Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14817 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2333-2020 proposTlo da:

O.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA CROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE

DI FORLI – CESENA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2855/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2019 R.G.N. 1418/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 2855 del 2019, ha respinto il gravame proposto da O.H., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Nella gravata sentenza si legge che il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine perchè temeva di essere ucciso da una associazione segreta che aveva già ammazzato i suoi genitori.

3. A fondamento della decisione la Corte ha rilevato che non era stato fornito dal richiedente alcun minimo riscontro alle sue dichiarazioni; ha escluso, dalle fonti consultate, che nel paese di provenienza ((OMISSIS), città di (OMISSIS)) vi fosse una situazione di violenza generalizzata o indiscriminata tale da comportare una minaccia grave ed individuale in caso di rientro; ha sottolineato, infine, la mancanza di qualsiasi elemento idoneo a ravvisare la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

4. Avverso il suddetto provvedimento della Corte di appello O.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 2 e 10 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e ss.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere i giudici del merito erroneamente qualificato la zona di provenienza di esso richiedente come priva di situazione di pericolo e di violenza indiscriminata: in particolare, per non avere verificato adeguatamente la condizione di conflittualità che vedeva coinvolte varie regioni del (OMISSIS).

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 28 per essere stato escluso dalla Corte territoriale la rilevanza del fattore di integrazione nel tessuto socio lavorativo italiano del ricorrente quale elemento di vulnerabilità idoneo a configurare la tutela umanitaria.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. La Corte territoriale, ai fini dell’esame della domanda dell’ O. di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ha esaminato in base a COI attendibili e aggiornate (del 2019 redatte dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di (OMISSIS)) la situazione della zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.

6. Le censure di parte ricorrente aggrediscono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito senza richiamare altre COI e, in via del tutto generica, evocando un coinvolgimento delle condizioni delle ragioni limitrofe senza specificare, però, alcun concreto riscontro a sostegno della propria tesi, così da veicolare una censura volta ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile.

8. La doglianza non si confronta con la ratio decidendi della gravata pronuncia che, oltre ad avere considerato insufficiente ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, una mera sopravvenuta integrazione sociale in Italia del richiedente, ha anche specificato che, nella fattispecie, erano state dedotte a fondamento dell’assunta condizione di vulnerabilità il pericolo di rientro e la condizione del paese di provenienza, la cui rilevanza era stata già ritenuta insussistente.

9. Nell’articolazione del motivo, infatti, vi è solo una critica generica sull’assunto dei giudici di seconde cure senza, però, allegare fatti concreti comprovanti un rischio specifico attestante la condizione di vulnerabilità di esso richiedente e senza indicare l’inserimento lavorativo e la integrazione sociale da lui raggiunta.

10. Alla stregua di quanto esposto deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

11. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA