Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14823 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10754-2020 proposto da:

S.M.H., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato TIZIANA ARCIDIACONO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Venezia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le domande del medesimo volte a conseguire la protezione internazionale e la protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo che così pronunciando il decidente 1) sarebbe incorso nel vizio di motivazione apparente, 2) avrebbe violato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e art. 5, comma 3, lett. c), 3) avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo e 4) avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g), art. 8, lett. d), e art. 14 lett. a) e b), avendo valorizzato circostanze non decisive ai fini di negare la credibilità del richiedente, attribuito rilievo a deduzioni opinabili, non considerato aspetti peculiari della vicenda afferenti alla sua situazione personale, sottaciuto il fatto costituito dall’aggressione patita a causa della sua omosessualità ed, ancora, ignorato che l’omosessualità nel paese di provenienza è considerato un crimine.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Tutti i sopradetti motivi sono inammissibili essendo intesi a censurare il giudizio di non credibilità del richiedente che, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il decidente di merito ha declinato all’esito di una circostanziata ricognizione delle plurime discordanze emergenti dal narrato, nonchè dell’inverosimiglianza di alcuni particolari riferiti, esito che il decidente ha sintetizzato con l’osservazione che “da mancanza di credibilità dell’interessato impedisce di ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato” e che “in difetto di credibilità non può nemmeno ritenersi dimostrato il rischio di sottoposizione a pena di morte o a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante”

3. Sicchè, anche senza rammentare che il vizio di motivazione apparente postula un’incomprensibilità dell’iter decisionale che non è qui ravvisabile, essendo il provvedimento impugnato assistito da congrua ed adeguata motivazione, che l’omesso esame di un fatto decisivo – che il ricorso neppure evidenzia – non coincide con l’omesso esame di elementi istruttori e che la violazione di legge deve indicare quale affermazione operata dal decidente si reputa errata in diritto e non il complessivo argomentare del giudice, è appena il caso di osservare con riguardo al nucleo essenziale della svolta censura, che “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), condizioni queste a cui si sottrae senza riserve il decreto qui opposto.

4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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