Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14823 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.E.M., in qualità di erede di K.H.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso lo studio

dell’avvocato NOVARIO EUGENIO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTANO PRIMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Sig.ra K.E.M. ricorre contro il Comune di Castano Primo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la sig.ra K. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, eccependo che erroneamente la CTR ha confermato il giudizio di inammissibilità del ricorso introduttivo. ritenuto tale dalla CTP per la genericità dei motivi addotti.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. La ricorrente per contestare il giudizio formulato dai giudici di merito eccepisce che il ricorso introduttivo non era affatto generico, ma poi non ne riproduce il contenuto ed il Collegio quindi non può valutare la fondatezza del motivo stesso (v. Cass. 2602/2009,5674/2006).

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione del principio del contraddittorio perchè i giudici di merito non hanno dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio. Si tratta di censura subordinata all’accoglimento del primo motivo (soltanto se il ricorso e ammissibile ci si può dolere della mancata integrazione del contraddittorio), con la conseguenza che l’inammissibilità del primo motivo preclude l’esame secondo.

Quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Nulla per le spese, attesa la inerzia della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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