Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14825 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BENZI LUCIANA con studio in CERVIA VIA XX

SETTEMBRE 203 (avviso poostale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RAVENNA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIANINI PATRIZIA, BALDRATI ENRICO, DONATI

GIORGIA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La sig.ra S.L. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI per l’annualità 1989, con il quale il Comune di Ravenna recuperava l’imposta dovuta su un’area fabbricabile, dichiarata agricola ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b). La contribuente eccepiva che il terreno, di cui era comproprietaria pro indiviso per 1/3, assieme alla sorella A. e alla madre L.L., era di fatto utilizzato dalla sorella, coltivatrice diretta, per attività agro-silvo- pastorale e, quindi, era soggetto al regime agevolato di cui alla citata disposizione di legge. La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha accolto l’appello dell’ente impostore. Per la cassazione di quest’ultima sentenza, meglio indicata in epigrafe, ricorre la contribuente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b).

Il comune di Ravenna resiste con controricorso.

Il ricorso è fondato.

Secondo la più recente e condivisa giurisprudenza di questa Corte.

“In tema di ICI il D.Lgs. 30 dicembre 992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l’attività agricola” (Cass. 15566/2010).

Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata e, sulla base de principio di diritto affermato, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo la domanda introduttiva dei giudizio.

Attesa la novità della questione e l’esito alterno dei due gradi dei giudizio di merito, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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