Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14828 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10927-2020 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, RONZA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA RG 218/2018, depositato

il 30/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 30/3/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da O.G. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dall’Edostate aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto il padre era il capo di una setta segreta alla quale aveva promesso che alla sua morte il ricorrente sarebbe subentrato al suo posto. Poichè il ricorrente aveva rifiutato di aderire a tale setta aveva paura di essere minacciato o ucciso tanto che aveva deciso di fuggire, aiutato dalla madre che voleva porlo al riparo dalle minacce.

Il Tribunale di Bologna in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto all’iato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Bologna il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardo al mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di dimostrare l’inidoneità dello Stato di provenienza a fornire protezione mentre al contrario è la Commissione prima ed il Giudice poi, con l’esercizio dei poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, a dover valutare se il paese di origine era in grado di fornire protezione al richiedente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria affermando che l’Edostate è zona non pericolosa.

Il primo motivo di ricorso contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

La parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

Il provvedimento impugnato ritiene poco credibile, incoerente e priva di riscontro la versione -dei fatti proprio alla luce delle dichiarazioni rese. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre, nella specie, la censura piuttosto che indicare il fatto oggetto di discussione il cui esame è stato omesso, si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età. (Cass. ord. n. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C), e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c), e attendibilità (lett. e), che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Il secondo motivo. di ricorso è inammissibile stante la valutazione di non credibilità del ricorrente.

In riferimento al terzo motivo ed ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. C), il Giudice ha correttamente ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, che l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine del ricorrente escluda il diritto alla protezione sussidiaria, adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Il Tribunale ha infatti ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona, tenuto anche conto della dell’assenza di una situazione di conflitto generalizzata ex art. 14, lett. C), nel paese di provenienza secondo le informazioni aggiornate ed i siti online consultati, della cui idoneità non vi è motivo di dubitare, e, stante la non credibilità del ricorrente, anche delle ipotesi di cui all’art. 1,4 lettere A) e B), tenuto anche conto della natura privata dei fatti lamentati.

Il ricorrente denuncia anche la violazione e falsa applicazione della Dir. CE n. 83 del 2004, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Bologna ha confermato il provvedimento di rigetto affermando che la situazione di violenza in Nigeria era limitata ad una determinata area del paese e non in tutto lo Stato di origine e così facendo ha violato la normativa di cui sopra in quanto, al contrario di altri Stati, lo Stato italiano non aveva recepito la Dir., art. 8, e pertanto non era consentito negare la protezione allo straniero anche se nello Stato di origine avrebbe potuto trasferirsi e stabilirsi in una zona sicura del territorio lontano da quella pericolosa.

Il motivo di ricorso è infondato anche sotto tale profilo. Infatti è vero che “In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nel Dir. 2004/83/CE, art. 8, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva.” Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012.

Nella fattispecie tuttavia la sentenza impugnata non afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di provenienza del ricorrente, cioè l’Edostate, non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio e pertanto la censura avanzata non coglie nel segno e deve essere respinta.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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