Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14820 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17265-2019 proposto da:

A.M.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PRATICO’ ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Torino, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le richieste di protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo il decidente denegato l’accesso alle invocate misure sulla base di una valutazione di non credibilità del richiedente maturata senza tuttavia procedere all’audizione del medesimo; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b), avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione sussidiaria ancorchè la minaccia di un danno grave possa provenire anche da un soggetto privato se non vi sia un’autorità statuale in grado di assicurare la dovuta tutela; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 10 Cost. nonchè 4) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza esaminare se la situazione di instabilità interna del paese di provenienza possa essere fonte di pericolo per l’incolumità e la sicurezza del richiedente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità del richiedente che, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il decidente di merito ha declinato all’esito delle plurime discordanze emergenti dal narrato, nonchè della ritenuta inverosimiglianza di alcuni particolari riferiti, esito che il decidente ha sintetizzato, aderendo al pregresso responso in pari termini enunciato in sede amministrativa, con la conclusiva osservazione che “le innumerevoli contraddizioni nonchè la vaghezza e l’incongruenza del racconto determinano questo Tribunale, come detto, ad una valutazione conforme a quella della Commissione”.

3. E perciò appena il caso di rammentare che “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Essendo il predetto giudizio assistito da congrua ed adeguata motivazione, che si sottrae perciò al sindacato che questa Corte è abilitata a condurre alla stregua della lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), il motivo incorre nella rilevata ragione di inammissibilità.

4. Nè per vero orienta diversamente il rilievo in punto di omessa aucli7ione del richiedente, posto che, come chiarito da questa Corte sulla premessa che procedere o meno all’incombente è nella discrezionalità del decidente del giudice, l’incombente si rende ineludibile se a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21584), condizione taciute dal ricorso.

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Ribadito il convincimento, già esternato da questa Corte in relazione ad una fattispecie di lite proprietaria (Cass., Sez. VI-I 1/04/2019, n. 9043), che i conflitti interprivatistici, anche quando debordano nella consumazione di illeciti penali, sono estranei all’area della protezione internazionale salvo che non si alleghi la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 5. comma 1, lett. c), è vero che anche considerando il riferimento ai “soggetti non statuali”, osta al riconoscimento della misura qui richiesta il fatto che il rischio di un danno grave deve essere qualificato e deve rivestire i caratteri di tipicità risultanti dall’elencazione operata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sicchè, posto che quello allegato qui non ricade in alcuna delle ipotesi considerata dalla norma, la doglianza non può trovare accoglimento.

6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili esprimendo un mero dissenso motivazionale.

Osservato per vero che il decidente ha negato il riconoscimento della misura atipica sull’assunto che, attese le finalità di tutela sottese alla sua adozione, “nel caso in esame non sono state allegate situazioni afferenti beni primari della persona”, in tal guisa non rilevando in particolare il grado di integrazione sociale raggiunto nel nostro paese, la doglianza di cui si rende interprete il motivo, oltre a rivelarsi per questo eccentrica rispetto al dictum enunciato dal decidente, non si accorda con ìl complessivo tenore della decisione, vero che, seppure ai fini di rigettare la richiesta della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha motivatamente escluso, richiamandosi alle fonti informative internazionali, che la situazione interna del paese di provenienza sia causa di concreto pericolo per il richiedente essendo egli estraneo alle tensioni politiche e sociali in atto. Non sussiste perciò l’omissione lamentata.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Nulla spese e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 20021, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI -I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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