Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1482 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19993/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COOOPERATIVA PROPOSTA SERVIZI RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 26/09/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30(11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta motivazione in forma semplificata, osserva.

1. Il primo motivo di ricorso – con cui l’Agenzia delle Entrate deduce la “violazione o falsa applicazione del D.P.R. 600 del 1972, art. 36 bis, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, nonchè dell’art. 2236 c.c. e dell’art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000), per avere la C.T.R. ritenuto necessario (e non provato) l’invio della “comunicazione preliminare per l’iscrizione a ruolo”, nonostante si trattasse di controllo cd. automatizzato, senza emersione di alcun errore rilevabile ictu oculi dal riscontro cartolare della dichiarazione presentata (solo per l’Iva deducendosi “un errore materiale commesso dal professionista … che aveva trasmesso con il file della contribuente la dichiarazione di altra società”)’ – appare fondato per quanto di ragione.

2. Invero, la sentenza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato e legittima anche se non preceduta dall’invio – peraltro non prescritto a pena di nullità – della “comunicazione dell’esito della liquidazione” (cd. comunicazione di irregolarità) ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate, essendo detto avviso necessario solo quando emergano degli errori nella dichiarazione, ovvero – con riferimento all’ulteriore prescrizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ed in tal caso a pena di nullità – “sussistano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. sez., sent. nn. 19893/16, 17396/10; cfr. sez. 6-5, ord. un. 19239/16, 3151/15, 42/11).

3. Anche il secondo motivo – con cui si censura la “nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”). laddove la C.T.R., rilevando che “e pendente in primo grado altro “giudizio in relazione all’avviso di accertamento emesso dallo stesso Ufficio per lo stesso anno 2005”, ha annullato la cartella di pagamento de qua in quanto “avente ad oggetto le stesse imposte per lo stesso periodo” – appare fondato per quanto di ragione.

4. Invero, al di là del pacifico errore materiale commesso nel riferimento all’anno di imposta 2005, piuttosto che 2006 (quello in contestazione nel presente giudizio), la rilevata pendenza in primo grado di giudizio su avviso di accertamento asseritamente relativo alle stesse imposte per il medesimo anno di imposta, non legittimava di certo l’annullamento tourt ciurt della cartella di pagamento per cui è causa, bensì, a tutto voler concedere – ove mai fosse stato ravvisato un rapporto di pregiudizialità del giudizio sull’avviso di accertamento rispetto a (lucido sulla cartella di pagamento – la sospensione del giudizio; in tali termini pub leggersi la censura di nullità per error in procedendo mossa da parte ricorrente alla sentenza d’appello.

5. Segue la cassazione con rinvio per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. Liguria, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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