Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14819 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 36066/2018 proposto da:

A.M., (alias B.A.), elettivamente domiciliato in

Roma Via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Luigi

Pamphili, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato

Giuseppe Giuratrabocchetta, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 374/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 8/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 23 luglio 2017, rigettava il ricorso presentato da A.M. (alias B.A.), cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Potenza, a seguito dell’impugnazione presentata da A.M.: i) ribadiva il giudizio di non credibilità del racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine dopo essere stato sorpreso ad avere rapporti omosessuali con un altro uomo, avendo paura di un intervento della polizia); ii) osservava che il migrante non aveva riferito di atti di persecuzione posti in essere nei suoi confronti e riconducibili a uno dei motivi evocati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; iii) riteneva che in Senegal non sussistesse un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere l’esistenza di fondati timori che un civile, per la sola presenza sul territorio, potesse correre un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona; iv) rilevava, peraltro, il difetto di ogni collegamento tra la situazione personale dell’appellante e la situazione di violenza indiscriminata asseritamente esistente in (OMISSIS); v) reputava che il gravame relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria difettasse di specificità e non fosse adeguato ad attaccare la ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata, secondo cui non erano “ravvisabili situazioni vulnerabili intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale e caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria”.

Sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 8 giugno 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.M. (alias B.A.) prospettando cinque motivi di doglianza. L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, in quanto la Corte di merito, nel valutare la credibilità del ricorrente, avrebbe violato tutti i parametri di legge previsti a questo proposito, tralasciando anche di verificare la coerenza del racconto del migrante con le informazioni internazionali riguardanti il (OMISSIS).

4.2 Il motivo è inammissibile.

4.2.1 In materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, (soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15794/2019).

Questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019). La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

La corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c) appena citato – che il racconto offerto dalla richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato e risultava contraddittorio.

4.2.2 Simili rilievi in ordine alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal migrante rendono irrilevante la mancata verifica della coerenza del racconto del migrante con le condizioni generali del paese di origine.

La valutazione di affidabilità del dichiarante deve infatti essere compiuta in modo unitario, tenendo conto del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma e dei riscontri oggettivi disponibili (Cass. 8282/2013).

Ne consegue che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera corrispondenza fra la sua narrazione e le condizioni generali del paese di provenienza, poichè tale contesto assume valore a riscontro delle condizioni soggettive di credibilità e non di per sè al fine di avvalorare un racconto che intrinsecamente delle stesse sia privo.

4.2.3 Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

5.1 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5,6,7 e 8 D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo la Corte distrettuale a tal fine valorizzato la condizione di omosessualità del migrante.

5.2 Il quarto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 112,277 e 359 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per non aver la Corte di merito statuito sull’intera domanda di protezione sussidiaria presentata: la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), limitandosi a statuire sulla ipotesi di cui alla lett. c), in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato; il collegio di merito, ove avesse preso in esame anche tali profili della domanda, avrebbe dovuto constatare che il migrante, in caso di rientro in patria, avrebbe corso il rischio effettivo di subire un grave danno, e cioè di essere incarcerato in condizioni inumane e degradanti, torturato o picchiato dai suoi concittadini a causa della sua condizione di omosessualità, considerata alla stregua di reato e punita con la detenzione o sanzioni pecuniarie.

5.3 Il quinto motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 D.Lgs. n. 25 del 2008, 8, artt. 27 e 32 artt. 2, 3 e 8 CEDU, artt. 2, 3 e 32 Cost. in relazione alla domanda di protezione umanitaria e all’applicazione del principio di non refoulement: la Corte d’appello, nel rigettare la richiesta domanda di riconoscimento della protezione umanitaria in ragione della mancata deduzione di circostanze diverse da quelle allegate per ottenere le protezioni maggiori, non avrebbe considerato che in caso di rimpatrio le istituzioni e i concittadini avrebbero leso ingiustamente i diritti inviolabili del migrante in ragione del suo orientamento omosessuale.

5.4 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili.

Essi infatti tendono tutti a stigmatizzare la mancata valorizzazione della condizione di omosessualità del richiedente asilo ai fini del riconoscimento delle varie forme di protezione richieste e, come tali, risultano privi di decisività.

In vero, una volta acclarata in via definitiva la non credibilità delle dichiarazioni del migrante, la condizione di omosessualità rappresentata dal migrante rimane di nessun rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione presentata.

6.1 il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3 e art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria: la Corte d’appello avrebbe erroneamente disconosciuto la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in difetto di ogni collegamento tra la situazione personale dell’appellante e l’esistenza di un conflitto e di una situazione di violenza indiscriminata all’interno del (OMISSIS), benchè a tal fine non fosse richiesta la prova dell’individualizzazione del pericolo e fosse sufficiente il rilievo di una situazione di violenza indiscriminata di livello così elevato dal far ritenere che un civile, in caso di rimpatrio, avrebbe corso un rischio effettivo per la sua vita e la sua incolumità.

6.2 Il motivo è inammissibile, malgrado la motivazione della sentenza impugnata renda necessarie alcune correzioni.

6.2.1 In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass. 25083/2017).

Pertanto l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso a una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 14006/2018).

La sentenza impugnata deve dunque essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, laddove erroneamente ritiene che “ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è comunque necessario che il ricorrente esponga una situazione personale e alleghi una situazione del Paese di provenienza dalle quali emergano e siano fatte valere, quale presupposto della domanda di protezione, sia l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale, sia una situazione di violenza indiscriminata causata da tale conflitto, sia un collegamento tra la vicenda personale e la situazione del Paese”, poichè, come detto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sempre – risultando inutile allorchè il richiedente asilo faccia riferimento a una situazione di carattere generale piuttosto che alla sua situazione personale – sono necessarie la deduzione e la dimostrazione del fatto che, accanto alla situazione di violenza indiscriminata, sussista anche una condizione di minaccia individuale dovuta a elementi che riguardino la situazione personale del migrante.

6.2.2 Ciò posto, occorre poi rilevare commi fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

La Corte di merito, pur richiedendo a torto la prova di un riflesso del contesto generale di violenza sulla condizione individuale, si è comunque ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente in (OMISSIS) e nella regione del (OMISSIS) (dove è ubicato il villaggio di provenienza del migrante) risalenti agli anni 2014-2015 e 2015-2016 ed escludendo, sulla base dei rapporti consultati, l’esistenza di un conflitto armato interno rilevante ai fini del riconoscimento della protezione in questione.

La critica in esame cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal collegio di appello, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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