Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14821 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9419-2020 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BASSAN MARIA MONICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 4754/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) “dell’errore motivazionale per omesso esame delle dichiarazioni rese all’udienza”, avendo il decidente rigettato il gravame senza tenere conto dei chiarimenti offerti dal richiedente in udienza; 2) della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, “per omessa motivazione sulla situazione del paese di origine”, posto che nella sentenza manca qualunque indagine sulla situazione del paese di provenienza, sulla discriminazione in atto nei confronti dell’etnia di appartenenza del richiedente e sulla condizione delle carceri; 3) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. a) e b), e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1-bis, poichè, vigendo in materia “il principio della domanda ma in termini attenuati”, il decidente non avrebbe dovuto omettere ogni indagine circa la ricorrenza nella specie delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quantunque la relativa domanda non sia stata reiterata in appello; 4) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza procedere alla comparazione a tal fine richiesta e senza valutare il grado di integrazione del richiedente nel nostro paese e la sua condizione di vulnerabilità.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poichè seppur è vero che la valutazione in punto di credibilità condotta dal decidente del grado, integrando un apprezzamento di fatto rimesso all’esclusivo giudizio del giudice di merito, è censurabile per cassazione solo per vizio di motivazione, nondimeno alla stregua della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione conseguenza della novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il vizio denunciabile in questa guisa, quando non si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, sicchè “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e 8054).

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono del pari inammissibili, in quanto interloquiscono su profili della vicenda, afferenti segnatamente alla protezione sussidiaria, estranei al decisum, posto che l’appello – che non ha comunque impedito al decidente di prendere posizione riguardo alla situazione interna del paese di provenienza -ha riguardato il solo capo della decisione con cui in primo grado è stata rigettata la protezione umanitaria.

Ancorchè, per vero, il procedimento ubbidisca al principio dell’attenuazione dell’onere probatorio, ciò – che non dispensa certo il richiedente dall’onere di allegazione dei fatti dedotti a fondamento dell’istanza – neppure sottrae il procedimento nella fase d’appello all’applicazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, di modo che sui capi della decisione impugnata che non hanno formato oggetto di gravame si è determina l’acquiescenza dell’art. 329 c.p.c..

4.1. Il quarto motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte d’Appello ha motivato l’impugnato rigetto in punto protezione umanitaria sul rilievo che, pur in disparte dall’apprezzamento delle condizioni interne del paese di origine, le eventuali problematiche di questo “non risultano, proprio in relazione alla inattendibilità dell’appellante, essere fonte di pericoli e anche solo di disagio a carico del Konte”, ad esso facendo poi seguire la considerazione che, anche nella prospettiva della valutazione compararativa tracciata da questa Corte, “occorre un accertamento rigoroso delle situazioni di partenza per permettere di verificare l’allontanamento da una condizione di vulnerabilità effettiva e tale accertamento risulta pregiudicato quando la persona fornisca informazioni non credibili sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il paese di origine”.

4.2. Così motivando il decidente ha consapevolmente valorizzato un profilo valutativo (quello della credibilità del richiedente) che risulta estraneo alla traiettoria interpretativa seguita dalle SS.UU. nel segno della tutela a compasso largo imposta dall’orizzontalità dei diritti umani e che sul punto specifico neppure si allinea al predicato secondo cui la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, alla luce del dovere di cooperazione istruttoria che in materia compete al giudice, non “può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa” (Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16122).

4.3. Il motivo va dunque accolto e, cassandosi perciò l’impugnata decisione nei limiti di esso, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili risultando i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA