Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14822 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10690-2020 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO FICARRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSE1

1A, depositata il 1710/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24Cost., art. 13, comma 7, art. 6 CEDU, comma 3, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 14, comma 3 e art. 132 c.p.c., poichè la motivazione e, così la relativa decisione, con cui la Commissione Territoriale aveva rigettato le istanze del richiedente non erano state tradotte in una lingua a lui conosciuta; 2) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115,116 e 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47 e alla Dir. EU 2013/32, art. 46, avendo il decidente giudicato non credibile il racconto del richiedente senza specificarne le ragioni con particolare riferimento alle minacce di cui lo stesso aveva parlato; 3) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115,116 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47 e alla Dir. EU 2013/32, art. 46, avendo il decidente escluso la credibilità del richiedente quantunque questo avesse reso dichiarazioni più che circostanziate sulle vicende accadutegli e verificabili se fosse stato osservato il dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice; 4) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115,116 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47 e alla Dir. EU 2013/32, art. 46, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione sussidiaria senza motivare la decisione così assunta in relazione alla situazione socio-politica della regione di provenienza (Punjab); 5) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 3 CEDU avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione umanitaria senza indagare il contesto socio-culturale di estrazione del richiedente e senza valutare la compromissione cui, in quel contesto, sono soggetti i diritti fondamentali dell’individuo.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poichè la censura ivi dispiegata afferisce ad un fatto nuovo non oggetto di denuncia nelle pregresse fasi del giudizio, sicchè, restando in ragione di ciò anche non assolto l’onere di autosufficienza del ricorso, che presuppone che il ricorrente indichi il luogo ed il tempo processuale in cui la questione qui sollevata è stata introdotta del giudizio, se ne impone la sua regolazione alla stregua del principio secondo cui il giudizio di cassazione può avere per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto già proposte (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787).

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto parimenti afferenti al tema della credibilità sviluppato dal decidente del grado a conforto del proprio deliberato, sono parimenti inammissibili, essendo noto che il giudizio in parola costituisce accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione, secondo i dettami risultanti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per anomalia motivazionale integrante violazione di legge avente rilevanza costituzionale (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze ambedue queste non ricorrenti nella specie risultando il deliberato di che trattasi assistito da congrua ed adeguata motivazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a sindacare il responso emesso dal decidente in rapporto alla situazione interna del paese di provenienza, onde la relativa doglianza, oltre a fondarsi su un presupposto inveritiero, dato che la sentenza non omette di motivare sul punto, ma motiva solo in modo contrario agli auspici del richiedente, non evidenzia alcuna criticità motivazionale e palesa solo l’intendimento del ricorrente volto a sollecitare una rinnovata valutazione del punto a cui però non può procedere questa Corte.

5. Il quinto motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte d’Appello ha motivato l’impugnato rigetto in punto protezione umanitaria sul rilievo che, pur in disparte dall’apprezzamento delle condizioni interne del paese di origine, “la complessiva inattendibilità del racconto fatto alla Commissione territoriale non dà adeguata contezza di un sradicamento parimenti significativo dal territorio di origine, tale da profilare una specifica condizione di vulnerabilità nel caso di rientro a distanza di alcuni anni” Così motivando il decidente ha consapevolmente valorizzato un profilo valutativo (quello della credibilità del richiedente) che risulta estraneo alla traiettoria interpretativa tracciata dalle SS.UU. nel segno della tutela a compasso largo che reclama l’orizzontalità dei diritti umani; e che sul punto specifico neppure si allinea al predicato secondo cui la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, alla luce della doverosità dell’accertamento officioso demandato al giudice, non “può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa” (Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16122).

6. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione a tale motivo di ricorso e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo di ricorso, inammissibili risultando i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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