Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14818 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.14/06/2017), n. 14818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14240/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CMC CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. PALUMBO 26, presso lo studio della Società E.P. SPA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GAETA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11044/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti della CMC Centro Meridionale Commercio s.r.l. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 – ne aveva dichiarato inammissibile l’appello, perchè notificato ai difensori della contribuente al precedente indirizzo dello Studio e non in quello corrispondente a quello indicato come domicilio eletto.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico mezzo con il quale la ricorrente – rilevato che l’appellata si era ritualmente costituita in giudizio – deduce violazione di legge per avere la C.T.R. ritenuto l’appello inammissibile – è, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, ammissibile siccome sufficientemente specifico e rispondente ai dettami degli artt. 360 e 366 c.p.c., oltre che manifestamente fondato.
In materia è, infatti, pacifico l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 9083/2015) per cui “in tema di contenzioso tributario, qualora l’impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l’art. 330 c.p.c., ma il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato. Principi questi ribaditi, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14916/2016.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito per l’esame dei motivi di appello ed il regolamento delle spese di giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017