Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14819 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2196/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A CANTORE 5,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VIVIANA DE BELLO;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4763/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud s.p.a. ricorre, con due motivi, nei confronti di N.M. (che non resiste), avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, aveva dichiarato la nullità della notificazione della cartella (atto prodromico dell’avviso di fermo amministrativo impugnato) perchè effettuata a mezzo agenzia di posta privata e perchè non era stata spedita la raccomandata informativa che la legge prescrive qualora il plico venga consegnato a soggetti diversi dal destinatario.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce l’errore commesso dal Giudice di merito nell’avere ritenuta nulla la notificazione perchè effettuata da agenzia di posta privata laddove l’atto era stato spedito tramite le Poste Italiane – è fondato alla luce dei principi espressi da Cass. n. 15347/2013 la quale ha statuito che “in tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicchè la notifica non può considerarsi inesistente o omessa”…

2. E’ fondato anche il secondo motivo in ordine alla non necessità dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte per cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (v. Cass. n. 12083/2016; id. n. 10554/2015).

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

4. In ossequio al principio di soccombenza le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di N.M. mentre la speciale peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 800,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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