Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14822 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8657/19 proposto da:

-) W.M., elettivamente domiciliato in Roma, v.le Regina

Margherita n. 239 (c/o avv. Valentina Valeri), difeso dall’avvocato

Giacomo Cainarca in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

l’odierno ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano, reiettiva della domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è superfluo dare conto del fatto e dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., per difetto di procura;

il ricorrente ha infatti prodotto, in calce al ricorso, un “mandato” il quale:

-) non è un originale, ma una mera fotocopia;

-) quel che più rileva, in tale atto si legge che la procura ivi estesa è conferita per il giudizio “avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano, sentenza numero 5283 del 2018, r.g.n. 5359/18, pubblicata il 29 novembre 2018”; tuttavia nessuno di tali dati coincide con la sentenza impugnata, la quale è stata depositata il 24 gennaio 2019, ha il numero 362, ed è stata pronunciata nel giudizio avente il numero di ruolo 3012/17;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) se dovuto.

PQM

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) condanna W.M. alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito, cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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