Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14829 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 06/07/2011), n.14829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S.U.R. MARCHE – AZIENDA SANITARIA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE,

in persona del Direttore generale pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 18, presso lo studio

dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIRRO GEMMA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.S., S.C., D.T., C.A.

G., V.M.L., A.S., C.M.

C., B.M., T.E., F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA T. MONTICELLI 12, presso lo studio

dell’avvocato FILEGGI ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

STORONI ANTONELLA, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

64/2003 del TRIBUNALE di PESARO;

uditi gli avvocati Gemma PIRRO, Alessandro DE VITO PISCICELLI per

delega dell’avvocato Antonella Storoni;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Rosario Giovanni RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, rigettando con ordinanza il ricorso in epigrafe indicato,

statuiscano la giurisdizione del giudice ordinario, con condanna alle

spese di lite.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

L’ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che venga regolata la giurisdizione rispetto ad una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro che la vede in veste di controinteressata.

Espone che la dott.ssa A.S. e gli altri medici indicati in epigrafe come controricorrenti avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro l’Azienda Sanitaria n. (OMISSIS) chiedendo che fosse accertato il loro diritto ad ottenere dalla convenuta, della quale erano dipendenti come psicologi inquadrati nel ruolo della dirigenza sanitaria, la determinazione della giusta retribuzione di risultato e per l’effetto la corresponsione delle differenze retributive agli stessi spettanti a decorrere dal 1989.

In precedenza i ricorrenti avevano proposto un ricorso dinanzi al TAR delle Marche -Ancona al fine di ottenere l’annullamento della delibera del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di (OMISSIS) n. 298 del 18 dicembre 1997 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996. il giudizio amministrativo così promosso era stato dichiarato estinto con sentenza in data 11 aprile 2003 per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti stessi dichiarato a verbale che era venuto meno l’interesse alla decisione stante la possibilità offerta ad essi (a seguito di interpretazione autentica dell’art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. della dirigenza 1994-1997 intervenuta in data 12 luglio 2001) di veder soddisfatta la loro pretesa in altro giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro i ricorrenti avevano dedotto: che il primo c.c.n.l. della dirigenza del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del 5 dicembre 1996 aveva previsto (art. 61) il finanziamento della retribuzione di risultato;

che in applicazione della norma collettiva sopra citata l’Azienda Sanitaria convenuta, con delibera del Direttore Generale n. 298 del 18 dicembre 1997, aveva costituito il fondo per la retribuzione di risultato per gli anni 1996 e 1997 relativo alla dirigenza del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo; che con la citata delibera erano state erroneamente determinate le risorse relative alla retribuzione di risultato, essendo state utilizzate, come base di riferimento, le risorse relative all’anno 1993, impiegando quelle “attribuite” e non quelle “spettanti” con conseguente pregiudizio per i ricorrenti medesimi. Ciò premesso chiedevano la ricostituzione del fondo di produttività, anno per anno a decorrere dal 1989, da effettuarsi secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57, al fine di individuare le quote storiche spettanti a ciascun ruolo della dirigenza.

Si era costituita in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro l’Azienda sanitaria di Fano eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deducendo la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto si trattava di una vertenza relativa a rapporti di lavoro pubblico rientranti nella disciplina transitoria ex D.Lgs. n. 165 del 2001. La domanda dei ricorrenti riguardava, infatti, l’operato della pubblica amministrazione, trasfuso in atti amministrativi ed aveva per oggetto non già differenze di retribuzione in parte risalenti al periodo precedente il 30 giugno 1998 e in parte successive bensì la costituzione di un fondo variabile che, ai sensi del D.P.R. n. 348 del 1983, artt. 63 e 64, non dava luogo ad un aumento generalizzato della retribuzione ma veniva assegnato soltanto al personale che aveva svolto effettivamente attività in plus orario nell’ambito dell’Unità Operativa alla quale apparteneva.

Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro il Servizio sanitario Regionale era stato riorganizzato e pertanto, con L.R. 20 giugno 2003, n. 13, era stata costituita l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) che aveva incorporato anche l’AUSL n. (OMISSIS).

Nel ricorso per regolamento di giurisdizione l’ASUR Marche chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo poichè ha per oggetto principale la legittimità di provvedimenti amministrativi lesivi di interessi legittimi. Più esattamente si tratterebbe di atti amministrativi di macro-organizzazione adottati dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere pubblicistico. Ed infatti la domanda proposta dagli originari ricorrenti aveva ad oggetto gli atti amministrativi di determinazione dei fondi relativi alla retribuzione di risultato ed il ricalcolo dei fondi medesimi a decorrere dal 1983.

A.S. e gli altri medici elencati in epigrafe hanno proposto controricorso. Il PG ha concluso a favore del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, interpretando il riferimento alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ovvero anteriore a tale data, operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in relazione all’individuazione del momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno altresì affermato che, ai fini di una corretta applicazione dell’indicato discrimine temporale, non è corretto affidarsi ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione de rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l’accento va posto sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 1 dicembre 2009 n. 25258;

Cass. 8 maggio 2007 n. 10371).

Nel caso di specie è pacifico fra le parti che in data 12 luglio 2001 è intervenuto fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 5 dicembre 1996 l’interpretazione autentica dell’art. 61 del contratto stesso in base alla quale: con riguardo alla formazione del fondo di cui all’art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. del 5/12/1994-97 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N. del 5/12/1996, le parti specificano che per “quote storiche spettanti” non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e segg., applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3.

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49, comma 2, l’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 47, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. …

Poichè è pacifico, da un lato, che l’accordo del 12 luglio 2001 è stato stipulato ai sensi del citato art. 49, comma 2, e, dall’altro, che la domanda, intesa come petitum sostanziale è basata sull’applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. del 5/12/1994, come interpretato autenticamente in base al citato accordo, deve concludersi che, in applicazione del principio sopra enunciato, il dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia al quale deve farsi riferimento ai fini della ripartizione della giurisdizione è appunto l’accordo del 12 luglio 2001. Ed infatti il diritto controverso deve essere verificato alla luce della norma contrattuale invocata come interpretata autenticamente dal citato accordo, il quale, come si rileva dall’art. 49, comma 2, prima citato, ha efficacia retroattiva e quindi incide anche sulle pretese relative a periodi precedenti al 30 giugno 1998.

In applicazione del principio sopra enunciato deve ritenersi, pertanto, che la controversia rientri nella giurisdizione de giudice ordinario. Nè può indurre a conclusioni diverse la tesi, prospettata nel ricorso dell’Azienda Sanitaria ricorrente, secondo cui la presente controversia riguarderebbe, in via principale, la legittimità di atti amministrativi di macro-organizzazione adottati dalla P.A. nell’esercizio del suo potere pubblicistico. Deve infatti osservarsi che la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Pesato aveva ad oggetto la determinazione della giusta retribuzione di risultato e, per l’effetto, la corresponsione delle differenze retributive agli stessi spettanti… Anche a voler ritenere il fondo per la retribuzione di risultato, previsto dall’art. 61 del citato art. 61 del contratto collettivo e costituito con Delib. del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria come atto di macro- organizzazione, questo rientrerebbe comunque nella categoria degli atti amministrativi (presupposti) di gestione del rapporto di lavoro.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 7 novembre 2008 n. 26799 (ordin.)) hanno chiarito che in tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche “se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, giacchè in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorchè il lavoratore, in riferimento a quegli atti, li contesti unicamente in ragione della loro incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere possibile la loro mera disapplicazione. Nel caso di specie, come si è prima accennato, appare evidente che la posizione fatta valere dai dirigenti sanitari è di diritto soggettivo.

In definitiva, in applicazione dei principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

In applicazione del criterio della soccombenza l’azienda ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice ordinano; condanna l’ASUR al pagamento delle spese liquidate in Euro 3200 di cui Euro 200 per esborsi e oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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