Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14826 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34409-2006 proposto da:

COMUNE DI TRIESTE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato

MEREU PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SINCROTRONE TRIESTE CONSORTILE SPA in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DISO CORRADO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM. TRIB. REG,. di TRIESTE,

depositata il 13/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MEREU, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La “Sincrotrone Trieste Società Consortile per azioni” presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste avverso il rifiuto del Comune di Trieste al rimborso di quanto versato in più a titolo di ICI per l’anno 1995 in relazione ad immobili di sua proprietà già accatastati nella categoria (OMISSIS) e sprovvisti di rendita per i quali era stato corrisposto il tributo sulla base del valore contabile, e successivamente accatastati a seguito di istanza della società nella categoria (OMISSIS), con attribuzione di rendita di importo inferiore.

Il Comune si costituiva e sosteneva che la società aveva effettuato istanza di accatastamento in data (OMISSIS), e che l’Ufficio del territorio aveva provveduto il (OMISSIS) al nuovo classamento ed alla attribuzione della rendita.

Ne conseguiva, ad avviso del Comune che il diritto al rimborso era insussistente per l’anno 1995.

La Commissione respingeva il ricorso, sul rilievo che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 199, art. 5, comma 3 la nuova qualifica catastale sostituiva la precedente a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo all’atto di attribuzione, e non aveva effetto retroattivo.

Avverso la sentenza proponeva appello la società, sostenendo che non si trattava di variazione di rendita, ma di attribuzione della rendita iniziale si accatastamento, avendo la prima classifica solo carattere provvisorio.

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia accoglieva il gravame, accogliendo la tesi della contribuente.

Avverso la sentenza propone appello il Comune, con un motivo.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Comune deduce erronea interpretazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 4, art. 5.

Assume che ha errato la Commissione a ritenere che l’atto di accatastamento nella categoria (OMISSIS) degli immobili in questione fosse una semplice rideterminazione della precedente qualifica (OMISSIS), sicchè costituirebbe il primo classamento, con conseguente retroattività della relativa rendita.

Sostiene che in realtà si tratta di attribuzione di una classificazione catastale nuova rispetto a quella (OMISSIS) che era stata in precedenza assegnata agli immobili dall’Ufficio del territorio.

Poichè quindi il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 nulla dice in relazione ad un presunto effetto retroattivo della variazione della rendita, deve concludersi che il diritto al rimborso della contribuente non sorge dalla presentazione della domanda di accatastamento in data (OMISSIS), ma dal provvedimento dell’Ufficio del Territorio in data 28-11-1997. Formula il seguente principio di diritto:

“La corresponsione del nuovo importo del tributo ICI a seguito del provvedimento dell’Ufficio del Territorio che, a richiesta del contribuente apporta variazioni o comunque mutamenti alla preesistente classificazione catastale e quindi alla attribuzione della conseguente rendita, decorre dalla domanda presentata dall’interessato o da quella in cui è emesso il nuovo provvedimento di accatastamento?”.

La contribuente nel controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni del Comune, e fa presente, in linea di fatto, che le domande di accatastamento non erano finalizzate ad una variazione di rendita bensì costituivano denuncia di ultimazione degli immobili;

che la scelta di versare provvisoriamente l’ICI con il criterio contabile relativo agli immobili in categoria (OMISSIS) fu una iniziativa della società in quanto unico all’epoca applicabile; che la retroattività degli affetti del classamento alla data della domanda era stata riconosciuta dal Comune in sede di merito, sicchè il rimborso fu effettuato a partire dalla seconda metà del 1996; che il Comune non considera che vi era stata una denuncia di ultimazione anche nell’aprile del 1995.

Il motivo non appare pertinente alla fattispecie in esame. Infatti, come risulta testualmente dal quesito di diritto sopra riportato, il Comune sostiene, e chiede alla Corte una declaratoria sul punto, che l’atto di attribuzione di rendita agli immobili già in categoria “(OMISSIS)” (con determinazione dell’ICI sulla base del valore contabile) abbia un valore costitutivo, risultando quindi la rendita efficace solo dalla iscrizione della stessa nei registri catastali (cd. “messa in atti”) laddove nega che abbia carattere meramente dichiarativo, con la conseguenza che la attribuzione di rendita retroagisce alla data della domanda di accatastamento, con l’effetto di determinare un conguaglio, positivo o negativo, tra la rendita provvisoria e quella definitivamente accertata (nella specie, positivo a favore della contribuente).

La questione è dibattuta ed ha avuto soluzioni contrastanti nella giurisprudenza della Corte.

Deve tuttavia prendersi atti che lo stesso Comune espone come dato di fatto che la contribuente ha proposto domanda di accatastamento degli immobili in data (OMISSIS), laddove la attribuzione di rendita è avvenuta in data (OMISSIS).

Orbene, l’assunto del Comune si riduce alla negazione che il conguaglio possa operarsi a decorrere dal (OMISSIS), data di istanza di accatastamento.

Senonchè l’oggetto del contendere non riguarda il conguaglio in relazione al periodo di cui sopra, bensì esclusivamente con riferimento al primo semestre dell’anno 1996. ovvero un periodo di tempo anteriore alla data della domanda di accatastamento.

In realtà, il punto che è controverso secondo l’assunto della società è diverso da quello dibattuto dal Comune, in quanto questa sostiene, e la Commissione Regionale ha disposto in conformità, che la rendita definitiva attribuita abbia effetto retroattivo non decorrente dalla data della domanda di accatastamento, ma “ab initio” ovvero dalla data di ultimazione degli immobili ai fini dalla applicabilità dell’ICI. Ne consegue che il mezzo di impugnazione non coglie la “ratio” della sentenza impugnata, ed è pertanto irrilevante ai fini della soluzione del punto controverso, in quanto in ogni caso non concerne il periodo di tempo in relazione al quale la contribuente ha chiesto il rimborso.

La irrilevanza del mezzo porta alla reiezione del ricorso.

Le peculiarità della fattispecie consente la compensazione tra le parti delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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