Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14828 del 05/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A., in proprio e quale erede di C.F.,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PETRALIA VINCENZO con studio in CATANIA VIA VERONA 62,
(avviso postale), giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 259/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
CATANIA, depositata il 09/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3
0/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello di C.A., in proprio e quale erede C.F., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Catania confermando che erano dovute le imposte ipotecarie e catastali, previa detrazione del 50% dell’INVIM dall’imposta della successione a C.G., in relazione alle quote delle società in nome collettivo Grand Hotel Costa e S.A.C.C. . Ha motivato la decisione ritenendo che la trasformazione della società non mutava l’identità del soggetto titolare dei beni.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , si è costituita con controricorso l’Agenzia.
Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, il contribuente contesta di essere tenuto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali su immobili che al momento della successione erano di proprietà delle due società, precisando che per la prima la società di fatto preesistente tra i comproprietari dell’albergo era stata trasformata in società in nome collettivo con conferimento alla società delle quote di proprietà dei soci con atto del 1980 anteriore alla successione.
Oggetto delle successione non era quindi la proprietà di immobili, della quale erano titolari le due società, ma le quote delle stesse cadute in successione.
Il motivo è fondato perchè mancava nella specie il mutamento della proprietà di immobili con conseguente necessità delle formalità e volture che costituiscono l’oggetto delle imposte ipotecarie e catastali ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, mentre per i giudizi di merito sussistono ragioni per compensarle.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensa le spese dei gradi di merito e condanna i soccombenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro duemila per onorario, cento per spese vive ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011