Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14819 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1862/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GRAZIA PULVIRENTI, giusta procura a margine del ricorso; (ammessa

G.P.);

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

(I.A.C.P.),in persona del Commissario pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela Castronovo, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE GIARRE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 453/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24/03/2014, depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Grazia Pulvirenti difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi;

udito l’Avvocato Daniela Castronovo difensore del resistente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Con ricorso al Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, C.L. e G.M. convennero in giudizio il Comune di Giarre e l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Catania, proponendo opposizione avverso l’ordinanza del predetto Comune con cui era stato ordinato lo sgombero dell’alloggio da loro occupato. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dalla sola C.L. e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 7 luglio 2014, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale – dopo aver riportato il testo delle norme ritenute rilevanti ai fini della decisione – ha osservato, fra l’altro, che dalla prova documentale era emerso che l’immobile in questione non poteva essere abitato alla data del 31 dicembre 2001 in quanto non ancora completato, e che ulteriore condizione ostativa all’assegnazione era costituita dalla mancata esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua.

Quanto, poi, all’obbligo di riservare alcuni alloggi popolari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità, la sentenza ha osservato trattarsi di una semplice facoltà della pubblica amministrazione, nella specie non esercitata.

3. Contro la sentenza della Cotte d’appello di Catania ricorre C.L. con atto affidato a tre motivi.

Resiste l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Catania con controricorso.

Il Comune di Giarre non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana 9 agosto 2002, n. 11, art. 1, nonchè erronea determinazione dei requisiti oggettivi per determinare l’effettiva occupazione dell’alloggio.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 11 del 2002, in ordine alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli occupanti gli alloggi in questione.

7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’omessa determinazione di una riserva di alloggi in ordine agli interventi di cui della L.R. Siciliana n. 11 del 2002, art. 6.

8. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono tutti, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

8.1. Si osserva, innanzitutto, che essi, formulati in modo generico ed in parte anche ripetitivi, presentano alcuni significativi profili di inammissibilità.

I motivi fanno riferimento ad una serie di circostanze di fatto che, in quanto tali, non possono più essere oggetto di valutazione in questa sede, nonostante il ricorso tenti di ottenere da questa Corte un giudizio di merito diverso da quello compiuto dalla Corte catanese.

Nel primo motivo di ricorso (p. 7) si osserva che l’occupazione di fatto degli alloggi può essere provata solo con testimoni, ma non si capisce se ed in quali termini sia stata avanzata richiesta di prova in tal senso in sede di merito; mentre sia nel secondo che nel terzo motivo di ricorso vengono richiamati alcuni atti (l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo rivolta all’IACP di Catania e la Delib. 28 febbraio 2008, del Comune di Giarre, attestante lo stato di emergenza abitativa) senza rispettare i requisiti di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè non è chiaro nè se nè dove tali documenti siano stati prodotti e siano eventualmente consultabili in questa sede (v. Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

8.2. tanto premesso in ordine ai requisiti di ammissibilità del ricorso, occorre rilevare che le due fondamentali argomentazioni con le quali la Corte d’appello ha rigettato il gravame non sono, in realtà, contestate.

La prima argomentazione – costituita dal rilievo per cui l’immobile in questione non poteva essere abitato alla data del 31 dicembre 2001, in quanto non ancora completato – non è contestata, anzi è sostanzialmente ammessa nel primo motivo di ricorso.

La seconda argomentazione – e cioè che l’appellante non aveva esibito i contratti di utenza con i soggetti erogatoti di energia elettrica ed acqua, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della L.R. citata – è contestata in modo di tutto generico, osservando semplicemente che l’allaccio delle utenze sarebbe subordinato all’esibizione dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, il che non vale a superare l’argomentazione della Corte d’appello.

Quanto, infine, al terzo morivo di ricorso – nel quale si ipotizza anche un’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. – la sentenza impugnata ha spiegato con chiarezza che la predisposizione di una riserva di alloggi costituiva “solo una semplice facoltà” e non un obbligo per l’amministrazione comunale, e che tale facoltà non era stata, nella specie, esercitata. Di talchè rimangono esclusi sia il vizio di motivazione che l’omessa pronuncia; non senza rilevare che la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è formulata in modo non rispettoso dei criteri fissati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

9. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato una memoria tardiva a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non va disposta la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, poichè la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania in data 23 luglio 2014.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA