COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1017/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato CARMELO SALERNO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega;

udito l’Avvocato EUGENIO BISCEGLIA;

udito l’Avvocato ELISABETTA DURANTE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Cerisano conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, la Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., e ne chiedeva la condanna al pagamento di Euro 782.432,20, oltre interessi. A fondamento della proposta domanda, l’attore esponeva che: 1) aveva stipulato con la Costruzioni Immobiliari S.r.l. una convenzione di lottizzazione che prevedeva, tra l’altro, l’obbligo della società di realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 2) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte la predetta società aveva stipulato una polizza fideiussoria a prima richiesta per l’importo di Lire 1.515.000.000 con la Società Cattolica di Assicurazione; 3) la polizza in questione prevedeva il pagamento entro trenta giorni dalla richiesta del Comune; 4) alla scadenza del termine previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, non avendovi i lottizzanti provveduto, il Comune aveva chiesto il pagamento alla società assicuratrice che l’aveva tuttavia rifiutato, richiedendo documentazione comprovante l’inadempimento.

Si costituiva la convenuta e deduceva che: 1) il contratto intercorso tra le parti non era qualificabile come garanzia a prima richiesta, presentando, invece, il carattere dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale, con conseguente applicabilità delle norme sulla fideiussione; 2) la garanzia non era operativa, perchè la richiesta di pagamento era intervenuta dopo il trasferimento dell’area su cui le opere dovevano essere eseguite ad altra società, sulla quale gravava, quindi l’obbligo di adempiere; 3) la modificazione del lato passivo dell’obbligazione così verificatasi, non comunicata nè autorizzata dal fideiussore, aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione di garanzia; 4) gli oneri di urbanizzazione non erano esigibili, in assenza di rilascio delle concessioni edilizie e, comunque, dell’esercizio della facoltà di edificare; 5) sussisteva la decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non aver il Comune proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale; 6) vi era carenza di prova in ordine all’inadempimento contestato. La società assicuratrice evidenziava, inoltre, che parte delle opere di urbanizzazione erano state compiute e, pertanto, doveva ridursi proporzionalmente l’ammontare delle somme spettanti al Comune e che il credito per le opere di urbanizzazione presupponeva l’effettiva esecuzione degli interventi programmati che, nel caso in esame, non vi era stata; rappresentava che, comunque, aveva diritto ad essere tenuta indenne dai pagamenti effettuati nei confronti dei coobbligati e nei confronti dell’acquirente del terreno, Addiduemila S.r.l.. Chiedeva, quindi, l’autorizzazione a chiamare in giudizio i soggetti nei cui confronti intendeva agire in rivalsa.

Dei terzi chiamati in causa si costituivano soltanto la Addiduemila S.r.l. e M.F..

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 23 novembre 2009, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione il Comune di Cerisano proponeva appello, cui resisteva la Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l. chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato. Con distinti atti di citazione si costituivano altresì D.S.F., M.F. e Addiduemila S.r.l. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Il difensore del Comune rilevava che le notifiche a L.F. e a Costruzioni Immobiliari S.r.l. non erano andate a buon fine, essendo la prima deceduta e risultando dalla relata di notifica che la predetta società era irreperibile all’indirizzo dato, e sosteneva che dette parti non erano litisconsorti necessarie in quanto chiamate in garanzia in primo grado. Il procuratore della società assicuratrice chiedeva la concessione di un termine per la notifica dell’appello incidentale alle pani contumaci e il difensore del Comune chiedeva che venisse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli appellati e in particolare degli eredi di L.F. nonchè della Costruzioni Immobiliari S.r.l..

La Corte di appello di Catanzaro concedeva al Comune di Cerisano termine per la rinotifica dell’atto di appello agli eredi di L.F. e alla Costruzioni Immobiliari S.r.l. e autorizzava, altresì, la società assicuratrice a notificare l’appello incidentale a De.Si.Gi., ritualmente evocato in giudizio ma non costituitosi. All’udienza del 24 maggio 2015 il procuratore dell’appellante dichiarava di non aver ottemperato all’ordinanza di integrazione del contraddittorio, trattandosi, a suo avviso, di cause scindibili.

La predetta Corte, con sentenza del 4 ottobre 2012, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di quel grado in favore di ciascuna delle controparti.

Avverso la sentenza della Corte di merito il Comune ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria. Hanno resistito con distinti controricorsi sia la Cattolica Assicurazioni soc. coop., sia Addiduemila S.r.l., sia D.S.F. unitamente a D.S.M. e a D.S.G..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1936 c.c. e segg. e dei principi generali in materia di negozio autonomo di garanzia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro)”.

2. Con il secondo motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’interpretazione del contratto e, in particolare, all’esame della reale volontà delle parti con l’introduzione della clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nella polizza assicurativa stipulata con la Cattolica, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

3. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., sul presupposto della qualificazione giuridica della polizza come fideiussione, in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

4. Con il quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

5. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti infondati.

Va anzitutto evidenziato che, in relazione alla qualificazione della garanzia in questione, non sono state prospettate tesi difensive idonee a scardinare le conclusioni sul punto del giudice di merito, secondo cui il contratto in questione va qualificato come fideiussione e non quale contratto autonomo di garanzia.

Tali conclusioni vanno, pertanto, confermate.

Ne consegue la sicura sussistenza del litisconsorzio necessario, alla luce del principio affermato da questa Corte e secondo cui il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art. 1944 c.c., comma 1, nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d’appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell’acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 c.p.c. (vedi Cass. 1 dicembre 2012, n. 16669).

Nella specie risulta che non è stato ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte di merito.

Ogni ulteriore questione prospettata dalle parti resta assorbita.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge, in favore di Addiduemila S.r.l. nonchè in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge, in favore della Cattolica Assicurazioni soc. coop, e in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge, in favore di D.S.F., D.S.M. e D.S.G..

Ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA