Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14820 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36156/2018 proposto da:

O.B.V., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Ameriga Petrucci giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 30/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 7 febbraio 2017, rigettava il ricorso presentato da O.B.V., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Potenza, a seguito dell’impugnazione presentata da O.B.V., rilevava che il migrante, dopo aver allegato in primo grado di essere stato costretto ad allontanarsi dalla (OMISSIS) perchè perseguitato per motivi religiosi, in appello era tornato a fare riferimento alla situazione di fatto, affatto diversa, esposta in sede amministrativa, dove aveva sostenuto di essere fuggito dal Paese di origine a causa di contrasti con il proprietario del fondo limitrofo, potente uomo politico, a seguito dei quali era stato aggredito e ferito, mentre il fratello era stato ucciso.

Di conseguenza, a parere del collegio di appello, risultavano irrilevanti le considerazioni svolte dall’appellante in merito alle condizioni generali di vita nel Paese.

Peraltro l’allegazione di circostanze differenti nei due gradi di giudizio e la mancata confutazione degli argomenti esposti dal giudice di primo grado in merito all’assenza di credibilità del richiedente asilo da un lato toglieva pregnanza all’assunto che il danno grave paventato fosse provocato da soggetti privati da cui l’autorità statuale non era in grado di assicurare tutela, dall’altro impediva la verifica di un’esigenza di protezione di carattere individuale idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria.

Sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 30 aprile 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso O.B.V. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, con riferimento al diniego della protezione sussidiaria, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in quanto la valutazione di credibilità delle dichiarazioni non sarebbe avvenuta tenendo conto dei criteri di legge, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 poichè la corte territoriale non avrebbe effettuato una completa rivalutazione dei fatti nè avrebbe svolto alcun approfondimento ufficioso, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria; nel contempo il collegio d’appello avrebbe totalmente omesso di valutare gli elementi fondanti la protezione sussidiaria nelle sue diverse articolazioni, tralasciando di considerare la situazione socio-politica esistente in (OMISSIS), in generale, e nell'(OMISSIS), in particolare, e la condizione di violenza indiscriminata e diffusa, non controllabile dalle autorità statuali, registrata in tali zone dalle fonti internazionali più autorevoli.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di verificare se la situazione di violenza diffusa e indiscriminata fosse quanto meno idonea a integrare una situazione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, così come avrebbe tralasciato di valutare se un eventuale rimpatrio avrebbe compromesso il diritto alla salute e all’alimentazione del migrante.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè minati da vizi coincidenti, sono inammissibili, per una pluralità di motivi.

5.1 La Corte distrettuale, preso atto delle divergenti affermazioni compiute dal richiedente asilo nei differenti gradi di giudizio, ha ritenuto che le prime allegazioni fossero minate dalla non credibilità del racconto del migrante, ravvisata dal giudice di primo grado con una valutazione che non era stata, considerata e confutata con l’atto di impugnazione, mentre le seconde risultavano irrilevanti, con ciò intendendo sostenere che le nuove circostanze addotte in appello, stante la loro radicale diversità, rappresentavano fatti giuridici costitutivi del diritto originariamente azionato implicanti un nuovo thema decidendum e quindi erano irrilevanti perchè inammissibili.

Entrambi i motivi non colgono nè criticano la ratio decidendi degli argomenti illustrati dalla Corte d’appello e predicano la mancata valutazione della situazione personale del migrante e delle condizioni (di violenza generalizzata e compromissione del diritto alla salute e all’alimentazione) del Paese di origine senza tenere conto che ai giudici di merito era precluso un simile esame, vuoi per il mancato contrasto del giudizio di inverosimiglianza già compiuto, vuoi per la novità delle prospettazioni in fatto compiute in secondo grado.

A fronte dei rilievi del collegio d’appello entrambi i mezzi propongono perciò deduzioni disarticolate dal contenuto della sentenza impugnata, che non ne incontrano la ratio decidendi e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda di protezione presentata.

5.2 D’altra parte in tema di protezione internazionale l’attenuazione del principio dispositivo derivante dall’obbligo di cooperazione istruttoria non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019).

Pertanto in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva essere allegata quanto meno l’esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma.

Del pari ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria doveva essere allegata la situazione di vulnerabilità personale conseguente allo stato di violenza diffusa e generalizzata o alla compromissione del diritto alla salute o all’alimentazione che l’odierno ricorrente assume trascurata.

Ambedue le doglianze si limitano a individuare le circostanze di fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, ma non indicano il dato, testuale o extratestuale, da cui esse risultavano esistenti nonchè il come e il quando le medesime fossero state oggetto di tempestiva allegazione (fin dal primo grado di giudizio, per non incorrere nel vizio di cui all’art. 345 c.p.c.).

I motivi, così formulati, risultano perciò inammissibili per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui gli stessi sono fondati.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA