Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14826 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14826 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 4495-2008 proposto da:
SECCIANI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ASIAGO 8,
SANTARELLI

presso lo studio

STEFANO,

dell’avvocato
e

rappresentato

difeso

dall’avvocato BRIZZI NICOLA;
– ricorrente contro

RESTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VANNISANTI VALERIA;

Data pubblicazione: 30/06/2014

BALDI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE

FLAMINIO

76,

presso

lo

studio

dell’avvocato MANCINI TOMMASO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BIELLI DANIELE;
– controricorrenti

di FIRENZE, depositata il 24/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato LORENZELLI Sabina,

con delega

depositata in udienza dell’Avvocato CONTALDI Gianluca,
difensore del resisente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso nei confronti di
BALDI; manifesta infondatezza nei confronti di RESTI,
condanna aggravata alle spese ex art.385 IV ° c. cpc..

avverso la sentenza n. 1089/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fabrizio Resti chiedeva al tribunale di Siena di essere reintegrato nel possesso di un
piccolo resede di circa 13 mq antistante il suo appartamento in San Sano del comune
di Gaiole in Chianti, acquistato con atto del 24.1.2000 e da quel momento posseduto
assieme al resede, delimitato da una recinzione.

molestia e di spoglio.
Quest’ultimo resisteva sostenendo di essere proprietario e deducendo l’uso sporadico
di controparte per mera tolleranza.
Con ordinanza 9.11.2001 il tribunale disponeva la provvisoria reintegra, confermata
con sentenza 6.10.2004, che respingeva la domanda di garanzia proposta da Secciani
nei confronti della dante causa Maria Grazia Baldi.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza 24.7.2007, respingeva l’appello del
Secciani richiamando le prove sul possesso univoco del Resti ed escludendo un
consenso tollerante del proprietario dal tenore della corrispondenza in atti.
Ricorre Secciani con due motivi, illustrati da memoria, resistono Resti e Baldi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia contraddittoria motivazione laddove si fonda sulle
dichiarazioni dei testi Mele, De Luca, Ricciarelli e Francioni, che possono essere
lette anche in altro modo, con relativo quesito su testimonianze contraddittorie.
Col secondo motivo si deduce violazione di una norma di diritto richiamando l’art.
1144 cc perchè gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire
all’acquisto del possesso, con relativo quesito.
Ciò premesso, si osserva:
La sentenza impugnata ha statuito che era stata data la prova del possesso ed escluso
un consenso tollerante del proprietario dal tenore della corrispondenza in atti.

Recentemente Stefano Secciani aveva improvvisamente posto in essere atti di

Questa Corte suprema non ignora che, per la configurabilità del possesso (“ad
usucapionem”), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non
interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo
all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del
titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un

compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione
della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria
sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Né è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454)..
E’ principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla cassazione
della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta,
incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in
modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003
n. 2222).
Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto
tutelabile in sede di azione di reintegrazione o di manutenzione, indipendentemente
dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od
occultamente della disponibilità del bene.

potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche
al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di
difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.
Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato la prova orale e la corrispondenza
deducendone l’esistenza di un possesso tutelabile, di una situazione di fatto,

diritto reale (Cass. I° agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470) per cui le
odierne censure sono inidonee a ribaltare la decisione impugnata tendendo ad una
rilettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede.
In ogni caso il momento di sintesi della chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione sia viziata ed il quesito di diritto in relazione alla
violazione di legge indicata non osservano il d.lgs. n. 40/2006, applicabile ratione
temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 24.7.2007 ( S.U. 20603/2007,
16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011,
4566/2009), essendo assertivi e non funzionali alle censure e la sentenza impugnata,
con sufficiente, logica e condivisibile motivazione ha richiamato gli accertamenti in
fatto compiuti.
In definitiva il ricorso è inammissibile nei confronti di Baldi non investendo l’azione
di garanzia ed infondato nei confronti di Resti, con conseguente condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Baldi, lo rigetta nei
confronti di Resti e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 4200, di cui
200 per spese vive, oltre spese generali ed accessori in favore di ciascun
controricorrente.
Roma 30 aprile 2014.
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