Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14821 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14821 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 15307-2008 proposto da:
c/ifrAT/J 12 5i/L03b 9-oLoc/
IACONO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO
MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAMBIASE
PASQUALE;
– ricorrente contro
LEONE GIUSEPPE, TABACCHINI EMILIA;
– intimati sul ricorso 19118-2008 proposto da:
-{(34_ 4L€ P71/1 9) -f2317
TABACCHINI EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 30/06/2014

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO BELMONTE;
– controri corrente ricorrente incidentale

naragbè contro

IACONO GAETANO;
intimati

avverso la sentenza n. 4/2008 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 03/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento
del ricorso incidentale condizionato.

_
Svolgimento del processo
Iacono Gaetano, con ricorso al Pretore di Ischia dell’8 giugno 1985, premesso
di aver venduto con scrittura privata autentica del 30 giugno 1984 a Leone
Giuseppe un quartino con annessa area antistante sito in Ischia via Bosco

ubicato nella stessa via e facente parte dello stesso complesso cui apparteneva
il primo immobile; che l’istante si era riservato una zona di terreno ubicata tra
le due aree alienate, al fine di creare con uno sbancamento, una via di accesso
ai sottostanti piani di sua proprietà e da realizzare alla fine di giugno 1985. Il
Leone e la Tabacchini si erano impadroniti di detta zonetta, con la
realizzazione di rete metallica e con la realizzazione di pilastri in modo da
appropriarsi ciascuna di una quota contigua alle rispettive proprietà,
spogliando il ricorrente del possesso. Costituendo la condotta dei convenuti
,

uno spoglio della zonetta, chiedeva di essere reintegrato nel possesso con
l’immediata eliminazione della rete metallica.

Si costituivano Leone e Tabacchini eccependo la tardività dell’azione in
quanto non proposta entro l’anno dello spoglio e, comunque, contestavano a
Iacono il diritto di realizzare la rampa di accesso.
Il Pretore di Ischia, non rendeva alcun provvedimento in fase cautelare.
Successivamente, espletata prova testimoniale ed effettuata ispezione dei
luoghi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3520 del 2003, accoglieva il
ricorso e reintegrava Iacono nel possesso della zonetta di cui si dice,
condannava i resistenti a rimuovere la rete metallica, nonché i pilastri ed ogni
altro ingombro o manufatto nella more costituito, nonché al pagamento delle
spese di lite.

_

Ric. RG. 15307 del 2008 e 19118 del 2008 Rel Scalisi

D’Argento ed ad Emilia Tabacchini altro quartino con annessa area antistante

Avverso tale decisione proponeva appello Leone e Tabacchini riproponendo
le eccezioni già sollevate in primo grado e chiedendo il rigetto della domanda
di Iacono.
Si costituiva Iacono che contestava l’impugnazione e chiedeva il rigetto, e la
conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4 del 2008, accoglieva
l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava improponibile la

_

domanda di reintegrazione avanzata da Iacono e condannava quest’ultimo al
pagamento delle spese di primo e secondo grado. Secondo la Corte
partenopea, Iacono non aveva fornito la prova della tempestività della
proposizione dell’azione di reintegrazione, proponibile entro l’anno del
sofferto spoglio, considerato pure che, già in primo grado, gli appellanti
avevano eccepito il decorso del predetto termine.
,

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Iacono Gaetano con ricorso
affidato a due motivi. Tabacchini Emilia ha resistito con controricorso,
proponendo, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo. Leone Gaetano in
questa fase non ha svolta attività giudiziale. In prossimità dell’udienza
pubblica le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 cpc.
Motivi della decisione
A.= Ricorso principale
1.= Con il primo motivo Iacono Gaetano lamenta la violazione dell’art. 360
cpc., n. 5 in relazione agli artt. 115 e 116 cpc.
Avrebbe errato la Corte di Napoli, secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che
Iacono Gaetano non avesse dato la prova della tempestività dell’azione di
reintegrazione, dato che la Corte di merito nel valutare la prova testimoniale,

,

Ric. RG. 15307 del 2008 e 19118 del 2008 Rel Scalisi
_

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)

come apparirebbe evidente dalla lettura della stessa, avrebbe, assunto una
frase omettendo di considerarne un’altra, che suffragata da dichiarazioni
coerenti ed elementi documentali, contraddice radicalmente la prima. Tale
procedimento costituirebbe,

sempre secondo

il ricorrente,

un’omessa

valutazione di un fatto ed implicito apprezzamento negativo della rilevanza

del fatto stesso. In particolare, la Corte di merito non avrebbe dato rilievo: a)
nella deposizione della teste, Iacono Rosanna, della circostanza che Iacono
,

Gaetano ed i suoi operai avevano frequentato la superficie in contestazione,
depositando e prelevando dei materiali di costruzione fino al 1984 inizio 1985
e che il varco e l’accesso ad essa era stato poi interdetto, il che,
inevitabilmente, collocava lo spoglio dopo fine 1984 inizio 1985. b) nella
deposizione del teste Giovannucci, della constatazione della recinzione della
superficie durante una festa della Tabacchini in occasione dell’ acquisto del
,

suo appartamento e la mancata considerazione che tale acquisto aveva avuto
luogo, con rogito agli atti in data 16 marzo 1985, il che collocava la
circostanza nel 1985 e non nel 1984.
1.1.= Il motivo è infondato, non solo perché si risolve nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione della prova testimoniale non proponibile nel
giudizio di legittimità dato che -come è affermazione costante nella
giurisprudenza di questa Corte- il compito

di valutare le prove e di

controllarne l’attendibilità e la concludenza – spetta in via esclusiva al giudice
del merito; ma e, soprattutto, perché la valutazione esposta dalla Corte
napoletana non presenta contraddizioni, illogicità e, soprattutto, non sembra di
aver trascurato di valutare e ponderare la rilevanza delle singole espressioni
e/o “frasi” di ciascuna deposizione testimoniale. Intanto, la Corte di merito ha
Ric. RG. 15307 del 2008 e 19118 del 2008 Rel Scalisi

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avuto modo di affermare che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non
hanno dimostrato, con certezza, che l’apposizione della rete metallica, atto che
sostanzia lo spoglio, sia intervenuta nell’anno precedente al deposito del
ricorso del 19 giugno 1985. A tale conclusione, la Corte partenopea è
pervenuta sia considerato: a) che Iacono Rossana tra l’altro dichiarava “(….).

metallica
.

Non ricordo esattamente l’epoca , però, mi risulta che fu apposta una rete
nella zona che ho detto posseduta dallo Iacono (…). E, come

afferma la sentenza impugnata la teste non precisava, affatto, il momento in
cui fu apposta la rete metallica, la sua dichiarazione è, in proposito, quanto
meno vaga. Il riferimento alla fine dell’anno 1984, inizio 1985, attiene come
appare evidente dalla lettura delle dichiarazioni, alla presenza dello Iacono o
dei suoi operai sulla zona di terreno de qua, e non al predetto atto di spoglio,
in ordine al quale la Iacono Rosarma assume di non ricordare esattamente
l’epoca. b) che il teste di parte resistente (…) ebbe a dichiarare che a fine
marzo inizio aprile del 1984 era stato nell’immobile de quo perché invitato
dalla Tabacchini per una festa in occasione dell’acquisto dell’appartamento ed
aveva potuto constatare che il giardino annesso al suddetto cespite risultava
delimitato da un recinzione in rete metallica”. La precisione in ordine alla data
della festa di cui si dice consente di trascurare il fatto, evidenziato dal
ricorrente, che l’atto pubblico di acquisto della Tabacchini fosse risalente al
16 marzo 1985 considerato che come anche lo stesso ricorrente specifica il
godimento dello stesso era detenuto dall’acquirente dal marzo 1984.
2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360
cpc., n. 5 anche con riferimento agli artt. 115 e 116 ed ara. 2700 e 2702 cc.
Eccepisce,

il ricorrente,

che

la Corte

distrettuale

Ric. RG. 15307 del 2008 e 19118 del 2008 Rel Scalisi

avrebbe

ritenuto

(19Q’

l’intempestività del ricorso non per acquisita prova dell’essere il

fatto

avvenuto prima dell’anno antecedente il ricorso, ma per una sorta di
insufficienza di prove nell’essere lo spoglio avvenuto entro l’anno
antecedente, quindi, tra il 19 giugno 1984 ed il 19 giugno 1985, data di

suffragio della tempestività del ricorso, non esaminate dalla Corte: a)
Giuseppe Leone aveva acquistato proprio da Gaetano Iacono in data 30
.

giugno 1984 con scrittura privata a firme autenticate; b) la Tabacchini Emilia
aveva acquistato altro appartamento del complesso, con atto pubblico, il 16
marzo 1985. In quest’ultimo atto è stato specificato che il godimento di esso
era detenuto dall’acquirente sin dal marzo 1984 e la Corte ha giustamente
ritenuto che il godimento precedente non riguardasse la zona per cui è causa.
2.1.= Il motivo rimane, sostanzialmente, assorbito in quello precedente, per
,

quanto le date riportate dai due atti di acquisto non potevano escludere che i
due acquirenti avessero cominciato a godere già prima degli atti definitivi di
acquisto (così come è avvenuto) e la loro presenza sui luoghi dello spoglio
rendeva plausibile che l’occupazione della zonetta di cui si dice potesse essere
avvenuta prima della stipula dei relativi atti. D’altra parte, va osservato che i
due appellanti, pur non vantando uno ius possidendi sulla zona controversa
potevano avere, tuttavia, perpetrato la spoglio del possesso altrui.
B.= Ricorso incidentale
3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale Tabacchini Emilia lamenta
l’omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione, circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc.) nonché la violazione e falsa
applicazione della norma di cui all’art. 1168 cc. in relazione all’art. 360 n. 3
Ric. RG. 15307 del 2008 e 19118 del 2008 Rel Scalisi

deposito del ricorso. Epperò, agli atti esistevano prove documentali certe a

cpc.
Secondo la ricorrente, la Corte di merito, avrebbe omesso di considerare che
Iacono avesse consegnato in godimento alla Tabacchini, oltre l’appartamento
oggetto della compravendita, anche il giardino e metà della striscia sui cui il
venditore si riservava l’eventuale realizzazione della rampa. Piuttosto, se la
delle risultanze della prova, della

Corte di merito, avesse tenuto conto

mancata specifica contestazione da parte di Iacono, nonché delle stesse

risultanze della planimetria, avesse confermato l’effettiva anticipata pacifica
consegna all’acquirente anche della metà della striscia, poi reclamata da
Iacono, la Corte sarebbe stata di diverso avviso circa la configurabilità dello
spoglio.
Dica la Corte di Cassazione: se provata l’anticipata pacifica immissione di
Tabacchini nel godimento di metà della striscia de qua da parte del sig. Iacono
con assunzione di un obbligo di riconsegna (per altro motivata) in caso di
possibilità di costruzione della rampa il comportamento di Tabacchini fosse

suscettibile della qualificazione di atto di spoglio violento.
3.1.= Non occorre esaminare quest’ultimo ricorso (ovvero il ricorso
incidentale) perché proposto in forma condizionata all’accoglimento del
ricorso principale. Tuttavia, tale ricorso rimane, comunque,

assorbito dal

rigetto del ricorso principale.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso
incidentale, e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art.
91 cpc., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
Ric. RG. 15307 del 2008 e 19118 del 2008 Rel Scaltsi

1

,
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione che liquida in e 3.200,00 di cui E. 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori come per legge.

Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2014

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

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