Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14825 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11030-2020 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato TERESA DISCENZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione degli artt. 112,116 e 132 c.p.c., dell’art. 11 Cost., della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, art. 1 “A”, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su fatti e questioni controverse ed ancora dell’omesso esame di fatti decisivi, avendo il decidente denegato l’accesso alle misure richieste senza approfondire le dichiarazioni del richiedente, senza considerare la situazione di violenza indiscriminata corrente nel paese di provenienza (Nigeria) e nello stato di origine (Edo State) e senza soffermarsi sul disturbo del linguaggio di cui il ricorrente vittima, e dunque enunciando la propria decisione a mezzo di una motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria ed apparente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo assomma in sè, senza distinzione che ne rendano possibile una chiara identificazione, l’intero catalogo dei vizi cassatori ad eccezione di quelli di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, dando vita a quel fenomeno della “mescolanza” più volte stigmatizzato da questa Corte.

Più in dettaglio va, comunque, osservato che le pretese violazioni di legge non investono singole affermazioni contenute nella sentenza, ma il ragionamento decisorio nel suo complesso; che il vizio motivazionale evoca un parametro obsoleto e si astiene dall’indicare quale sia il fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti di cui il decidente avrebbe omesso l’esame; che la doglianza in punto di nullità della decisione non tiene conto dello stato dell’arte, postulando la motivazione apparente, di contro alla coerenza e alla completezza del deliberato qui opposto, l’incomprensibilità delle ragioni della decisione.

Il motivo, perciò, non soddisfa il parametro della specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ed è unicamente rappresentativo di un mero dissenso di principio, alla radice del quale si cela, insieme allo scontento per la decisione, il non segreto auspicio che in questa sede se ne possano rimeditare gli esiti.

Istanza che ovviamente non può trovare alcun seguito non essendo compito di questa Corte porre rimedio all’ingiustizia della decisione impugnata procedendo ad una rivalutazione delle risultanze di merito in una sorta di terzo grado di giudizio.

3. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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