Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14826 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13238-2020 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 1179/2020 pubblicato il 2-3-2020 e comunicato il 17-3-2020 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da B.I., cittadino del Senegal, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perchè, dopo essere stato accusato dell’incendio della maggior parte delle case del suo villaggio e della scomparsa di un uomo, era stato minacciato dagli abitanti danneggiati dall’incendio. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica del Senegal, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. 2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio”. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in ordine alle ragioni in base alle quali sia stata esclusa la sussistenza di concreti elementi di fragilità soggettiva ed oggettiva nella situazione del B., violando il giudizio di comparazione prescritto dalla nota sentenza n. 4455/2018 di questa Corte. Con il secondo motivo deduce che il Tribunale ha ritenuto inattendibile il narrato del richiedente in base a mere asserzioni, con riguardo ad irrilevanti imprecisioni, senza esercitare i poteri istruttori ufficiosi.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benchè notificato (il 14 maggio 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, rispetto alla data di comunicazione del decreto impugnato (17-3-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

5.1. La Corte di merito ha escluso la credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente con dettagliata motivazione (cfr. pag. 4 decreto, sull’inverosimiglianza del narrato circa l’incendio di molte case del villaggio causato da un fuoco di dimensioni sufficienti a scaldare dell’acqua all’interno di una pentola, anche in considerazione del pronto intervento degli abitanti del villaggio e del fatto che la persona scomparsa venne ritrovata dopo la fuga, nonchè sul tempo trascorso prima dell’arrivo in Italia e sulla lettera prodotta dal ricorrente, non contenente minacce di morte). La Corte d’appello non ha inoltre ravvisato sussistenti fattori di vulnerabilità, pur dando atto della volontà di inserimento nel contesto sociale italiano del ricorrente, stante l’attività di tirocinio svolta, ma nel contempo rimarcando che egli ha, nel Paese di origine, genitori, moglie e tre figli. Si tratta di accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivati, come nella specie.

5.2. Il ricorrente si limita a svolgere deduzioni generiche e astratte, prive di attinenza alla situazione personale, o comunque individualizzanti, senza neppure confutare specificamente il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente non indica quale sia la sua fragilità, nè adduce di aver allegato nel giudizio di merito lo svolgimento di prestazioni lavorative o altri fattori significativi di radicamento nel territorio nazionale e, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019; Cass. n. 3340/2019).

6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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