Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14829 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 18/06/2010), n.14829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13253/2008 proposto da:

NEOS BANCA SPA, (già Finemiro Banca S.p.A., giusta modifica della

denominazione societaria deliberata con assemblea straordinaria il 18

maggio 2005 ed efficace dal 4 luglio 2005), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Società soggetta all’indirizzo e

coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.a. ed appartenente al gruppo

Bancario Intesa Sanpaolo, società aderente al Fondo Interbancario di

tutela dei Depositi, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO N. 62, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO GRISANTI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato JACCHIA Giordano, giusta mandato

in calce al ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bologna

depositato il 27/10/2006;

– ricorrente –

contro

E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20084/2008 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la NEOS Banca ha proposto regolamento di competenza nei confronti della sentenza 10 aprile 2008 con la quale il tribunale di Bologna si è dichiarato incompetente sull’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale nei confronti di E.A. ritenendo competente il tribunale di Crotone;

che il p.g. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile perchè privo dei quesiti di diritto che debbono concludere i motivi a pena d’inammissibilità (art. 366 bis c.p.c.);

che non si deve provvedere sulle spese in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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