Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14823 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3105/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 8,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAIMONDO VADILONGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10399/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10399/8/2014, depositata in data 2/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed Addizionali regionale e comunale, in relazione all’anno d’imposta 2009, a seguito di rettifica del reddito percepito da cessione di un ramo di azienda, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che doveva condividersi quanto deciso, in separato giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di Registro, la C.T.P. di Napoli aveva annullato l’atto impositivo, ritenendo essere intervenuta non una cessione di azienda ma una cessione di “certificazione SOA (ramo di azienda)”, con conseguente erroneità dell’operato dell’Ufficio, il quale aveva posto a base “i valori che in genere si adottano per la cessione totale dell’azienda”; inoltre il contribuente aveva comprovato che la Ditta individuale C. (non ceduta) aveva continuato regolarmente la sua attività. Di conseguenza, stante l’annullamento del suddetto avviso di accertamento, veniva meno anche l’atto oggetto di successiva impugnazione, “generato” da quello annullato.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c., non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto del fatto che il procedimento concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento dell’imposta di registro non si era reso definitivo (essendo stato proposto appello). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 295 c.p.c., in quanto i giudici di appello, in presenza di giudizio avente ad oggetto l’accertamento in sede di imposta di registro, strettamente connesso a quello effettuato ai fini delle imposte sui redditi, sulla scorta di eventuali plusvlenze rilevate riguardo all’imposta di registro, avrebbero dovuto sospendere il giudizio pregiudicato in attesa della definizione del giudizio principale pregiudiziale.

2. Le due censure sono infondate.

Invero, quanto all’asserita violazione dei principi sul giudicato, la C.T.R. non ha affatto violato la regola della intangibilità del giudicato, nella specie insussistente, ma ha fatto ricorso alla “autorità” della pronuncia emessa nell’altro giudizio, valutando nel merito la correttezza delle argomentazioni logiche e giuridiche svolte nella motivazione di tale provvedimento.

Quanto poi alla violazione del disposto dell’art. 295 c.p.c., ferma l’operatività di tale disposizione nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 156 del 2015, applicabile “ratione temporis”, sicchè il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., Cass. 11441/2016; Cass. 22673/2015 – deve ritenersi che, nella specie, non sussiste una situazione di pregiudizialità necessaria, alla luce del recente intervento normativo interpretativo di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, norma da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C. Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Tenuto conto dello ius superveniens, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA