Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14819 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 06/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. ha impugnato l’avviso di rettifica Iva 1995 col quale si escludevano costi portati in detrazione ritenuti relativi ad operazioni inesistenti. CTP e CTR hanno accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto eccepito dal resistente, la difesa dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Corte di Cassazione può essere assunta dalla Avvocatura Generale dello Stato senza necessità di specifico conferimento di procura (Cass. 23020/2005).

Il ricorso deduce violazione di legge (art. 654 c.p.p., artt. 112 e 115 c.p.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) perchè la CTR, pur avendo premesso di considerare non vincolante il giudicato penale che ha mandato assolto il contribuente dal reato ascrittogli in relazione agli stessi fatti materiali oggetto della contestazione tributaria, ha motivato la sua decisione favorevole al contribuente esprimendo una acritica condivisione del giudizio espresso dal giudice penale, che non dimostra di averne autonomamente valutato i presupposti di fatto alla luce dei diversi principi che regolano il processo tributario.

La censura è fondata.

La CTR ha osservato che il “Giudice penale … aveva concluso affermando che proprio la mancanza di bolla non costituiva elemento idoneo a poter da solo sostenere l’inesistenza delle operazioni documentate in fattura, non essendo stata esclusa la disponibilità da parte dell’impresa di mezzi con caratteristiche, marca e modello uguali a quelli oggetto del nolo fatturato”. Ciò stante “dal momento che l’accertamento in sede penale ha comportato una più incisiva e approfondita indagine su tutta la vicenda rispetto a quella che è nel potere del Giudice tributario. Ne consegue che le considerazioni operate in sede penale, condivise da questo giudicante, possono essere fatte proprie cosicchè le presunzioni avanzate dall’Ufficio possono essere tutte vinte dagli accertamenti in fatto operati dal giudice penale”.

La motivazione è contraddittoria in sè stessa e con la giurisprudenza di questa corte in materia di rapporti fra giudicato penale e processo tributario. Poichè in quest’ultimo valgono presunzioni legali e limitazioni della prova che non si applicano nel processo penale, i fatti ritenuti in quella sede ben possono essere posti dal giudice tributario a base della sua decisione, ma previa autonoma valutazione di esistenza e di rilevanza alla stregua dei diversi principi che presiedono all’accertamento tributario. La CTR non poteva pertanto ritenere che gli accertamenti eseguiti in sede penale fossero idonei a vincere le presunzioni avanzate dall’Ufficio, perchè quegli accertamenti prescindevano dalle regole del processo tributario, e non concernevano il fatto positivo della realtà delle operazioni commerciali contestate dall’Ufficio, ma soltanto l’affermazione che la loro inesistenza non era dimostrata dal difetto di idonea documentazione.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR della Basilicata che deciderà anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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