Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14818 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27967/06 R.G. proposto da:

Società Pubblica Trasporti S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., Dr. G.G.A., domiciliato in Roma,

piazza delle Muse, n. 8, presso l’Avvocato Angela Ludovica Sirignani,

rappresento e difeso dagli Avvocati Salerno Francesco e Francesco

Mattarelli per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del territorio, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende secondo la legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 87/7/05 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia, depositata il 22.7.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 maggio 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Alessandro San Bonifacio, per

delega;

Udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Società Pubblica Trasporti S.p.A. ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, confermando la sentenza n. 28/1/2004 della commissione tributaria provinciale di Como, impugnata dalla stessa ditta, ritiene correttamente attribuita, in esito a procedura DOCFA, la rendita catastale a sette immobili di proprietà della contribuente.

1.2.-. L’agenzia del territorio resiste mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- il controricorso dell’agenzia del territorio è inammissibile, perchè notificato in data 6.4.2007, oltre il termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine (5.11.2006) per il deposito del ricorso.

3.- Questioni controverse e motivi del ricorso.

3.1.- Le questioni tuttora dibattute nella presente causa riguardano:

3.1.1.- la tempestività delle controdeduzioni e della produzione di documenti, da parte dell’ufficio, in primo grado, ai sensi del D.Lgs. dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32;

3.1.2.- la tempestività dell’operato dell’amministrazione in ordine all’attribuzione della rendita catastale agl’immobili di proprietà della contribuente;

3.1.3.- la correttezza di tale operato, con riferimento all’attribuzione di una rendita superiore a quella proposta ed alla motivazione di uno degli avvisi di classamento, concernente l’immobile sito in (OMISSIS).

3.2.- La commissione regionale ha ritenuto regolare il comportamento processuale dell’amministrazione, perchè il termine per controdedurre, di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, sarebbe di carattere ordinatorio e la mancata osservanza di esso non precluderebbe la produzione di documenti; non decaduto l’ufficio dal potere di attribuire, ossia di mettere in atti, una rendita diversa e superiore rispetto a quella proposta, per avere a ciò adempiuto nel termine di legge, anche se la notificazione del provvedimento alla parte avvenne oltre detto termine; non eseguita dall’ufficio alcuna rettifica del saggio di capitalizzazione indicato dalla parte, che quindi nulla potrebbe eccepire utilmente in merito.

3.3.- La contribuente censura tale sentenza:

3.3.1.- col primo motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7, 24, 32 e 58, e per violazione dei principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost.), essendo fondata la decisione (di primo e di secondo grado) su deduzioni e documenti che l’ufficio aveva prodotto “a meno di 10 giorni liberi antecedenti l’udienza di trattazione”, e non aveva nuovamente prodotto in appello;

3.3.2.- col secondo motivo, per carente motivazione, svolta tenendo conto unicamente di prove inammissibili, dunque “svuotata” di altri contenuti;

3.3.3.- col terzo motivo, per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sul motivo d’appello concernente il capo della sentenza di primo grado con cui era stata respinta l’eccezione di “infondatezza degli avvisi di rettifica, in quanto l’Ufficio non aveva fornito prove a sostegno delle valutazioni effettuate”, ossia della “congruità della rettifica di valore”;

3.3.4.- col quarto motivo, per violazione e falsa applicazione del D.M. Fin. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), avendo il giudicante a quo ritenuto che il termine di dodici mesi ivi fissato (termine perentorio, non ordinatorio come considerato dall’ufficio) sarebbe stato rispettato mediante tempestiva trascrizione in atti della rendita, allorchè dovrebbesi invece ritenere che l’iscrizione della rendita, atto di natura ricettizia, produce effetti (e quindi risulta tempestivo) solo se notificato nel termine prescritto;

3.3.5.- col quinto motivo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 (Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), del D.M. Fin. 14 dicembre 1991 (moltiplicatori da applicare alle rendite catastali), e del D.M. Fin. 19 aprile 1994, n. 701, in ordine all’applicazione del coefficiente legale di redditività pari al 2%:

eccezione respinta sol perchè il coefficiente era stato erroneamente indicato in dichiarazione nella misura del 3%, sicchè l’ufficio non avrebbe operato alcuna rettifica in merito;

3.3.6.- col sesto motivo, per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sul motivo d’appello concernente annullamento della rettifica, non motivata, inerente ad uno degli immobili (sito in (OMISSIS)).

4.- Decisione.

4.1.- Il terzo, quinto e sesto motivo di ricorso sono fondati; il primo, secondo e quarto motivo debbono essere rigettati, perchè infondati. Previa cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, che rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi di diritto indicati ai par. 5.3.2 e 5.3.4, e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- Il primo motivo (par. 3.3.1) è infondato, ed il secondo motivo (par. 3.3.2) è conseguentemente assorbito, giacchè la tardività della costituzione in giudizio del resistente – disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23 – non comporta, sia in base alla norma indicata sia alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile (alle quali rinvia l’art. 1 del citato D.Lgs.), alcun tipo di nullità, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause, ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. nn. 22010/2006, 21212/2004). All’amministrazione resistente, costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado, non era preclusa la possibilità di produrre documenti, nel modo prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1, e nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, come dispone il successivo art. 32 (Cass. n. 7329/2003).

La relativa censura tuttavia non merita accoglimento, sia perchè è generica – non essendo descritti analiticamente i documenti che si asseriscono tardivamente depositati, onde stabilire la loro autonoma rilevanza, rispetto a quelli eventualmente già prodotti o menzionati e contestati da essa medesima ricorrente; nè essendo indicata la data dell’udienza di trattazione, allo scopo di verificare il rispetto del termine – sia perchè la produzione documentale è comunque ammissibile in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. cit. (Cass. nn. 1915/2007, 2787/2006, 16916/2005), sicchè la commissione regionale poteva legittimamente tenerne conto, senza bisogno di una nuova produzione esplicita (fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione in appello) da parte dell’ufficio appellato, se questo aveva mostrato, nelle controdeduzioni all’appello o successivamente, di volersene avvalere.

5.2.- Il quarto motivo (par. 3.3.4) è infondato, per l’assorbente ragione che il termine di dodici mesi assegnato all’ufficio dal D.M. Fin. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, per la determinazione della rendita catastale definitiva, nella procedura DOCFA caratterizzata dalla proposta di rendita, non ha natura perentoria (Cass. n. 16824/2006, le cui argomentazioni sono condivise dal collegio; con esclusione di ipotetici profili d’incostituzionalità, trattandosi di norma regolamentare: cfr. C. cosi, ordin. n. 59/2009 e sent. n. 162/2008).

La riconosciuta natura ordinatoria del termine rende superfluo indagare se il rispetto di esso sia assicurato dalla messa in atti tempestiva, ovvero se anche la notifica del classamento debba essere eseguita in tempo, a pena di decadenza (circostanza, comunque, non prevista affatto dalla norma citata, dovendosi peraltro distinguere, come avverte giustamente il giudicante a quo, fra esistenza ed efficacia della nuova rendita).

5.3.- Gli altri motivi di ricorso sono fondati, nei termini di ragione di seguito espressi.

5.3.1.- Col terzo e col sesto motivo (par. 3.3.3 e 3.3.6) la contribuente si duole della mancata pronuncia sui motivi d’appello con cui erano criticati, rispettivamente, l’aumento di valore del bene da parte dell’ufficio, rispetto alla proposta da essa formulata; e l’asserita mancanza di motivazione dell’avviso di classamento concernente l’immobile sito in (OMISSIS).

Entrambe le questioni, effettivamente prive di riscontro nella motivazione e nel decisum della sentenza impugnata, non possono ritenersi implicitamente delibate, in quanto la loro soluzione non dipende logicamente dalle questioni trattate e decise espressamente (questioni processuali, presunta decadenza dell’ufficio dal potere di attribuzione della rendita definitiva e determinazione del saggio di capitalizzazione).

5.3.2.- Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, decidere sia in merito alla congruità, contestata dalla ricorrente, della rendita definitiva assegnata dall’ufficio; sia in merito all’adeguata motivazione dell’avviso di classamento relativo all’immobile sito in (OMISSIS); con l’avvertenza, riguardo a quest’ultimo incombente, che, nell’operazione di classamento conseguente a procedura DOCFA, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non della legittimità, ma dell’attendibilità concreta della stima operata dall’ufficio, verificabile in sede contenziosa; e che, trattandosi di procedimento a struttura fortemente partecipativa, la mancata riproduzione nell’avviso (o la mancata allegazione ad esso) delle ragioni specifiche della stima non si traduce, di per sè, in un difetto di motivazione dell’avviso di classamento (Cass. n. 16824/2006).

5.3.3.- Il quinto motivo (par. 3.3.5) è pure fondato, in considerazione del fatto che l’ammontare della rendita definitivamente iscritta in catasto dipende sia dal valore attribuito all’immobile (nella specie, aumentato rispetto alla proposta) sia da saggio legale di capitalizzazione applicato; sicchè la contribuente, impugnando la rendita iscritta, contesta ed include nel thema decidendum entrambi i fattori.

5.3.4.- Il giudice del rinvio dovrà pertanto stabilire quale sia il saggio di capitalizzazione legittimamente applicabile al caso (se 2 o 3%) poichè, non avendo la proposta di rendita (al pari della dichiarazione dei redditi) natura di atto negoziale e dispositivo, bensì natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio nel procedimento amministrativo di tipo cooperativo denominato DOCFA, mirante a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale e segnatamente in sede contenziosa, la rendita proposta (Cass. n. 19379/2008), qualora essa sia frutto di un errore di fatto o di diritto che l’amministrazione stessa, conformandosi alla legge, è tenuta a correggere, se lo ritenga sussistente, prima ancora del giudice.

5.4.- Si conclude nel senso indicato al par. 4.1.

5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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