Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1482 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1482 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
VIGLIANCO GIOVANNI E MARIO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via S. Alberto Magno n. 9, presso lo studio dell’Avv.
GAETANO SEVERINI, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. FABRIZIO BRACCO del foro di Mondovì
come da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALEINPS-, in persona del Presidente e legale rappresentante

sc(cAli‘

Data pubblicazione: 24/01/2014

pro tempore Avv. Gian Paolo Sassi, nonché come mandatario della S.C.C.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via
C 6-.5M
(3 CC- ffe a rezza3, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

LUIGI CALIULO per procura in calce al controricorso
Controricorrente
NONCHE’ CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
1 à

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. Enrico Di Luca,
Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente
domiciliate in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio
degli Avv.ti ADRIANA PIGNATARO e GIANDOMENICO
CATALANO che lo rappresentano e difendono per procura
in calce al controricorso
Controricorrente
E

GEC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Corte di Torino n.
109/2008 del 30.01.2008/6.02.2008 nelle cause iscritte al
n. 318 e al n. 334 R.G. 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 3.12. 2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

dagli Avv.ti LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI e

3

udito l’Avv. GIANDOMENICO CATALANO per l’INAIL;
udito l’Avv. CARLA D’ALOISIO, per delega dell’Avv.
ANTONIETTA CORETTI, per l’INPS:
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.

del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, in accoglimento dei gravami
proposti dall’INPS e dall’INAIL e in riforma della decisione
di primo grado del Tribunale di Cuneo, ha respinto le opposizioni proposte da VIGLIANCO SNC contro due cartelle
esattoriali, di cui la prima di € 233.305,40 per contributi e
sanzioni aggiuntive INPS e la seconda di € 66.403,96 per
premi e sanzioni civili INAIL.
La Corte, considerate le discrepanze “intrinseche” fra le dichiarazioni rese dal alcuni lavoratori alla PG nel corso del
procedimento penale e al giudice di primo grado in relazione alle mansioni, orario di lavoro e modalità di pagamento
e valutate anche le dichiarazioni rese da Viglianco Marco in
sede di verbale di accertamento ispettivo, ha ritenuto provate le pretese creditorie degli enti previdenziali, il cui
quantum non risultava contestato.
Ricorre la Viglianco SNC con tre motivi.
Resistono l’INPS e l’INAIL con rispettivo controricorso.
La S.p.A. GEC non ha svolto attività difensiva.

GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della
12,
sentenza del procedimento, sostenendo che l’INPS non ha
censurato la statuizione di primo grado riguardante la di-

La censura è infondata e quindi non è condivisibile, giacché l’INPS con l’atto di appello (pag. 17) aveva richiamato
l’attenzione del giudice del gravame proprio sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in occasione della notifica del verbale di accertamento della DPL
di Cuneo (pag. 13 del verbale di notificazione di illecito
amministrativo) e aveva osservato che tali dichiarazioni costituivano senza tema di dubbio alcuno un riconoscimento
pieno ed incondizionato della sussistenza delle violazioni
contestate alla stessa società e del conseguente addebito
contributivo, dichiarazioni che il giudice di primo grado erroneamente non aveva preso in considerazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la sottoscrizione da parte di Viglianco Marco, allegata a pag. 13 del verbale di accertamento ispettivo, sottoscrizione apposta non già in calce alla dichiarazione, ma nell’estremità inferiore della pagina, dopo uno spazio lasciato “in bianco”.
Il motivo è corredato da quesito di diritto ex art. 366 bis

chiarazione sottoscritta da Viglianco Marco.

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CPC nel senso che il fatto controverso riguarda la sottoscrizione o meno della dichiarazione contenuta nel verbale
di contestazione, la quale, nel ragionamento della Corte torinese, costituirebbe l’elemento di prova dirimente a sup-

denziali.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso.
Il giudice di appello ha valutato detta dichiarazione giungendo alla conclusione, che la firma apposta in calce alla
stessa era riconducibile a Marco Viglianco, rimarcando che
in ogni caso non era stata disconosciuta con la proposizione di querela di falso.
Lo stesso giudice ha precisato che solo in sede di memoria
difensiva ex art. 436 CPC la parte appellata aveva affrontato l’argomento, non effettuando alcun disconoscimento, ma
sostenendo che alla dichiarazione contenuta a pag. 13 del
verbale non sarebbe stata apposta alcuna firma.
Tale valutazione poggia su adeguata e coerente motivazione, cui la ricorrente oppone un diverso apprezzamento, non
consentito in sede di legittimità.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione
dell’art. 2735 Cod. Civ. con riguardo all’efficacia di confessione stragiudiziale ravvisata nella dichiarazione del Viglianco.
In relazione a tale motivo viene formulato il seguente que-

porto delle pretese creditorie azionate dagli istituti previ-

sito di diritto: “Dica la Corte se sia consentito o meno attribuire efficacia di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni di fatti sfavorevoli a sé che un imprenditore rende ad
un ispettore del lavoro esercitante compiti di polizia ammi-

Anche questa censura non coglie nel segno e quindi non
merita di essere condivisa, poiché il giudice di appello ha
valutato con libero apprezzamento l’anzidetta dichiarazione
e in ogni caso, a prescindere dalla sua qualificazione in

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termini di confessione stragiudiziale, ha tenuto conto del
quadro probatorio testimoniale ritenendo provate le pretese
creditorie degli enti previdenziali.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei resistenti
enti previdenziali.
Nessuna pronuncia va emessa nei confronti della intimata
GEC S.p.A., non avendo svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida per ciascuno degli enti
intimati in € 100,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’intimata GEC S.p.A.

nistrativa o giudiziaria”.

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Così deciso in Roma addì 3 dicembre 2013
I Pr idente

il Consigliere rel. est.

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