Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14824 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10830-2020 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 18,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4381/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha accolto il gravame avverso il riconoscimento della protezione sussidiaria disposto in primo grado e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., Dir UE 2011/95/UE, art. 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, sul dovere di cooperazione istruttoria e dell’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente pronunciato nei riferiti termini sul ritenuto presupposto della insussistenza di una minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno quantunque una panoramica delle fonti internazionali accreditate, tra cui le COI 2019, confermi la necessità della protezione invocata, anche alla luce della compromissione cui sono soggette nel paese di origine le libertà democratiche.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Il motivo è infondato.

E’ principio in astratto accolto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che allorchè il richiedente, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), abbia assolto l’onere di allegazione, indicando i fatti rappresentativi della minaccia di un danno grave alla propria incolumità, il giudice del merito è tenuto a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

La valutazione demandata al decidente postula, da un lato, che le informazioni privilegiate debbano riferirsi alle concrete circostanze allegate dal richiedente e non possano essere generiche, in questa guisa essendo perciò obbligo del decidente indicare in modo puntuale e riscontrabile le fonti informative utilizzate; dall’altro, che i dati a tal fine utilizzati siano aggiornati al momento della decisione giacchè occorre ponderare la sussistenza del rischio di un danno grave all’attualità in vista, cioè, della situazione interna del paese verso il quale dovrebbe essere in caso di negativo del procedimento, eseguito il rimpatrio.

Ora nella specie nessun addebito può muoversi al decidente per aver utilizzato delle COI risalenti al 2017 e non le COI di epoca più tarda indicate dal ricorrente, dato che la sentenza qui impugnata pur essendo stata pubblica nel 2019, è stata tuttavia deliberata il 15.5.2017, sicchè, ubbidendo al ricordato precetto in ragione del quale a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel paese di origine del richiedente asilo”, rettamente sono state utilizzate COI coeve al tempo della decisione e non COI di formazione successiva.

3. Il ricorso va dunque respinto.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite, giacchè il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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