Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14820 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.14/06/2017), n. 14820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 626/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4813/7/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da P.L., è stato annullato l’accertamento emesso sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La censura con la quale l’Agenzia prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione di tale ultima disposizione in relazione alla non ricorrenza, in capo al contribuente, della qualità di professionista o di imprenditore, è manifestamente fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti – nella specie, svolgente attività di collaborazione coordinata e continuativa come amministratore di società a responsabilità limitata – non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, poichè il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano. Nè può inferirsi l’applicabilità dell’art. 32 cit., ai soli soggetti che esercitino attività di impresa o di lavoro autonomo per via del riferimento testuale della disposizione ai “ricavi” ed alle “scritture contabili”, in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente della possibilità per l’Ufficio di desumere reddito dai “prelevamenti”, giacchè non può presumersi in via generale e per qualsiasi contribuente la produzione di un reddito da una spesa, a differenza che per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali, invece, le spese non giustificate possono ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Non può dunque ritenersi che lo strumento di cui all’art. 32 ult. cit. sia utilizzabile, come prospettato dalla parte ricorrente, esclusivamente in ragione dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa del contribuente e/o della specifica natura dei redditi diversi – cfr. Cass. nn. 10578/2011, 19692/2011, 22514/2013, 13799/2016, 5133/2017 .
Ne consegue che la decisione della CTR, dopo una dissertazione astratta sulle modalità con le quali opera il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ha erroneamente ritenuto che la disposizione anzidetta fosse applicabile solamente allorchè il contribuente rivestisse la qualità di imprenditore o di professionista.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata altra sezione della CTR Campania anche per la delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017