Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14821 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23503/2015 proposto da:

S.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 22, presso lo studio dell’Avvocato LEONARDO BRASCA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1118/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.A.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, nel rigettare l’appello del contribuente, ha confermato la legittimità dell’avviso di intimazione notificato al medesimo, ritenendo nuovo il disconoscimento della copia fotostatica relativa alla notifica della prodromica cartella di pagamento effettuato nell’atto di appello.

La Equitalia sud spa si è costituita con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, è fondato.

Secondo la parte ricorrente il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere effettuato il disconoscimento della copia fotostatica relativa alla notifica della cartella prodromica all’atto impugnato solo in appello, tralasciando di considerare che lo stesso contribuente aveva già in primo grado – e tempestivamente – disconosciuto il documento prodotto dalla società concessionaria.

Tale censura è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere integrata la violazione dell’art. 32 ult. cit. laddove la CTR ha implicitamente negato rilievo alla contestazione sollevata con la memoria ritualmente depositata, limitandosi a prendere in esame (per dichiararla intempestiva) il medesimo disconoscimento espresso anche in appello.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello, concernente la nullità della notifica ex art. 140 della cartella – già tempestivamente posta nella memoria depositata in primo grado l’11.2.2013 – riprodotta nel ricorso alle pagg. 2 e 3 – è manifestamente fondato, avendo la CTR totalmente tralasciato di esaminare detta questione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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