Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14828 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3332/2016 proposto da

G.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO BAFILE;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 917/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, per un motivo, avversa la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 21 luglio 2015, che ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non ravvisando nessuna critica a specifiche enunciazioni della decisione di primo grado, la quale aveva assegnato la casa coniugale alla moglie convivente con il figlio, determinando il contributo mensile di Euro 400,00 per il medesimo, oltre alla metà delle spese straordinarie, e di Euro 700,00 per la moglie;

– che non svolge difese l’intimato;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che occorre provvedere all’estinzione del giudizio;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata difesa dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara il giudizio estinto.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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