Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14828 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27858/2012 proposto da:

O.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO NOTARMUZI che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.T., G.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ADIGE 43, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CAPO,

che le rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 888/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato STEFANO NOTARMUZI;

udito l’Avvocato VINCENZO CAPO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nel 2007 presso il Tribunale di Roma e proposto nei confronti di G.A. e L.B.T., O.A. rappresentava di aver condotto in locazione, per uso abitativo, un appartamento sito in (OMISSIS), dal dicembre 2001 al 31 dicembre 2006 (data dell’avvenuto rilascio), in forza di contratti annuali, il primo dei quali stipulato quale locatrice dalla L.B. e gli altri dalla G.; esponeva che il canone era stato pattuito in circa Euro 310,00 mensili per i primi due anni, in Euro 320,00 mensili con il terzo contratto e in Euro 420,00 mensili con l’ultimo contratto nel gennaio 2006, ma che la parte locatrice aveva preteso il pagamento, ogni mese, di una somma aggiuntiva di Euro 361,00 per i primi due anni, di Euro 290,00 per l’ultimo anno e di Euro 380,00 nel periodo intermedio e che i pagamenti etano stati eseguiti ogni volta mediante due assegni bancari, per i rispettivi importi, con quietanza solo per l’importo dei canoni dichiarato nei contratti.

Tanto premesso l’ O. chiedeva la condanna delle locatrici alla restituzione delle somme versate “in nero”, pari a Euro 19.611,92.

La G. e la L.B. impugnavano la domanda della quale chiedevano il rigetto.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1732/09, accoglieva la domanda e condannava la L.B. e la G. al pagamento, in favore del ricorrente, rispettivamente, della somma di Euro 551,08 e di Euro 8.406,37 e regolava tra le parti le spese di lite e di c.t.u..

Avverso tale decisione le soccombenti proponevano appello, cui resisteva l’ O. che proponeva pure appello incidentale.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 30 maggio 2012, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Alberto O., rigettava l’appello incidentale, condannava l’ O. alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio di merito nonchè alle spese di c.t.u..

Avverso la sentenza della Corte di merito O.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Hanno resistito con controricorso G.A. e L.B.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che gli assegni da lui prodotti costituissero prova del pagamento del canone di locazione previsto in contratto – e per il quale la parte locatrice ha rilasciato le ricevute da lui pure depositate – anzichè delle maggiori somme corrisposte per la parte del canone “in nero” di cui aveva chiesto la restituzione. Sostiene che sarebbe “del tutto apparente”, “carente e lacunosa”, oltre che “in contrasto con norme di legge”, la motivazione con la quale la predetta Corte ha ritenuto assolto, dalla parte locatrice, l’onere della contestazione specifica.

1.1. Il motivo è infondato, non sussistendo i lamentati vizi, in quanto la Corte territoriale correttamente ha ritenuto assolto l’onere di contestazione a carico delle attuali controricorrenti, per aver esse contestato in toto di aver ricevuto somme a titolo di canone “in nero”, come invece indicato ex adverso. Peraltro, l’accertamento della sussistenza di una (pur generica) contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. 3 maggio 2007, n. 10182), nella specie non sussistente.

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, artt. 1 e 13, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente assume che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto non provata la domanda di restituzione dell’indebito ai sensi degli artt. 1 e 13 citati in relazione al rapporto di locazione in parola.

Secondo l’ O., la Corte di merito, oltre ad errare nella disamina degli assegni prodotti (due assegni dell’importo di Euro 361,52 e non uno, come ritenuto dalla Corte, e quattro gli assegni nel 2006 dell’importo di Euro 290,00 e non uno solo, come indicato in sentenza), perverrebbe all’errata conclusione che, “a fronte della mancanza di sistematicità dei pagamenti, come addotti dal ricorrente, viene a mancare la prova, anche presuntiva, che gli importi” indicati nei titoli esaminati, “pari a Euro 1.773,04 inerissero proprio ai dedotti pagamenti in nero piuttosto che ad altre causali”. Ad avviso dell’ O., in mancanza di contestazione specifica da parte della locatrice e in mancanza di prova, da parte della stessa, circa la diversa imputazione delle maggiori somme ad eventuali oneri accessori, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la corresponsione di maggiori somme e, quindi, dichiarare il diritto del conduttore alla ripetizione dell’indebito, invece, secondo il ricorrente, detta Corte avrebbe invertito l’onere della prova, addossando al conduttore l’onere di provare lo specifico valido titolo giustificativo del versamento delle maggiori somme da lui effettuato.

2.1. Il motivo è inammissibile, per l’assorbente rilievo che si riferisce a valutazioni di fatto operate dal Giudice del merito, non censurabili in questa sede.

3. Con il terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., artt. 2702, 2704, 2722 e 2726 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che gli assegni prodotti “costituissero il pagamento del canone di locazione stabilito in contratto” e fossero pertanto relativi alle ricevute di pagamento pure prodotte, anzichè costituire prova delle ulteriori somme corrisposte quale parte di canone richiesto dalla locatrice “in nero”, ritenendo carente la prova, anche presuntiva, che tali assegni si riferissero proprio al pagamento delle predette ulteriori somme.

Il ricorrente censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la carenza di documentazione può essere sopperita dalle deposizioni dei testi, assolutamente generiche, nonchè nella parte in cui ha ritenuto di non poter attribuire alle ricevute di pagamento, rilasciate dalla locatrice e recanti la data del primo del mese, valore di prova legale, come tale vincolante per il Giudice.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamenta che la Corte di merito, erratamente interpretando le risultanze istruttorie, abbia ritenuto infondata la domanda per carenza di documentazione e genericità delle deposizioni testimoniali, laddove, invece, a suo avviso, la prova documentale sarebbe sufficiente a dimostrare i maggiori importi corrisposti dal conduttore e la prova testimoniale espletata sarebbe “congrua e verosimile a fondare la domanda del conduttore”.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto volto, sostanzialmente, ad una rivalutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo è così rubricato: “violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente sostiene che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado sarebbero errate nella parte in cui affermano la non riferibilità, al rapporto di locazione in parola, dell’importo di Euro 5.986,87 risultante dagli assegni prodotti, stante la mancata specifica contestazione e alla luce delle risultanze della prova testimoniale ed evidenzia che la Corte di merito avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla doglianza sollevata con l’appello incidentale ed inerente al versamento del predetto importo.

5.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito congruamente e logicamente argomentato in relazione alla censura sollevata dall’ O. in relazione all’importo de quo (v. p. 7 della sentenza). A quanto precede va pure aggiunto che, comunque, il mezzo all’esame tende ad una rivalutazione del merito non ammissibile in questa sede.

6. Con il sesto motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 113, 115, 416 e 418, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 9 e della L. n. 841 del 1973, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, nn. e 5”.

Il ricorrente si duole dell’immotivato rigetto – da parte della Corte di appello – del secondo motivo dell’appello incidentale con cui aveva lamentato l’errato riconoscimento – operato dal Tribunale – degli oneri accessori dovuti alla controparte per la somma di Euro 2.485,95, detratta dal Giudice del primo grado dall’indebito accertato di Euro 11.443,40.

Come sintetizzato dallo stesso ricorrente a p. 33 del ricorso, la Corte di merito avrebbe “errato nel ritenere fondato l’assunto della parte locatrice secondo cui la differenza degli importi fra il canone contrattuale e quello degli assegni prodotti devesi attribuire agli oneri accessori”, non essendo stato provato il diritto al pagamento di tali oneri “nè in termini di richiesta nè in termini di quantum”.

6.1. Il motivo va disatteso.

Con il mezzo all’esame si pongono, complessivamente, questioni di fatto, inammissibili in questa sede, in relazione alla debenza o meno delle somme che il C.T.U. ha ritenuto essere relative ad oneri riguardanti spazi comuni e a consumi per acqua, luce e gasolio. Va peraltro evidenziato che non sono conferenti i riferimenti giurisprudenziali indicati dal ricorrente e relativi ad ipotesi di locatore-condomino e alla rilevanza della data di delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo e del relativo piano di ripartizione, trattandosi nella specie di “proprietà unica”; inoltre, non risulta indicato specificamente con quale atto e in che termini il ricorrente abbia sollevato nel giudizio di merito le questioni e le contestazioni riportate nel mezzo all’esame e in particolare quelle indicate a pp. 32 e 33 del ricorso.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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