Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14827 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14073-2020 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

23/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/ 01/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 1275/2020 pubblicato il 23-3-2020, il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da I.M., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento della Commissione Territoriale impugnato, come riconosciuto dallo stesso ricorrente con l’istanza di rimessione in termini del 13-11-2019, rigettata dal Tribunale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”. 2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Con il primo motivo il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata e dell’asserita violazione dei criteri di legge in ordine a detto giudizio. Con il secondo motivo si duole dell’errata valutazione delle condizioni socio-politiche del suo Paese da parte del Tribunale e deduce che il quadro sociopolitico che emerge dalle pronunce di merito richiamate è molto più drammatico di quello rappresentato dal giudice di prime cure.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benchè notificato (il 25 maggio 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, rispetto alla data di comunicazione del decreto impugnato (23-3-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. L’unica ratio decidendi del decreto impugnato è l’inammissibilità del ricorso per la tardività della sua proposizione, non avendo, di conseguenza, il Tribunale effettuato la disamina del merito delle domande.

Il ricorrente non censura affatto la suddetta ratio decidendi e svolge doglianze prive di attinenza al decisum, che si risolvono in un “non motivo”, dato che 1″esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (così da ultimo, tra le tante Cass. n. 15517/2020).

6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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