Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14822 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14914/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO LEPORINI;

– ricorrente –

contro

SAL EDILBETON SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11341/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Sal. Edilbeton contro un avviso di intimazione di pagamento per cartelle insolute;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che Equitalia avrebbe dovuto esibire in giudizio la copia degli atti di riscossione e non solo degli avvisi di ricevimento, non potendo gli estratti di ruolo tener luogo di tale adempimento processuale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a ad un unico motivo, col quale Equitalia Sud deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè degli artt. 1335 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3: a prescindere dal fatto che l’estratto di ruolo sarebbe stato sufficiente a provare il credito vantato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, prevederebbe un onere alternativo, che sarebbe soddisfatto, nel caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento. Inoltre, l’allegazione degli avvisi avrebbe consentito di affermare che le notifiche erano da intendersi regolarmente eseguite;

che l’intimata non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Sez. 5, n. 4567 del 06/03/2015);

che, come lo stesso giudice di appello ha messo in chiara evidenza, ciò che la parte contribuente ha lamentato è esclusivamente la mancata ricezione della notifica delle cartelle, e non anche la ricezione di un atto diverso a mezzo della consegna del plico oggetto di notifica, sicchè la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve reputarsi assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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