Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14827 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35156/2006 proposto da:

COMUNE DI ROZZANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio

dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI PALMA Raffaele, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EUROLITHO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCANDIGLI, per delega

dell’Avvocato DI PALMA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Eurolitho s.p.a. ricorreva avverso il silenzio-rifiuto del Comune di Rozzano al rimborso di somme versate a titolo di ICI per gli anni 2001, 2002, 2003, assumendo di avere calcolato l’imposta in misura eccedente il dovuto.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa della contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso.

Avverso la decisione proponeva appello il Comune, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia lo dichiarava d’ufficio inammissibile, sul rilievo di un difetto di difesa tecnica dell’ente territoriale.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, con due motivi.

La società non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune deduce violazione ed erronea applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premette che la sentenza nella parte motiva si è espressa nei seguenti termini: “questa Commissione rileva di ufficio: a) la delibera con cui si autorizza il sindaco a proporre appello contiene la nomina del Dott. D.M.A., esperto tributario ANCI Lombardia, a difensore del Comune;

b) nell’atto di appello non compare alcuna delega al predetto difensore.

Tanto rilevato, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e art. 18, comma 3, l’appello è inammissibile”.

Osserva che detta motivazione viola le disposizioni sopra citate, secondo le quali il Comune sta in giudizio tramite l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento ed è esentato dall’obbligo di difesa tecnica.

Nella specie, l’atto di appello era stato proposto dal Comune in persona del sindaco ed era stato sottoscritto sia dal sindaco che dal funzionario responsabile dell’ufficio tributi.

Formula il seguente quesito di diritto;

“affermi la corte di Cassazione il principio secondo il quale il Comune ente locale in base alle norme sopra riportate può validamente stare in giudizio senza la assistenza di un difensore, anche nella ipotesi di ricorso avverso silenzio a domanda di restituzione di tributi per somma superiore a L. cinque milioni, che si assume erroneamente versati”.

Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, deduce nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero per difetto di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per non avere la Commissione motivato in ordine alla omissione di ordine da parte della stessa al Comune di munirsi di difensore tecnico, nel caso avesse ritenuto tale necessità.

Formula il seguente quesito di diritto:

“affermi la Corte di Cassazione che incorre nel vizio di omessa pronuncia e/o di difetto assoluto di motivazione la decisione che disattenda e obliteri atto di nomina di difensore successivo alla proposizione del ricorso, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5”.

Il primo motivo è fondato.

Invero, l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso (tale essendo la posizione assunta dall’ente in primo grado a seguito della impugnazione del silenzio-rifiuto sulla istanza di rimborso) sta in giudizio in persona del sindaco ovvero del dirigente dell’Ufficio Tributi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, ed è esentato dall’obbligo di difesa tecnica per espressa previsione dell’art. 12, comma 1 della stesso D.Lgs., anche ove il valore della controversia superi i L. cinque milioni, in relazione al disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Ne consegue che l’ente era legittimato a proporre appello con atto emesso in persona del sindaco e sottoscritto dal medesimo, con ciò adempiendo al precetto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3.

Il riferimento nella deliberazione del Comune di autorizzazione all’appello a favore del sindaco la nomina di un difensore tecnico, non tradottasi nel conferimento di procura alle liti a detto soggetto è infatti irrilevante, essendo il potere dell’ente di fare ricorso ad un difensore tecnico una mera facoltà, e non un obbligo (v. Cass. n. 17936 del 2004 e n. 22804 del 2006).

Al quesito deve quindi darsi risposta affermativa, con conseguente affermazione della erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Commissione regionale.

Il secondo motivo rimane assorbito.

La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata, per esame del merito, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere anche sulla spese di questa fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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