Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14825 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10328/19 proposto da:

-) U.J., elettivamente domiciliato in Roma, v. Luigi

Pirandello n. 67/A (c/o avv. Sabrina Belmonte), difeso dall’avvocato

Bruno Fedeli in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

U.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento della domanda dedusse di avere lasciato la (OMISSIS) poichè, dopo essere stato sorpreso mentre intratteneva un rapporto omosessuale, venne segregato dagli anziani del villaggio, in attesa di essere sacrificato agli dei; di essere riuscito fortunosamente a fuggire e di non potere rientrare nel suo paese per timore che il suddetto sacrificio potesse essere portato a termine;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento U.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 7 novembre 2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza 15.3.2019;

la Corte d’appello ritenne che il racconto del richiedente era “complessivamente vago e inattendibile”; e comunque che nella regione di provenienza del richiedente non sussisteva una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che l’appello avverso il giudizio con cui il Tribunale aveva ritenuto inattendibili e non provati i fatti narrati dal richiedente era “del tutto generico”, e non esponeva “alcuna apprezzabile critica al ragionamento del primo giudice”; che non sussisteva nel caso di specie alcuna situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nè poteva ritenersi tale lo svolgimento da parte del richiedente dell’attività di volontariato o di lavoro, peraltro dimostrata solo in prossimità dell’udienza;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.J. con ricorso fondato su quattro motivi; il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7 e 8; nella illustrazione del motivo il ricorrente dichiara espressamente di voler “denunciare la violazione in cui è incorsa la Corte d’appello nella valutazione delle dichiarazioni rese” dall’odierno ricorrente;

il motivo è inammissibile perchè:

-) non contiene nessuna seria censura al giudizio di inattendibilità compiuto dalla Corte d’appello, ma è illustrato solo attraverso la mera collazione di principi generali o di massime;

-) prospetta come violazione di legge un accertamento di fatto, quale è lo stabilire se una persona sia sincera o no;

-) contrappone le proprie asserzioni al giudizio della Corte d’appello, senza indicare per quali ragioni queste ultime sarebbero illegittime o irrazionali;

col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14 lamentando l’erroneità del rigetto della sua domanda di concessione della protezione sussidiaria; nella illustrazione del motivo il ricorrente torna a sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni da lui rese, le quali si sarebbero dovute ritenere attendibili;

il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riferimento al primo motivo;

col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

nella illustrazione del motivo, dopo una generica dissertazione sul contenuto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il ricorrente elenca una serie di principi tratti dalla giurisprudenza di legittimità, senza mai esporre quali concrete ragioni di vulnerabilità abbia prospettato nel primo grado di giudizio;

anche questo motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè come accennato, il ricorrente non indica mai quali fatti (ovviamente diversi da quelli posti a fondamento della domanda di protezione “maggiore”) dedusse a fondamento della domanda di protezione umanitaria;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso non comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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