Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14826 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.14/06/2017), n. 14826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16039/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO LEALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7219/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata
il 23/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.R. degli avvisi di accertamento con i quali era stato rettificato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, ed ai fini dell’IRPEF il reddito dichiarato negli anni 2006 e 2007, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado allo stesso sfavorevole, rideterminava il reddito presunto commisurato all’abitazione.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la nuova versione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.
1.1. La censura è manifestamente fondata. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, laddove gli accertamenti in questione sono anteriori (cfr. Cass. n. 21041/2014).
2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017