Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1482 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1482 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 17064-2017 proposto da:
LA FROSOLONESE SOC. COOP. a R.L. P100302230941, in
persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore nonché socio, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CLODIO n.32/A, presso lo studio dell’avvocato LIDIA
SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE NEBBIA;

– ricorrente contro
COMUNE FROSOLONE (IS);

– intimato avverso la sentenza n. 10804/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 25/05/2016;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.

Fatti di causa
La Frosolonese soc. coop. a r.1., in persona del legale

indicata in epigrafe, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dalla
stessa proposto ed iscritto al n.r.g. 10162/2010 avverso sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Molise ( n.19/2009, depositata
il 26 febbraio 2009), relativo a impugnazione di due avvisi di
accertamento per ICI anni 1995, 1996, 1997, per un fabbricato
classificato D/10 (ricovero bestiame, mezzi agricoli, attrezzi, mangimi
e abitazioni dipendenti), sottratto all’esenzione dell’imposta comunale,
mancando la cooperativa dei requisiti di ruralità di cui al dl. 557/93.
La ricorrente – premesso il contenuto di alcuni scritti difensivi deduce, con il primo motivo, che la Corte sarebbe incorsa in duplice
errore di fatto nel rigettare il ricorso.
In particolare, secondo la ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in
errore, da un canto, nel dichiarare il motivo di ricorso inammissibile
per difetto di autosufficienza, in quanto la visura catastale (attestante la
catastazione D/10 del fabbricato), era stata richiamata ed indicata negli
atti di causa, con la precisazione della sua produzione con l’atto di
appello; d’altro canto, con ulteriore errore revocatorio, la Corte
avrebbe errato nel ritenere che negli anni oggetto di accertamento
(1995, 1996 e 1997) fosse possibile conseguire la categoria D/10, in
quanto tale categoria era stata istituita nell’intero territorio nazionale
solo successivamente, con il d.p.r. 139/1998 del 12.5 1998, entrato in
vigore dal 27.1.2000.
Il Comune di Frosolone e l’Agenzia delle Entrate non resistono.
Ric. 2017 n. 17064 sez. MT – ud. 15-11-2017
-2-

rappresentante pro tempore, chiede la revocazione della sentenza,

Ragioni della decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo errore prospettato (in punto di dichiarata
carenza di autosufficienza) questa Corte (n. 14608/2007; id.
n.9835/2012 e di recente Ord. n. 20635 del 31/08/2017), è ferma nel

cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un
errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata
sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà
processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la
decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione
od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area
degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi
sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità di
configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di
legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in
ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e
trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello>>.
Quanto, poi, alla seconda prospettazione, è evidente che le
circostanze ivi dedotte non integrano il concetto di “fatto”
nell’accezione rilevante di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.. Secondo
l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l’errore revocatorio deve, tra l’altro, consistere in una errata
percezione del fatto, in una svista di carattere materiale,
oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il
giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in
modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto
accertato in modo parimenti indiscutibile; non cadere su di un punto
controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e non consistere in
Ric. 2017 n. 17064 sez. MT – ud. 15-11-2017
-3-

ritenere che <

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