Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14827 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14827 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
q

sul ricorso 16215-2008 proposto da:
GRILLO GIACOMA GRLGCM53C53A176K,

GRILLO NICOLO’

GRLNCL58A03A176M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato
FISCHIONI GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dall’avvocato SALATO LEONARDO;
– ricorrenti contro

2014
11 43

9A

MANCUSO VINCENZO MNCVCN39D04A176Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 112, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LIOTTI GIOVANNI;

controricorrente

Data pubblicazione: 30/06/2014

avverso la sentenza n. 210/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 26/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’estinzione del procedimento e condanna alle
spese.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Mancuso Vincenzo con ricorso del 30 ottobre 2000 adiva il Tribunale di
Trapani ed, esponendo di essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno
agricoli con annessi fabbricati rurali siti in Alcamo contrada Scampati o
vallone del Lupo e che per raggiungere detti terreni e fabbricati aveva da
che attraversava i terreni di

sempre utilizzato una stradella larga due metri

Grillo Nicolo e di Grillo Giacoma, che alcuni mesi prima Grillo Nicolo aveva
edificato sulla sua particella di terreno un fabbricato ricadente in parte sulla
sede della predetta stradella interrompendo il percorso che i Grillo avevano
provveduto a delimitare il proprio appezzamento di terreno mediante la
collocazione di paletti e di fili metallici, chiedeva, pertanto la reintegrazione
,

e/o al manutenzione del possesso della striscia di terreno
esercitata la servitù di passaggio

su cui veniva

con la condanna dei convenuti al

risarcimento del danno dovuto al mancato esercizio della propria attività
agricola.
Si costituiva Grillo Nicolò il quale deduceva che il ricorrente non aveva mai
.

attraversato la particella 444 di terreno di sua proprietà per raggiungere il
fondo e i fabbricati rurali descritti nel ricorso, ma aveva sempre utilizzato una
stradella che insisteva interamente sul terreno di esso ricorrente. Chiedeva,
pertanto il rigetto del ricorso.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 2001

ordinava la reintegra nel

possesso in favore del Mancuso, onerava i resistenti ad approntare un nuovo
percorso in sostituzione di quello precedente e ordinava la demolizione di tute
le opere che impedivano il transito.
Il Mancuso, ritenendo che il percorso che era stata approntato dai resistenti
Ric. Rg. 16215 del 2008

Rel. A. Scalisi

ht

non era conforme all’ordine giudiziale promuoveva erroneamente giudizio di
esecuzione degli obblighi di fare salvo poi a rivolgersi allo stesso Giudice del
giudizio possessorio il quale provvedeva con ordinanza.
Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 4 del 2004 accoglieva la domanda

Mancuso nel possesso della servitù di passaggio esercitato sulla stradella di
cui si dice ripristinando lo status quo mediante al demolizione di tute le opere

che interrompevano il percorso della stradella, fornendo le chiavi di accesso
delle eventuali opere di chiusura, delimitando per ciascuno di essi il tratto di
stradella che avrebbe attraversato i loro fondi.
Avverso tale sentenza, proponeva appello Grillo Nicolò e Grillo Giacoma per
vari motivi: 1) per il difetto di legittimazione passiva ed assoluta estraneità ai
i

fatti di causa di Grillo Giacoma; 2) per la mancanza di prova in rodine
all’autore

dello

spoglio

consumato

all’interno

della

particella

37

(asseritamente di proprietà di Grillo Giacoma) 3) illogicità ed incongruenza
della motivazione.
.

Si costituiva Mancuso Vincenzo contestando la fondatezza dell’ appello e
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza di primo
grado disponendo che la stradella sulla quale doveva essere esercitata la
servitù di passaggio della quale è stata disposta in favore di Mancuso la
reintegra in possesso avrebbe dovuto avere una larghezza di metri 3 .
Confermava per il resto la sentenza di primo grado e condannava gli
appellanti al pagamento delle spese di giudizio di appello. La Corte
palermitana ha preliminarmente

chiarito che autore morale dello spoglio

Ric. Rg. 16215 del 2008

Rel. A. Scalisi

possessoria e ordinava: a Grillo Giacoma ed a Grillo Nicolo di reintegrare

deve considerarsi anche il soggetto che dell’atto lesivo posto in essere da altri
si giovi, come il proprietario dell’edificio che venga ampliato con pregiudizio

_

dell’altrui possesso. Sotto il profilo di merito ha ritenuto che la servitù del
Mancuso avrebbe dovuto avere la stessa ampiezza

che aveva prima

dell’attività spoliativa e ragionevolmente, stando alla prova testimoniale una

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da
.

larghezza di metri 3.
Grillo Nicolò e Grillo

Giacoma con ricorso affidato a sei motivi. Mancuso Vincenzo ha resistito con
controricorso.
In particolare, Grillo Nicolò e Grillo Giacoma lamentano a) Con il primo
motivo la violazione falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, n. 3) cpc. in
relazione agli artt. 2697, 1168 cc. nonché dell’art. 115 cpc. b) con il secondo
motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5) cpc., in
relazione agli artt. 2697, 1168 cc. nonché dell’art. 115 cpc. c) Con il terzo
motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3) cpc., in
relazione agli arti. 2697, 1168 cc. nonché dell’art. 115 cpc. d) Con il quarto

motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3) cpc., in

T

relazione agli artt. 2697, 1168 cc. nonché dell’art. 115 cpc. e) con il quinto
motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3) cpc. in
relazione all’art. 292 cpc., e 101 cpc. f) con il sesto motivo, la violazione e
falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3) cpc. in relazione all’art. 292
cpc., e 101 cpc.
In data 26 aprile 2014 l’avv. Leonardo Salato ha fatto pervenire in cancelleria
atto di rinuncia al ricorso principale a firma dei ricorrenti principali (Grillo
Nicolò e Grillo Giacoma) e dello stesso avvocato e comunicato all’Avv.
Ric. Rg. 16215 del 2008

Rei. A. Scalisi

e,

Giovanni Liotti, il quale ha apposto la firma in calce allo stesso atto di
rinuncia per presa visione.
Motivi della decisione
1. Il Collegio rileva che il sopravvenuto atto di rinuncia al ricorso, comunicato
ha l’effetto di estinguere il

giudizio, anche se non risulta sia stata accettata dall’intimato, dato che l’art.
390 c.p.c. prevede che la parte, con atto sottoscritto dalla parte stessa e dal suo

avvocato e comunicato agli avvocati delle parti costituite, che vi appongono il
visto, può rinunciare al ricorso principale o incidentale, finché non sia
cominciata la relazione all’udienza. Non, è invece, richiesta l’accettazione
della parte

intimata

controricorrente.

In

proposito,

va

ribadita

la

giurisprudenza di questa Corte (cfr. Ordinanza Sez. U, n. 7378 del
25/03/2013) che ha affermato che l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia
agli atti del giudizio deve essere accettata, non si applica al giudizio di
cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della
controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere
.

“accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare
l’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., le parti ricorrenti vanno condannate in solido al
pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, che
verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio; condanna i ricorrenti in solido al
pagamento del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 3.500,00 di
Ric. Rg. 16215 del 2008

Rel. A. Scalisi

all’avvocato dell’intimato, avv. Giovanni Liotti,

cui e. 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 30 aprile 2014

PittkntAAA

Il Consigliere relatore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA