Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14822 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14822 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 29373-2008 proposto da:
MARZEGLIA GIOVANNI MRZGNN43H07G888N, FERMEZZA MARIA
ROSARIA FRMMRS49D51F839I, elettivamente domiciliati in

ì

ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato
DE BONIS MASSIMO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FROJO CARLO;
– ricorrenti –

2014

contro

3.132

CAFFARO

LUIGI

CFFLRC39C13E379I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo
studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE,

che lo

Data pubblicazione: 30/06/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANNI
ROBERTO;
AZIEND ENERGIA E GAS COOP 00488490012, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RIPI,11, presso lo studio
dell’avvocato D’ERCOLE ASSUNTA, che lo rappresenta e

SAVASTA VINCENZO;

controri correnti

avverso la sentenza n. 1106/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Claudio CERZA, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Massimo DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Costantino TONELLI CONTI, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato David FRACCHIA,
difensore dell’azienda resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SINIBALDI Michele, difensore del
resistente CAFFARO che ha chiesto il rigetto del
ricorso e deposita cartolina di notifica all’Azienda
Energia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

difende unitamente agli avvocati FRACCHIA DAVID,

per il rigetto del 4I 0 e XII ° motivo; accoglimento dei

altri.

Q\i\

motiviIII ° ,IV ° ,V ° , VII ° e XI ° con assorbimento degli

tr

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Marzeglia e Maria Rosaria Fermezza
esponevano
erano

che:
proprietari e possessori dell’unità immobiliare

terreno, del terrazzo di loro proprietà ed erano altresì possessori
del giardino antistante, su cui vantavano un diritto di godimento
separato dagli altri condomini;
in data 30 settembre 2002 l’assemblea condominiale aveva
deliberato, unanimemente (con l’assenso anche del Marzeglia) di
accettare offerta dalla Azienda Esercizio Gas relativa anche alla
gestione del servizio di energia termica, oltre che della ditta
Borgni, per l’installazione delle relative tubazioni, conferendo
mandato all’amministratore Luigi Caffaro per le attività
dipendenti e connesse;
in corso d’opera i ricorrenti avevano constatato come le
tubazioni insistessero sul giardino adiacente alla loro proprietà
per metri 1,5, e non rispettassero la distanza legale dal confine ed
in parte fossero collocate sotto la terrazza dei ricorrenti medesimi.
Pertanto, denunciando la privazione parziale del godimento della
cosa accompagnata dall’animus spoliandi, gli istanti chiedevano al
tribunale di Ivrea di ordinare al Caffaro e all’Azienda Esercizio
Gas la rimozione delle opere in quanto lesive del pacifico e
legittimo possesso dei ricorrenti,
Si costituivano i convenuti, deducendo

il Caffaro, di

sita nel condominio “I Pini” di Ivrea, Via Aosta n. 32/A al piano

essere stato erroneamente citato in proprio e non quale
amministratore del Condominio, alla cui delibera aveva dato
esecuzione; la Azienda Esercizio Gas di non essere autore, né
morale né materiale, dell’asserito spoglio; in subordine,

Con sentenza n. 299/2005 il tribunale rigettava la domanda.
Con sentenza dep. il l ° agosto 2008 la Corte di appello di Torino
rigettava l’impugnazione proposta dagli attori.
I Giudici ritenevano, quanto segue:
– correttamente il tribunale aveva chiuso l’istruttoria dopo avere
sentito cinque testi, ritenendo superflua l’escussione degli altri
chiesti dai ricorrenti, tenuto conto : che la delibera condominiale
relativa alla collocazione delle tubazioni di gas era stata approvata

/)
‘^–

all’unanimità con il voto favorevole anche del Marzeglia e che dalla
)

deposizione resa dalla teste Modigliani era risultato che il percorso
delle tubazioni era stato oggetto di discussione da parte dell’ assemblea
che approvò quella delibera;

in relazione all’utilizzazione del giardino e dell’area

sottostante il terrazzo, destinata al ricovero attrezzi del giardino, la
predetta area non era stata affatto sottratta a tale uso secondo quanto
riferito dal teste Manera, il quale aveva riferito che i tubi agganciati
al muro perimetrale condominiale erano collocati al di sotto, ma non
sotto il piano, del terrazzo;

il Caffaro, avendo agito in esecuzione della delibera

condominiale quale mandatario dell’assemblea dei condomini, avrebbe
2

chiedevano il rigetto della domanda.

dovuto essere citato in giudizio, nella qualità di amministratore del
condominio e non in proprio, posto che egli era in buona fede non
ritenendo di agire contro la volontà dei condomini; né avrebbe potuto
essere considerato autore materiale, essendo stata la collocazione

– in relazione al possesso invocato dai ricorrenti, a stregua del
regolamento condominiale, il diritto di uso e di godimento del giardino,
del quale i medesimi erano titolari, doveva qualificarsi come diritto
di natura obbligatoria e non reale rispetto al quale gli istanti
dovevano essere considerati come detentori qualificati e, in quanto
tali, legittimati all’azione di spoglio;

peraltro, l’utilizzazione da parte del Condominio del muro

perimetrale per l’aggancio di metri 1,5 del tubo per il gas non
integrava una apprezzabile lesione della detenzione qualificata; in
effetti, il passaggio dei tubi non pregiudicava il diritto di uso
esclusivo

del giardino ma consentiva l’uso del muro perimetrale

nell’interesse superiore dell’ente collettivo;
– per quel che concerneva la domanda di risarcimento dei danni, la
stessa doveva essere considerata nuova e, comunque, per quel che era
stato detto sopra, non vi era luogo per il relativo esame;
– era, infine, confermata la statuizione sulle spese del tribunale,
il quale aveva ridotto le parcelle dei convenuti, mentre nel liquidare
in euro 1000,00 le spese aveva in esse considerato quelle dovute a titolo
di spese generali, pari al 12,50% su onorari e diritti.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Giovanni
3

effettuata in piena autonomia dalla ditta Borgni;

Marzeglia e Maria Rosaria Fermezza sulla base di dodici motivi.
Resistono con controricorsi gli intimati; l’Azienda Energia e Gas Coop.
(già Azienda Esercizio Gas Coop.) ha depositato memoria illustrativa.

DELLA DECISIONE

l.- Vanno esaminati congiuntamente il primo, il secondo, il terzo,
il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, l’undicesimo e il
dodicesimo motivo che sono strettamente connessi.
2.-

Il primo motivo lamenta che la sentenza impugnata, con

motivazione omissiva, insufficiente e contraddittoria, aveva confermato
la illegittima ordinanza del primo giudice il quale, dopo avere ammesso
la prova contraria articolata dagli attori con i testi indicati, non vi
aveva dato seguito impedendo così di provare circostanze decisive,
ovvero l’assenza del Marzeglia all’indicazione del percorso delle
tubazioni e che mai nell’ assemblea si era parlato del percorso delle
tubazioni.
3.-

Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa

applicazione dell’art. 209 cod. proc. civ., censura la sentenza la quale
erroneamente aveva ritenuto la superfluità della prova ammessa, dopo
avere escusso soltanto i testi di controparte.
4.-

Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

dell’art.1168

cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere

erroneamente ritenuto che la mera acquiescenza o il silenzio dei
ricorrenti avrebbe costituito fatto esimente del fatto illecito dello
4

moTrvI

spossessamento.
5. – Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli art.1705, 1711 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., censura la sentenza
impugnata per avere ritenuto che il Caffaro avrebbe dovuto essere citato

Erroneamente la sentenza aveva fatto riferimento alla relazione
organica esistente fra l’ amministratore e il condominio, quando il
rapporto è invece basato sul mandato con la conseguente responsabilità
del mandatario ai sensi dell’art. 1705 cod. civ., tenuto conto che il
Caff aro aveva ecceduto i limiti della delibera assembleare in merito al
percorso delle tubazioni
Comunque, il Caffaro era autore morale per avere conferito incarico
all’impresa che ebbe ad eseguire la posa in essere dei tubi
6.-

Il quinto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione su un punto decisivo della controversia) censura la sentenza
impugnata laddove aveva ritenuto che essi ricorrenti avevano citato i
convenuti quali autori materiali mentre sarebbero stati autori morali,
quando invece nessuna qualificazione in proposito era stata mai compiuta.
7.-

Il sesto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione) censura la sentenza impugnata laddove aveva fatto
riferimento alla non apprezzabilità della lesione

del possesso e all’

uso del muro perimetrale nell’interesse dei condomini, evidenziando che
nella specie si faceva questione del possesso e non dell’impugnativa
della delibera condominiale; deduce che, per effetto della collocazione
dei tubi, il fondo degli attori sarebbe gravato da una servitù di
5

in giudizio quale amministratore del Condominio e non in proprio.

r

conduttura che comporterebbe limitazione del libero e pacifico godimento
della cosa.
8.-

Il settimo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione su un punto decisivo della controversia) denuncia che la

parte del Marzeglia circa il percorso dei tubi del gas

su cui

l’assemblea non si era in alcun modo pronunciata come del resto era stato
inutilmente chiesto di provare.
9.- L’ottavo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt.
1168,2043,1337 cod. civ.) censura la sentenza che, nel ritenere lecito il
comportamento dei convenuti, in quanto posto in essere in esecuzione di
una delibera condominiale, avrebbe dovuto accertare la esistenza della
colpa – elemento costitutivo dell’illecito ex art. 2043 cod. civ., quale
deve essere qualificata l’attività di spoglio – tenuto conto che
l’amministratore non aveva verificato il contenuto e i limiti della
delibera; erroneamente invece, la sentenza aveva fatto riferimento,
escludendolo, all’animus spoliandi, inteso come consapevolezza di agire
contro la volontà espressa o presunta del possessore, quando l’indagine
avrebbe dovuto stabilire il contenuto del dovere di diligenza esigibile
e, quindi, verificare la conformità della condotta tenuta dal Caffaro a
tale modello di comportamento
Evidenzia come la delibera dell’assemblea del 30-9-2002 aveva
tutt’altro oggetto.
10.- L’undicesimo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia) censura la sentenza
6

sentenza aveva omesso di motivare in ordine alla mancanza del consenso da

impugnata laddove aveva limitato la doglianza lamentata dai ricorrenti al
solo tratto dei tubi che traversano sotto il terrazzo parte del giardino,
evidenziando, che oltre la lesione del possesso del giardino di cui si
era detto, gli stessi comportavano lesione anche del possesso del

tema di distanze previste per la collocazione delle tubazioni.
11.- Il dodicesimo motivo (violazione e falsa applicazione di norme
di diritto) censura il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento
dei danni.
12.- I motivi vanno disattesi.
La sentenza, nell’escludere che ricorressero le condizioni
necessarie per la tutela possessoria invocata dai ricorrenti, ha ritenuto
che:
a) in relazione al giardino gli attori erano titolari non di un
diritto reale ma di un diritto di natura personale per cui la loro
posizione era da qualificare come di detenzione qualificata;
b) il giardino e l’area sottostante al terrazzo (adibita a ricovero
attrezzi) non erano state sottratte all’uso cui erano adibiti; d’altra
parte, l’utilizzazione da parte del Condominio del muro perimetrale
adiacente al giardino per l’aggancio di metri 1,5 del tubo per il gas
non integrava una apprezzabile lesione della detenzione qualificata del
giardino di cui erano titolari i predetti; al riguardo, non era venuto
meno l’uso esclusivo del giardino e neppure dell’area sottostante il
terrazzo dell’appartamento utilizzata per il ricovero degli attrezzi;
c)

peraltro, le tubazioni erano state collocate sul muro
7

terrazzo, tenuto conto della inosservanza delle prescrizioni dettate in

perimetrale nell’interesse collettivo.
Con il sesto e l’undicesimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto
che la collocazione delle tubazioni, a distanza dal terrazzo inferiore
rispetto a quella prevista dall’art.889 cod. civ., comportando la

Compagnia del gas, tenuta alla sorveglianza di quella che costituiva una
servitù di conduttura, determinava una menomazione del godimento del
giardino e comunque un deprezzamento della proprietà.
Orbene, va osservato quanto segue.
1)

In relazione alla menomazione del godimento del giardino, il

ricorso denuncia quelle che possono senz’altro definirsi molestie – come
del resto confermano i precedenti richiamati dai ricorrenti

che

legittimano l’esperimento dell’azione di manutenzione ( art. 1170 cod.
da parte del

civ.)

possessore

ma non pure da parte del detentore

qualificato (che è invece è legittimato all’azione di spoglio).
Pertanto, gli attori, in quanto detentori qualificati del giardino,
non sono legittimati a fare valere le denunciate molestie.
2) Se, da un canto, non sembra neppure configurabile la esistenza
di una servitù gravante sul giardino, di cui gli attori sono soltanto
detentori qualificati, attesa l’identità soggettiva del titolare del
fondo dominante e di quello del fondo servente (il

Condominio),

dall’altro, la sentenza ha comunque escluso l’apprezzabile limitazione
del possesso, denunciata anche per la presenza delle tubazioni sotto il
terrazzo dell’appartamento degli attori a distanza inferiore a quella
legale.
8

possibilità in ogni momento di interventi per riparazione da parte della

Qui occorre considerare che le tubazioni erano state collocate
sul muro perimetrale, che costituisce oggetto di compossesso da parte dei
condomini, i quali possono ricavarne utilità esercitando le facoltà
nei limiti previsti dall’art. 1102 cod. civ. Al riguardo, si ricorda il

rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art.889 cod. civ., trovano
applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto
compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare
natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto,
qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di
merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel
caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti
in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari
interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è
propria dei rapporti condominiali. E nella specie, la sentenza facendo
riferimento all’uso, da parte dei condomini, del muro condominiale
nell’interesse collettivo ( in quanto utilizzato per la realizzazione di
un servizio comune) e all’assenza di alcun pregiudizio per gli attori, ha
compiuto la valutazione circa il necessario contemperamento degli opposti
interessi, ritenendo giustificata la collocazione delle tubazioni a
distanza inferiore a quella legale.
Orbene, le critiche formulate dai ricorrenti

non

sono

idonee

a

scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito
dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, si concretano in
argomentazioni volte a sostenere l’erroneo apprezzamento delle risultanze
9

consolidato orientamento di legittimità secondo cui le norme relative ai

processuali compiuto dai giudici circa la lesione del possesso che,
avendo a oggetto una quaestio facti, in sede di legittimità intanto
può formare oggetto di censura in quanto sia denunciata sotto il profilo
del vizio di motivazione. Al riguardo, va sottolineato che il vizio

in un errore intrinseco al
verificato in base al

ragionamento del giudice che deve essere

solo

esame del

contenuto

del

provvedimento

impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della
valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito
rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti
pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta)
erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva
del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del
materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli
accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo
di legittimità della Cassazione.
Pertanto – essendo stata esclusa alcuna lesione del possesso e,
quindi, la dedotta illiceità nella collocazione delle tubazioni – devono
considerarsi assorbite, in quanto ultronee, le censure formulate con il
primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo, l’ottavo,
e il dodicesimo motivo.
13.- Il nono motivo (violazione e falsa applicazione del d.m. n.
127 del 2004, come modificato dalla legge n. 91 del 2002, degli artt.91 e
112 cod. proc.civ.) -denuncia l’erronea liquidazione delle spese
processuali del giudizio di primo grado per avere applicato lo scaglione

lo

deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve consistere

relativo alle cause di valore indeterminato di particolare importanza
quando gli stessi resistenti avevano indicato il valore fra 5.201,00 e
26.000,00 e la controversia riguardava la limitazione del possesso
determinata dalla collocazione di tubi di gas di cm. 15 sotto il

14.- Il motivo è inammissibile, tenuto conto che :
a) la questione relativa al valore della causa non risulta specificamente
proposta con l’appello con il quale, secondo quanto affermato nel
ricorso, era stata denunciata l’eccessività della liquidazione
relazione alla natura e alla posizione del convenuti,

in

elementi che

costituiscono piuttosto parametri in base ai quali il giudice deve
esercitare il potere discrezionale nel determinare la misura degli
onorari fra il minino e il massimo previsto nella tariffa applicabile,
risultando del tutto generico il mero riferimento alla natura possessoria
del giudizio ;
b) peraltro, la valutazione circa la particolare importanza o meno della
causa, comunque di valore indeterminato, ha a oggetto un accertamento di
fatto che è riservato al giudice di merito e, come tale, non è
censurabile in sede di legittimità.
15.- Il decimo motivo (violazione e falsa applicazione del d.m. n.
127 del 2004), censura la liquidazione, fra gli esposti, degli importi
per spese generali che il tribunale non aveva liquidato.
16.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha verificato che il tribunale aveva correttamente liquidato
le spese generali nella misura forfettaria del 12,50% sull’importo dovuto
11

terrazzo.

per onorari e diritti,

così come prescritto dalla tariffa forense

vigente, peraltro includendole nella voce relativa agli esborsi.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei
ciascuno

dei

resistenti.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei
resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in euro
4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorari di
avvocato oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2014
Il Cons. estensore

Il Presid nte

ricorrenti, risultati soccombenti, e a favore di

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