Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14819 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14819 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 10275-2008 proposto da:
MORGANTI

FELICE

MRGFLC46B22H501Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo
studio dell’avvocato CASTELLUCCI IGNAZIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale
depositata in udienza autenticata dal Segretario
Comunale di Marino;
– ricorrente contro

LI DONNI VINCENZO LDNVCN25T3OH501K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28 063236574,

Data pubblicazione: 30/06/2014

presso lo studio dell’avvocato LOMANNO GUGLIELMO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2552/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/06/2007;

udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato CASTELLUCCI Ignazio, difensore del
ricorrente che si è riportato agli atti depositati;
udito l’Avvocato Gregorio TROILA, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato LOMANNO Guglielmo
difensore del resistente che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato 1’8-7-2004 Li Donni
Vincenzo adiva il Tribunale di Velletri, chiedendo di essere

Marino, località Monte Crescenzio, da cui assumeva di essere stato
spogliato ad opera di Morganti Felice. L’istante deduceva che
quest’ultimo, il quale per mera sua tolleranza transitava
saltuariamente sul predetto terreno conducendovi a pascolare il
gregge, con l’intesa di consegnare al proprietario alcuni prodotti in
occasione delle festività natalizie e pasquali, circa due mesi prima
aveva chiuso il cancello con un lucchetto, così impedendo al Li
Dormì il libero accesso e il transito all’interno del terreno.
Il Morganti si costituiva contestando integralmente quanto ex
adverso dedotto.
Il giudice adito, assunte le dichiarazioni di quattro
informatori, con provvedimento in data

18 10 1994 rigettava il

ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio.
Contro tale provvedimento, reso nelle forme dell’ordinanza,
ma avente natura sostanziale di sentenza, proponeva appello il Li
Donni.
Con sentenza in data 6-6-2007 la Corte di Appello di Roma, in
accoglimento del gravame, ordinava la reintegra del Li Donni nel

1

reintegrato nel possesso di un lotto di terreno sito nel Comune di

possesso del fondo de quo, mediante consegna delle chiavi del
lucchetto apposto sul cancello dal Morganti; condannava, inoltre,
quest’ultimo al risarcimento dei danni, che liquidava in via
equitativa in euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della

l’assunto del Morganti, secondo cui il medesimo avrebbe avuto il
possesso esclusivo del fondo in oggetto “da oltre 24 anni”, risultava
smentito dalle dichiarazioni rese dalle testi Martinetti, Li Donni
Barbara e Patrizia, da cui si evinceva che nel 1985 tra le parti era
intervenuto un accordo, in forza del quale l’appellato aveva ottenuto
dall’appellante il permesso di pascolare le pecore nella sua proprietà,
con l’impegno di consegnargli un abbacchio per Natale o Pasqua; e
che tale accordo si era ripetuto di anno in anno fino al 2003.
Secondo il giudice del gravarne, pertanto, la condotta materiale posta
in essere dal Morganti mediante l’apposizione di un lucchetto al
cancello posto sulla proprietà del Li Donni, senza consegnare a
quest’ultimo le chiavi, concretava un atto di spoglio violento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Morganti
Felice, sulla base di due motivi.
Li

Donni

Vincenzo

ha resistito con controricorso,

successivamente illustrato con una memoria ex art. 378 c.p.c.

decisione al saldo. La Corte territoriale, in particolare, rilevava che

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1803 c.c., in relazione all’art. 1168
secondo comma c.c. Deduce che la Corte di Appello, nel dare atto

ordine al fondo de quo, ha erroneamente attribuito al Morganti la
qualifica di detentore non qualificato. Sostiene che il giudice del
gravame, una volta accertata l’esistenza di un rapporto di comodato,
avrebbe dovuto ritenere la detenzione del terreno, da parte
dell’esponente, come “qualificata”, ed avrebbe dovuto riconoscere al
Morganti l’esercizio di tutti i diritti connessi alla qualità di
comodatario, ivi compreso quello di preservare il terreno dalle
ingerenze di terzi e dello stesso comodante. Pertanto, tenuto conto
che, per le modalità perpetuatesi consecutivamente ed
ininterrottamente negli anni, il contratto di comodato doveva
considerarsi a tempo indeterminato, e che il Li Donni non aveva mai
chiesto la restituzione del bene, l’apposizione del lucchetto al
cancello non poteva essere considerata uno “spoglio” in danno del
comodante.
Il motivo è infondato.
Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il
Morganti, nel costituirsi in giudizio, aveva proposto l’eccezione

3

dell’esistenza di un contratto di comodato intercorso tra le parti in

”feci sed iure feci”, sostenendo di avere il possesso esclusivo del
fondo in oggetto “da oltre 24 anni”.
La Corte di Appello ha ritenuto infondata tale eccezione,
avendo accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte,

terreno de quo, bensì la semplice detenzione non qualificata, avendo
ottenuto dal Li Danni il permesso di far pascolare le pecore nella sua
proprietà, con l’impegno di consegnargli un abbacchio per Natale o
Pasqua.
Il giudice del gravame, pertanto, ha accertato, in punto di
fatto, che, in base all’accordo di natura esclusivamente “personale”
intercorso tra le parti, il Morganti potesse usare il fondo in questione
ai soli fini del pascolo, rimanendo per il resto rimmobile nella sfera
di godimento del possessore Li Donni.
Ciò posto, si osserva che la questione prospettata dal
ricorrente, secondo cui il medesimo avrebbe avuto la detenzione
qualificata del fondo, oltre a contrastare con la tesi del possesso
sostenuta nel giudizio di merito, sì da configurare una eccezione
nuova, inammissibile in sede di legittimità, appare di per sé
irrilevante, atteso che l’azione di reintegrazione nel possesso può
essere esercitata dal possessore anche nei confronti del detentore
qualificato, allorché questi abbia compiuto atti di spoglio.

4

che, in realtà, il Morganti non aveva mai avuto il “possesso” del

Decisivo, al contrario, ai fini della risoluzione della
controversia, è l’accertamento della portata del rapporto obbligatorio
intercorso tra le parti, onde verificare se l’attività, contestata dal
preteso autore dello spoglio, rientri o meno nell’ambito della

Allorquando, infatti, il convenuto in giudizio possessorio non
contesti i fatti addebitatigli, ma sostenga di aver agito quale
detentore qualificato in funzione di un rapporto contrattuale che lo
lega a chi agisce in reintegrazione, la configurabilità dello spoglio è
condizionata dalla natura del vincolo contrattuale dedotto e
dall’analisi delle facoltà di godimento concesse a chi, in base a quel
rapporto con la cosa, poteva disporne, di talché il giudice del merito
è tenuto, sia pure ai soli fini del giudizio possessorio, ad esaminare
l’eccezione ed alla conseguente indagine (Cass. 5-6-1987 n. 4906).
Nel caso in esame, la chiusura del cancello mediante un
lucchetto, non accompagnata dalla consegna della chiave al
possessore, sì da impedire a quest’ultimo l’accesso al fondo, è stata
correttamente considerata dal giudice di appello quale atto di
spoglio, eccedendo le facoltà di godimento specificamente consentite
al Morganti dal Li Donni.
In tema di azioni possessorie, infatti, configura un atto di
spoglio la sostituzione della serratura della porta di accesso
all’immobile da parte dei detentori se ad essa non sia seguita la

5

detenzione consentita da tale rapporto.

consegna di copia delle chiavi ai proprietari che ne avevano fatto
richiesta, qualificandosi tale azione come privazione del possesso
fino ad allora esercitato dai proprietari e, al tempo stesso, come
primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai

2) Con il secondo motivo, proposto in via gradata, il ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c„
Deduce che la Corte di Appello, avendo dato atto della – carenza di
ogni allegazione e prova di fatti inerenti una utilizzazione economica
specifica del terreno”, ha erroneamente ritenuto di liquidare il
risarcimento dei danni in via equitativa mediante il ricorso all’art.
1226 c.c., in quanto la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere
disattesa.
11 motivo è infondato
La Corte di Appello, nel rilevare che la chiusura del lucchetto
aveva impedito all’appellante proprietario-possessore di usufruire
del bene, ha legittimamente ritenuto di far ricorso, ai fini della
liquidazione delle utilità economiche perdute, in carenza di
allegazione e prova di fatti inerenti ad una utilizzazione economica
specifica del terreno (edificazione, sfruttamento agricolo, vendita), a
criteri equitatívi.
Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio
secondo cui la privazione o la turbativa del possesso costituiscono

6

detentori (Cass. 27-1-2004 n. 1426).

atti illeciti, comportanti non solo il diritto al ripristino dello status
quo ante o alla cessazione delle molestie, ma anche al risarcimento
del danno, sussistente in re ipsa (tra le altre v. Cass. 27-10-2005 n.
20875; Cass. 29-11-2006 n. 25241); danno che, ove non sia

equitativa ex art. 1226 c.c (Cass. 3-4-2012 n. 5334).
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio de 9-4-201
Il Consigliere estensore

Il )”sidente

agevolmente quantificabile, ben può essere liquidato in via

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA