Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14823 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18924-2008 proposto da:

COMUNE DI CORCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

STAFFICCI ALBERTO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI DA

PROCIDA 36, presso lo studio dell’avvocato BALDARI FILIPPO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALUMBO UMBERTO, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

e contro

B.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2007 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 30/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato STAFFICCI ALBERTO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato DONATONE ANTONIO per delega Avv.

PALUMBO UMBERTO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Corciano notificava ai coniugi M.O. ed B.O. avvisi di accertamento relativi alla Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le annualità 2001, 2002, 2003, con irrogazione di sanzioni ed interessi, concernenti una area fabbricabile di proprietà comune dei medesimi, sul presupposto della omessa denuncia a fini ICI della area in questione.

I Contribuenti impugnavano gli avvisi, sostenendo che non sussisteva il presupposto impositivo in quanto il piano regolatore che comprendeva l’area in oggetto era stato adottato dal Comune, me non approvato dalla Regione nel periodo di tempo considerato, con conseguente inedificabilità del terreno ai sensi di tale strumento urbanistico. In subordine, sostenevano la applicabilità del P.R.G. vigente in precedenza, con un minore indice di edificabilità dell’area.

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, statuendo la inapplicabilità del piano regolatore sulla risultanze del quale il Comune aveva calcolato la imposta, in quanto inefficace per carenza di approvazione, laddove riteneva la validità ai fini impositivi del precedente piano regolatore.

La sentenza era impugnata con appello principale dal Comune ed incidentale dai contribuenti. La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria con sentenza n. 57/6/07 in data 6-6-2007, depositata in data 30-7-2007, respingeva il gravame dell’ente territoriale ed accoglieva la impugnazione incidentale.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, con due motivi.

Resiste il contribuente M., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che nel controricorso il M. eccepisce la inammissibilità del ricorso del Comune per mancata integrazione del contraddittorio, in quanto nel ricorso e nella notifica del medesimo si nomina un soggetto estraneo alla causa, ovvero B.O., laddove il proprio coniuge e parte in causa ha nome Bi.On.. L’assunto è palesemente infondato, in quanto il mero errore materiale consistente nel nominare la parte privata comproprietaria dell’area O. anzichè On., rimanendo immutato il cognome, ed il domicilio eletto presso il comune difensore dei coniugi, non comporta alcuna incertezza sulla effettiva identità del destinatario della impugnazione, nè alcuna lesione del diritto di difesa della stessa.

Il contraddittorio è stato pertanto ritualmente instaurato.

Con il primo motivo del ricorso, il Comune deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa punti decisivi della controversia.

Sostiene infatti che la Commissione ha omesso la delibazione della questione posta dal Comune circa il computo della esatta volumetria dell’immobile rispetto a quella inferiore esposta dai contribuenti ed alla illegittimità di una detrazione volumetrica relativa ad un immobile esistente sull’area.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che il carattere edificatorio dei terreni discende dalla inserzione degli stessi nel piano regolatore adottato dal Comune, a nulla rilevando che 10 stesso non sia stato ancora approvato dalla Regione. Cita a sostegno giurisprudenza di questa Corte e la interpretazione della norma conforme all’assunto di cui sopra fornita dal legislatore con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 convertito nella L. n. 248 del 2006.

Formula il seguente quesito di diritto;

ai fini della applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili sono da ritenere sufficienti la previsioni di un Piano Regolatore Generale adottato dalla Amministrazione Comunale, anche se non ancora approvato dalla Regione.” Il contribuente in controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni del Comune.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo, poichè nella sentenza non vi è traccia delle questioni citate dall’ente ricorrente, ove queste avessero natura di capi autonomi dell’appello, la sentenza doveva essere impugnata per il vizio di omessa pronuncia.

Sotto il profilo del difetto di motivazione, da un lato il mezzo manca di autosufficienza per genericità dì enunciazione dei rilievi che si assumono carenti nel provvedimento impugnato, dall’altro espone questioni di merito non valutabili in questa sede di legittimità.

Il secondo motivo è invece fondato.

Già sulla base di giurisprudenza consolidata si questa Corte (v.

Sez. Un. n. 25506 del 2006) si è rilevato che la edificabilità di una area, ai fini della applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione dello stesso da parte della Regione e dalla adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Ogni dubbio in merito è stato fugato dall’intervento del legislatore, che ha fornito interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) tramite il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con L. n. 248, del 2005 e il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006, disposizione, questa ultima, che ha espressamente considerato la ipotesi che il P.R.G. comunale non sia stato ancora approvato dalla Regione, sancendo la irrilevanza di tale elemento dell’iter attuativo del piano regolatore ai fini impositivi. Nè può dubitarsi della valenza retroattiva di tali disposizioni, nè della loro costituzionalità, alla luce di quanto osservato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 41 del 2008.

In questa, tra le altre argomentazioni si osserva che la edificabilità di un terreno in base al solo piano regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, è sufficiente a fare lievitare il valore di mercato di detto terreno, e che è pertanto ragionevole che la normativa di interpretazione consideri edificabile, ai fini della determinazione dell’imponibile, una area che è considerata in concreto ancora non edificabile dalla normativa urbanistica, atteso che il valore venale è per tale solo fatto radicalmente difforme da quello dei suoli agricoli non edificabili. Non sussistono quindi, ad avviso della Corte, violazioni dei principi di capacità contributiva, di ragionevolezza e di uguaglianza.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata all’esame di altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che applicherà il principio di diritto enunciato è valuterà nel merito la congruità della pretesa impositiva. Provvederà inoltre sulle spese di questa fase di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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