Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14828 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14828 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 16451-2008 proposto da:
RUSSO

AMATO

RSSMTA31E19B808M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO_CANEPA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PEREGO EZIO;
– ricorrente

2014

contro

1144

COMUNE

CINISELLO

BALSAMO

P.I.05998580152,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ARENULA

35/

50 PIANO, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO

Data pubblicazione: 30/06/2014

GENNARO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCIANO QUARTA;
– controri corrente nonchè contro

MILNORD IMM DI GIUSEPPE VOLTOLIN & C SAS, P M PROCREP

– intimati –

avverso la sentenza n. 1233/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 04/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato QUARTA Luciano, anche in sostituzione
dell’Avvocato TERRACCIANO Gennaro, difensori del
resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
4

per l’inammissibilità o rigetto del ricorso e condanna
alle spese.

TRIBUNALE MILANO;

Svolgimento del processo
Russo Amato con atto di citazione del 10 luglio 1992 conveniva in giudizio
davanti al Tribunale di Monza, il Comune di Cinisello Balsamo e la società
Milnord sas per sentire accertare l’usucapione a suo vantaggio della proprietà
dell’area posta nel Comune di Cinisello Balsamo contraddistinto con il foglio
continuo e

pacifico, animo domini, a decorrere dal giugno 1970.
_
Si costituivano le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda.
All’udienza del 31 ottobre 1995 il processo veniva sospeso per la pendenza di
altro giudizio di retrocessione a favore della società Milnord

e che,

successivamente, questa è pervenuta ad atto di transazione con il quale l’area
veniva riconosciuta al Comune di Cinisello Balsamo a fronte del fatto che a
causa della mancata realizzazione dell’opera pubblica a seguito di
_

provvedimento del Presidente della Regione con il quale la dichiarazione di
pubblica utilità era venuta meno.
Con istanza ex art. 197 cpc., Russo Amato svolgeva domanda di prosecuzione
del giudizio che veniva nuovamente incardinato presso il Tribunale di Monza.
Esaurita la fase istruttoria, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2479 del

.
2004, rigettava la domanda di usucapione svolta dal sig. Amato.
In seguito a detta sentenza, il Comune di Cinisello Balsamo, con ordinanza
del Dirigente ai Lavori Pubblici, ingiungeva a Russo lo sgombero dell’area
oggetto di controversia.
Avverso questa ordinanza Russo proponeva ricorso presso il Tar

della

Lombardia, Tuttavia, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di
Monza. In via incidentale, e con lo stesso atto di appello, proponeva querela di
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

36 mapp. 6 e 51 per effetto del suo possesso ultraventennale

falso ex art. 221 e segg. cpc., in relazione al contratto di affitto dell’ 1
dicembre 1972 registrato in data 30 dicembre 1972, in quanto la sottoscrizione
a firma Russo Amato non proveniva dallo stesso essendo la forma apografa.
Produceva al fine, perizia calligrafica.
Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato ed

della decisione sul merito. Svolgeva domanda riconvenzionale per il rilascio

_

dell’area controversa.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1233 del 2007, rigettava
l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo
la Corte milanese, correttamente il Tribunale di Monza aveva escluso
l’acquisto per usucapione del bene di cui si dice, avendo per altro accertato
che l’attore deteneva il terreno in parola in virtù di un rapporto obbligatorio
.

con il proprietario, specificamente, in ragione di un contratto di affitto; che il
godimento del terreno da parte del Russo nel periodo nel quale a suo dire
sarebbe maturata l’usucapione non poteva certo ritenersi pacifico, dato che il

..

Comune di Cinisello Balsamo a seguito di espropriazione per pubblica utilità,
ripetutamente, aveva tentato di ottenere il rilascio del terreno de quo.

.
Risultava, incontrovertibilmente, acquisito, in virtù di precedenti pronunce
giurisprudenziali rese tra le parti del presente giudizio, che l’attore non ha
avuto posizione possessoria tutelabile

in relazione

all’area contesa.

Inammissibile e, comunque, irrilevante era la querela di falso proposta in via
incidentale dal Russo dato che la sentenza impugnata non si fondava sulla
sola scrittura contrattuale di affitto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Russo Amato con ricorso
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

eccepiva l’inammissibilità della querela di falso attesa l’irrilevanza ai fini

affidato a cinque motivi. Il Comune di Cinisello balsamo ha resistito con
controricorso.
In data 23 aprile 2014 l’avv. Perego ha depositato in cancelleria istanza di
richiesta di interruzione del processo per morte del ricorrente.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio osserva che l’istanza di richiesta di interruzione
del processo per morte del ricorrente, va respinta. E’ sufficiente evidenziare
che questa Corte ha più volte affermato il principio dell’inapplicabilità nel
giudizio di Cassazione dell’istituto dell’interruzione del procedimento in
presenza di uno degli eventi previsti dall’art. 299 C.P.C., sia che esso si
riferisca alla parte che al suo difensore (Cass. 20325/04; 4767/03; 5672/03 e,
con specifico riferimento alla parte personalmente, Cass. 12581/04). Peraltro,
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2005, con riferimento ad
_

un procedimento in cui era deceduto il difensore, pur prendendo atto della
presenza di un problema di costituzionalità – sul rilievo che non erano idonei a
giustificare l’esclusione dell’interruzione ne’ il carattere officioso del giudizio

..

di Cassazione ne’ la tesi con cui si vorrebbe attribuire scarso valore alla
discussione orale in udienza – ha dichiarato inammissibile la questione,

.
sostenendo che esso implicava la soluzione di delicate questioni in ordine ai
meccanismi di riattivazione del giudizio che solo il legislatore, nell’ambito
della sua discrezionalità, avrebbe potuto definire.
Ora, se la normativa allo stato non consente una diversa interpretazione
dell’istituto dell’interruzione, vale a dire l’applicazione per analogia al giudizio
di Cassazione, allorché l’evento previsto dall’art. 299 C.P.C., riguardi il
difensore, a maggior ragione un tale evento deve ritenersi irrilevante qualora,
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

k

come nel caso in esame, si riferisca alla parte, se si consideri, come la stessa
Corte Costituzionale ha affermato nella richiamata sentenza, che il giudizio di
Cassazione “è ab initio un processo di avvocati”, volto, cioè, unicamente alla
soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la
parte, può dare il suo contributo tecnico.

giudizio, non rimane che esaminare i motivi del ricorso.
1.= Russo lamenta:
a) Con il primo motivo, la violazione dell’art. 360 nn. 3) e 5) cpc. in relazione
all’art. 221 e ss. cpc., ed all’art. 115 cpc., in relazione agli artt. 2697, 2702 e
1158 cc.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso l’esame e la
considerazione dell’exceptio falsi in ordine alla scrittura contrattuale di affitto

ancorché fosse evidente la valenza decisiva sul piano probatorio di detto
documento, posto che se lo avesse compiutamente valutato sarebbe pervenuta
ad una decisione diversa. La Corte distrettuale non si sarebbe accorta che sia
la decisone del Tribunale di Monza e sia pure la sua decisione sono fondati
essenzialmente sulla scrittura contrattuale inter parte tale che l’exceptio falsi
diventava essenziale. Piuttosto nell’ipotizzare che nella specie sussisterebbero
“altre articolate argomentazioni” il Giudice di secondo grado avrebbe glissato
sul punto decisivo della controversia

in quanto la compresenza di opposte

emergenze probatorie documentali allegate dalle parti non assumevano in
alcun caso valenza probatoria, decisiva ed autonoma.
In conclusione, dica la Corte Suprema : a) se sussista un’omessa o
insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc., circa la pronunciata
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

Non potendo, quindi, il prospettato evento interferire sulla prosecuzione del

,

inammissibilità della querela di falso proposta ex art. 221 cpc., in via
incidentale

dal

ricorrente

in

relazione

alla

rilevanza

probatoria

dell’accertamento della natura apografa della sottoscrizione a norme “Russo
Amato” apposta in calce al contratto di locazione di terreno dell’I dicembre
1972 non essendo genuina ed effettivamente proveniente dal suo autore. 2) se

di diritto in materia di onere della prova, di nullità della sentenza e del
procedimento per error in procedendo in ordine alla natura presupposta e
—.
necessitata dall’esame preliminare del documento impugnato di falso ai fini
del iudicium rescindens per effetto dell’esperimento della querela di falso ex
art. 221 e sgg. cpc., sia per omessa e insufficiente motivazione su un punto o
fatto controverso e decisivo del giudizio, laddove, unicamente l’accertata
_

validità dell’efficacia dell’opposta scrittura contabile 1.12.1972 escluderebbe

il dedotto processo ad usucapionem, ovvero, in relazione alla violazione
dell’art. 115 cpc., per il quale il giudice deve porre a fondamento della
decisone le prove proposte dalle parti” ed agli artt. 2697 e 2702 cc. per aver

..

immotivatamente escluso la rilevanza decisiva della querela di falso quale
mezzo per oppugnare l’efficacia della scrittura privata, circa la provenienza
delle dichiarazione del suo autore.
b)

Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360 n.5) per omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per
il giudizio in relazione all’art. 1158 cc. ed all’art. 115 cpc. Secondo il
ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso o errato nella valutazione
delle risultanze probatorie documentali. Piuttosto, il Giudice avrebbe potuto
trarre elementi di convincimento: 1) dalla copia dell’atto di citazione del
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rei. A. Scalisi

sussista la violazione dell’art. 360 n. 3) 4) 5) sia per la violazione delle norme

25/30 giugno 1971 dal quale risultava che per lo meno dal luglio 1970 la ditta
Oberti Rosanna aveva eseguito per conto di Russo Amato il compimento di
lavori di spianatura e livellamento di un lotto di terreno sito in viale Fulvio
Testi angolo viale Matteotti. Quindi, era certo che in tale data il Russo aveva
il possesso animo domino dell’area la quale in assenza di cure da parte di terzi

aveva predisposto nel marzo 1994 uno schema di convenzione per la
costituzione di una servitù su parte del terremo di sua proprietà ; 3) lo stesso
Sindaco pro tempore ebbe a precisare che nell’ambito dei lavori finalizzati a
realizzazione del collettore fognante ad ultimazione dei lavori questa
Amministrazione provvederà, altresì, a ripristinare la parte di recinzione
asportata. 4) il TAR della Lombardia sia pure successivamente alla sentenza
della Corte di appello di Milano, con sentenza intervenuta tra le stesse parti
processuali aveva avuto modo di affermare ” il Comune ha provveduto al
ripristino dello stato dei luoghi per cui il ricorrente è stato reintegrato nel
pieno possesso dell’area.
..

In conclusione, dica la Corte di cassazione: 1) se la sentenza impugnata sia
erronea ed illegittima per avere la Corte di Appello di Milano violato l’art.
360 n. 5) cpc., per omessa o insufficiente motivazione circa il fatto
controverso o decisivo del giudizio, quanto all’accertamento della sussistenza
dei presupposti della maturata usucapione ultraventennale ai sensi dell’art.
1158 cc., in ordine all’omessa valutazione di tutte le emergenze probatorie
documentali ed alla denegata necessità di ammissione di mezzi di prova
dedotti incorso di causa e se sul piano dell’iter logico tale erroneo omesso o
inadeguato apprezzamento delle emergenze probatorie abbia assunto anche in
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rei. A. Scalisi

era da ritenersi res derelicta. 2) da altro documento si evinceva che la AEM

relazione alle circostanze travisate o trascurate un’efficienza causale in rodine
alla soluzione giuridica data dal giudice alla controversia.
c) Con il terzo motivo, la violazione dell’art. 360 nn. 3) e 5) in relazione
all’art. 14 della legge n. 865 del 1971 ed all’art. 13 comma 3 della legge n.
2359 del 1865. Avrebbe errato la Corte di Milano, secondo il ricorrente,

nell’aver applicato il principio di cui all’art. 14 della legge n. 865 del 1971
sull’erroneo presupposto che l’espropriazione per pubblica utilità pronunciata
con il decreto di espropriazione del 10 ottobre 1978 avesse esplicato i suoi
effetti, mentre, in realtà, a causa del mancato inizio dei lavori per la
realizzazione dell’area verde ed attrezzature sportive e ricreative essa era
divenuta ex lege inefficace. Piuttosto, la corte distrettuale, sempre secondo il
ricorrente, non avrebbe tenuto conto dell’art. 13 comma 3 della legge 2359 del
1865 secondo il quale “nell’atto che si dichiara un’opera di pubblica utilità

saranno stabiliti i termini entro in quali dovranno cominciarsi e compiersi le
espropriazioni ed i lavori, una volta trascorsi detti termini la dichiarazione di
pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni,
se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla
presente legge”
In conclusione, dica, pertanto la Corte di Cassazione se la sentenza impugnata
è erronea ed illegittima per violazione dell’art. 360 n. 3( e 5) cpc., laddove
esclude che il Russo possa avere acquisito per usucapione la proprietà
dell’area in questione per avere in violazione di norme diritto di cui all’art. 14
della legge n. 865 del 1971 in relazione all’art. 13 della legge n. 2359 del 1865
e sull’erroneo presupposto che tale soluzione vanificherebbe gli effetti stessi
dell’espropriazione, omesso di considerare che la stessa espropriazione era

_
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

4

divenuta inefficace per inutile decorso dei termini di esecuzione dei lavori e
delle stesse espropriazioni stabilito dall’art. 13 della legge n. 1359 del 1865 e
che il mero successivo accordo bonario tra originario espropriato e poi
rivendicante la titolarità della res in retrocessione ed ente espropriante
nell’ambito di un giudizio di retrocessione, non incide, né pregiudica il diritto

di proprietà anteriormente maturato in capo al terzo possessore ad
usucapionem.
d) Con il quarto motivo, la violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 cpc. in relazione
all’art. 112. cpc. in relazione agli artt. 948 e 1158 cc., 24 cost. per violazione
di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria pronuncia e/o
motivazione circa l’accertamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e per
vizio di ultrapetizione. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe
erroneamente

rigettato

l’accertamento

dei

presupposti

dell’invocata

usucapione in ragione di una presunta inammissibilità dell’azione di
rivendicazione nei confronti dell’espropriante e, in tal modo, sarebbe incorsa
in un omessa pronuncia sulla domanda di mero accertamento dell’usucapione

per avere confuso i due istituti talché mentre l’azione di accertamento del
diritto di usucapione è accertamento costitutivo, l’azione di rivendicazione ha
natura petitoria e restitutoria. Piuttosto, anche nella denegata ipotesi in cui
l’applicazione dell’art. 14 della legge n. 865 del 1971 fosse assorbente non
,

poteva il giudice di merito omettere l’accertamento della sussistenza del
diritto azionato in quanto preliminare ai fini di stabilire sullo stesso piano
ontologico l’esistenza di un successivo diritto azionabile in rivalsa
sul I ‘ indennità.
In conclusione, dica la Corte di Cassazione se la sentenza impugnata è erronea
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

9

ed illegittima in base all’art. 360 n. 3) e 5) cpc., in relazione all’art. 112 cpc.
in relazione agli artt. 948 e 1158 cc., per violazione di norme di diritto e per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

ovvero per vizio di

ultrapetizione, nella parte in cui il giudice di appello, trascendendo i limiti
delle ragioni afferenti il petitum sostanziale e la causa petendi ha omesso la

pronuncia circa l’accertamento dei fatti costitutivi del diritto azionato,
rigettando la domanda di usucapione azionata in primo grado sulla base di una
sua erronea ed ultronea qualificazione come azione di rivendicazione e di
inconferente riferimento sul supposto fatto ostativo dipendente da future
azioni sull’indennità di espropriazione, che richiedano necessariamente il
preventivo accertamento dell’anteriore titolarità del diritto di proprietà o di
diritto reale parziario sul fondo oggetto di espropriazione, che sono il
presupposto per poter azionare il diritto di natura personale.
e) Con il quinto motivo, la violazione dell’art. 360 nn. 3) e 5) cpc., in
relazione all’art. 100 cpc. ed all’art. 1476 n. 1) cc. in relazione all’art. 13 della
legge n. 2359 del 1865. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe
accolto erroneamente la domanda riconvenzionale del Comune di Cinisello
Balsamo per l’immediato rilascio del fondo. In particolare, il ricorrente ritiene
che l’espropriazione per pubblica utilità integrerebbe gli estremi di atto
negoziale intervenuto iure privatorum ai sensi dell’art. 1576 cc., gravava in
capo all’alienante l’obbligo di consegna della res e, pertanto, illegittimamente
la Corte di merito avrebbe ordinato il rilascio

a favore del Comune, non

essendo a tal fine legittimato attivo. Insomma, l’obbligazione di rilascio del
bene correrebbe tra Russo e la Milnord e sarebbe nei confronti di quest’ultima
società che andrebbe indirizzata ogni pretesa di rilascio, alla quale spettava la
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

.,
,

legittimazione al recupero della cosa, se necessario, dal terzo possessore.
In conclusione, pertanto, dica la Corte di Cassazione: se la sentenza
impugnata è erronea ed illegittima in base all’art. 360 n. 3) e n. 5) cpc., in
relazione all’art. 100 cpc. e in relazione all’art. 1476 n. 1 cc. ed all’art. 13
della legge 2359 del 1865 per violazione di norme di diritto e per omessa,

di appello in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Comune
,
di Cinisello Balsamo ha disposto l’immediato rilascio del fondo a favore di
detto Comune, sul falso presupposto della validità ed efficacia del decreto di
espropriazione regionale del 1.ottobre 1978 ed, omettendo, di considerare la
carenza di legitimatio ad causam in capo all’ente comunale, in quanto
l’obbligo della consegna del fondo gravava ai sensi dell’art. 1476 n. 1 cc, sulla
società alienate.
1.1.= Appare opportuno esaminare per primo, il terzo motivo del ricorso, per
l’innegabile pregiudizialità rispetto agli altri, ed è infondato.
Intanto, va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto è sostenuto
dal controricorrente, la questione relativa al decorso dei termini per
l’esecuzione dei lavori e della conseguente inefficacia ex lege del decreto di
esproprio, non è nuova, dato che della proposizione di essa nell’atto di
citazione, vi è menzione nella sentenza: la Corte distrettuale ha affermato che
il terreno era stato espropriato in favore del Comune con decreto del
Presidente della Regione Lombardia del 10 ottobre 1978 e che, da un lato,
ogni pretesa dell’attore andava fatta valere sull’indennità di espropriazione e,
dall’altro, che l’espropriazione avrebbe, comunque, impedito il maturarsi di
un possesso utile all’usucapione nel giugno del 1990.
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

insufficiente o contraddittoria pronuncia e/o motivazione, laddove il giudice

Tuttavia, premesso che non era pertinente il richiamo della sentenza alla
automatica estinzione di tutti i diritti reali o personali gravanti sul bene
espropriato, posto che, a tacer d’altro, il Russo ha fatto valere un’usucapione
che la sentenza afferma eventualmente maturata dopo l’espropriazione, la
censura non coglie nel segno sia per l’inadeguatezza della denuncia di

violazione dei soli artt. 14 legge n. 865 del 1971 e art. 12 della legge n. 2359
del 1985, sia perché non è rivolta all’affermazione della sentenza secondo cui,
successivamente al decreto di espropriazione, non era ipotizzabile un possesso
ad usucapionem del bene espropriato da parte del terzo.
A bene vedere, il ricorrente: 1) non pone la questione se il decreto di
espropriazione non seguito dall’impossessamento del bene valga ad escludere
il perdurare di un possesso utile all’usucapione nell’espropriato o in un terzo
(Cassa. N. 2555594 del 2013) né quella se le ordinanze di sgombero dell’Ente
beneficiario dell’espropriazione fossero idonee ad interrompere il possesso,
come recepito dai giudici di appello dalla pronuncia. 2) non si sofferma sulla
questione se le aree espropriate in favore del Comune per la costruzione di
un’opera pubblica o comunque, per essere destinati a un servizio pubblico
entrino a far parte sino alla scadenza del termine dei lavori per il compimento
dell’opera previsti nella dichiarazione di pubblica utilità tra i beni
indisponibili

(Cass. n. 12023 del 2004) con la conseguente applicabilità

dell’art. 1415, primo comma, cc.
Piuttosto, il ricorrente, erroneamente, ritiene che la mancata o impossibile
esecuzione, nei termini dell’opera programmata (art. 63 della legge n. 2359
,
del 1865) comporti, oltre all’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità,
anche quella del decreto di espropriazione, atteso che tale mancata o
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

impossibile esecuzione pone solo le condizioni per l’esercizio del diritto
potestativo ad un trasferimento del bene all’espropriato, il cui esercizio non
risolve la precedente espropriazione ed ha un effetto ex nunc dal momento in
cui intervenga un accordo amichevole o una sentenza costitutiva del nuovo
trasferimento. (Cass. 8301 del 1998)

2.= Rimane assorbito il primo motivo, tuttavia, è infondato essenzialmente
perché non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
E’ appena il caso di evidenziare che la Corte di appello (o il Tribunale)
davanti alla quale (o al quale) sia proposta una querela di falso in via
incidentale,

è tenuta a compiere

un’indagine

preliminare

(iudicium

rescindens) onde accertare se ricorrano i presupposti per un giudizio di falso
(iudicium rescissorium) se, cioè, la querela sia stata ritualmente proposta e se
il documento impugnato di falso, sia rilevante per la decisione della causa. Ai

fini della querela di falso, un documento è da ritenersi rilevante quando la sua
efficacia probatoria debba o possa essere utilizzata nella lite principale,
mentre è da ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua
contestata autenticità o veridicità, esso si presenti ininfluente o inutile ai fini
della controversia vertente tra le parti, in quanto questa debba o possa essere
decisa sulla base di altri elementi, del quale, perciò, si può fare a meno.
Ora, nel caso in esame la Corte distrettuale con motivazione adeguata e
ragionevole ha chiarito che il documento (il contratto di affitto del 30
dicembre 1970) falso o meno che fosse, comunque, non era determinante ai
fini della decisione, dato che l’intervenuta espropriazione del terreno nel 1978
aveva da un lato escluso il perfezionarsi nel 1990 di un possesso
ultraventennale e, dall’altro aveva comportato che eventuali diritti dei terzi sul
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

(

bene epsorpriato potevano essere fatti valere solo sull’indennità di
espropriazione.
In particolare, la Corte distrettuale ha chiarito che “(….) la sentenza
impugnata non si
fondava affatto sulla sola scrittura contrattuale di affitto di cui al doc. 6 fasc.

I° grado del Comune di Cinisello Balsamo, la quale per quanto si dirà è
irrilevante ai fini della decisione della controversia, bensì anche su altre
argomentazioni tese ad evidenziare l’assoluta mancanza di possesso ad
usucapionem in capo all’attore/appellante e dotate di propria autonomia
nell’economia della decisione”. E di più, (la Corte di merito), facendo proprio,
un rilievo riportato dalla sentenza di primo grado, ha chiarito “(…) che del
resto risulta già incontrovertibilmente acquisito in virtù di precedenti
_

pronunce giurisprudenziali rese tar le parti del presente giudizio e che

costituiscono per le stesse parti giudicato, che l’odierno ricorrente attore non
aveva alcuna posizione possessoria tutelabile in relazione all’area contesa”.
Ed, ancora: “ulteriore elemento a sfavore dell’usucapione invocata da parte
attrice è costituito dalla circostanza documentata che le tasse e le imposte
relative al terreno per cui è causa sono state corrisposte dalla proprietaria
Milnord”.
Pertanto, è del tutto evidente che, anche se si ammettesse che la scrittura di
cui si dice fosse falsa, oppure, non esistesse del tutto, tale circostanza non
determinerebbe una decisione diversa da quella assunta, cioè, non potrebbe
comportare la dichiarazione di avvenuta usucapione, che Russo pretendeva
fosse dichiarata.
3. = Infondato è il secondo motivo non solo perché si risolve nella richiesta di
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

\‘1/1

una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie non proponibile
nel giudizio di cassazione, se, come nel caso in esame, l’iter logico seguito
dalla Corte non presenta alcun vizio logico o giuridico, ma, soprattutto perché
la Corte distrettuale ha già adeguatamente indicato le ragioni per le quali gli
elementi probatori indicati dal ricorrente erano del tutto irrilevanti. In

sentenza)

“del tutto irrilevanti

sono le circostanze emergenti

particolare, la Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire (pag. 5 della
dalla

documentazione prodotta dal Russo perché: a) la lettera dell’ AEM (….) circa
la pretesa proprietà

del terreno in capo all’attore nulla prova in rodine al

possesso del terreno stesso; (…..) b) la lettera del 15 marzo 1994 del Comune
non ha il significato indicato dal Russo e cioè la pretesa legittimità del
possesso dell’area da parte del medesimo bensì tratta dello sgombero dell’area
_

occupata; 3) quanto alla lettera del 30 novembre 1097 indirizzata all’attore dal
dr. Restuccia volta ad ottenere il pagamento dei lavori di spianamento si rileva
che gli stessi non riguardano l’area oggetto di causa (…)” .
Sicché la Corte distrettuale ha compiuto una valutazione adeguata, analitica
approfondita delle risultanze probatorie e non ha omesso o trascurato neppure
i documenti e le osservazioni rappresentati dall’attuale ricorrente.
1.1.a) Nel contesto delle argomentazioni complesse ed esaustive espresse
dalla Corte distrettuale risulta irrilevante la stessa affermazione riportata dalla
sentenza del Tar della Lombardia richiamata dal ricorrente ” il Comune ha
provveduto al ripristino dello stato dei luoghi per cui il ricorrente è stato

L

reintegrato nel pieno possesso dell’area” atteso che quell’espressione, per
altro, non contestualizzata nelle altre parti della stessa sentenza, non può
integrare gli estremi di una statuizione su una situazione di fatto (il possesso)
Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

et

che non erano oggetto di quel giudizio.
1.1.b).= E, tuttavia, ed infine, va, anche in questa sede, ribadito che il motivo
di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata
per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza
della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso

convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con
esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati
acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei
fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del
percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione
di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; in caso contrario,
questo motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di

revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò,
in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
4. Infondato è anche il quarto motivo perché non coglie l’effettiva ratio
decidendi e, comunque, per mancanza di interesse, dato che la Corte
distrettuale ha negato il possesso uti domini, la specificità del possesso e la
sussistenza di qualunque forma di possesso meritevole di tutela, con diverse
argomentazioni autonome e distinte e ciascuna sufficiente ad escludere un
possesso del Russo utile ad acquistare il bene di cui si dice per usucapione e
alcune argomentazioni (una tra le altre, risulta già incontrovertibilmente in
virtù di precedenti pronunce giurisprudenziali rese tra le stesse parti del
presente giudizio (…) che l’odierno attore non ha alcuna posizione

.

Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

hl

possessoria tutelabile in relazione all’area contesa), se non tutte, non sembra
siano state censurate e/o comunque rimangono pienamente valide anche a
fronte di una qualche ragionevole censura.
Nel caso in esame, trova applicazione il principio, costantemente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta

giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, la
piena validità e/o l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende
inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale,
essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione

non impugnata o

pienamente valida, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della
sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., 24540/2009; 3386/2011).
5.=Infondato è, infine, anche il quinto motivo.

La Corte di merito ha avuto modo di chiarire che “(…) avendo il Comune
acquistato la proprietà del bene de quo in seguito ad un’espropriazione per
pubblica utilità e non vantando il Russo da canto suo, alcun titolo giuridico
che ne legittimasse l’occupazione, il Russo andava condannato al rilascio del
bene a vantaggio del Comune. Ora, appare del tutto evidente che la Corte
territoriale abbia motivato adeguatamente la decisione della condanna del
Russo a rilasciare il bene al Comune perché, come la stessa Corte di merito ha
affermato, proprietario del bene risultava essere ancora il Comune di Cinisello
e il Russo non aveva titolo idoneo a possedere il bene. Né appare pertinente il
richiamo all’obbligo

(inter partes) del venditore di trasferire il possesso

all’acquirente.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di
.

Ric. Rg. 16451 del 2008

Rel. A. Scalisi

da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali

soccombenza ex art. 91 cpc, condannato al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in C. 5.700,00 di cui C. 200,00

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 30 aprile 2014
,

per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

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