Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14821 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6228/19 proposto da:

-) E.N.I., elettivamente domiciliato in Roma, v.

Ippolito Nievo n. 61 (c/o avv. FAGGIANI GUIDO), difeso dall’avvocato

Roberto Dalla Bona in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 20

febbraio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano 20.2.2018 n. 910, con la quale è stato rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale; il ricorso è stato proposto con atto notificato a mezzo PEC e spedito in data 4.2.2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

anche a prescindere dal sollevare rilievi – che non mancherebbero circa la regolarità della notifica del ricorso (eseguita all’avvocatura distrettuale invece che a quella generale); circa l’adempimento da parte del ricorrente degli oneri prescritti dall’art. 369 c.p.c.; circa la puntuale osservanza, da parte del ricorrente, degli oneri di attestazione della conformità all’originale delle copie depositate della sentenza impugnata, del ricorso e delle relate di notifica, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività;

la sentenza impugnata è stata infatti depositata il 20.2.2018, mentre il ricorso è stato proposto oltre un anno dopo, ampiamente al di là del termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c.;

irrilevante è la circostanza che l’avvenuto deposito della sentenza d’appello sia stato comunicato all’odierno ricorrente, secondo quanto da lui riferito (ma non documentato) solo il 10.10.2018;

infatti, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia fatto registrare opinioni dissenzienti circa l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 1, al termine per appellare le ordinanze pronunciate all’esito del primo grado del giudizio celebrato con le forme del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (applicabilità ammessa Sez. 3 – Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018, Rv. 649509 – 01, sul presupposto che il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo; ma negata da Sez. 2 -, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018, Rv. 648976 – 01, sul presupposto che l’art. 702 quater c.p.c. fa espressamente decorrere il termine per appellare solo dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza di primo grado), quel che è indubitabile è che l’art. 702 quater c.p.c., quale che fosse l’interpretazione che di tale norma si ritenesse preferibile, non s’applica al ricorso per cassazione, il quale non è oggetto d’alcuna previsione ad hoc quando ad essere impugnata in sede di legittimità sia una sentenza pronunciata in grado di appello all’esito d’un giudizio sommario;

pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione, nei suddetti casi, resta sempre soggetto al termine c.d. “lungo” previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., insuscettibile di proroghe per il solo fatto che la comunicazione del deposito della sentenza d’appello, da parte della cancelleria, sia avvenuta in prossimità della (o dopo la) scadenza di esso;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17);

rileva a tale ultimo riguardo il collegio che il ricorrente ha depositato, allegato sub n. 3 al proprio fascicolo, un provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, col quale l’odierno ricorrente è dichiarato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con l’assistenza dell’avv. Roberto Dalla Bona;

nondimeno, tale provvedimento risulta essere stato adottato al fine di consentire all’interessato il “ricorso in cassazione contro la ordinanza del Tribunale di Milano 310/18”;

si tratta, dunque, d’un provvedimento che non può riguardare il presente giudizio: questo infatti ha ad oggetto una sentenza e non un’ordinanza; pronunciata dalla Corte d’appello e non dal Tribunale, ed avente il numero “910” e non “310”;

rileva in definitiva la Corte che nel presente giudizio il ricorrente non risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non essendovi alcun provvedimento in tal senso;

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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