Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14817 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8396/2015 proposto da:

TECNO M. MAR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MATECO GROUP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1485/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“la Tecno M. Mar s.r.l. ha depositato ricorso, articolato in quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1485/2014, emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 21.11.2014, con la quale la corte d’appello dichiarava infondato l’appello della ricorrente confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di La Spezia, di rigetto della domanda della ricorrente, volta ad ottenere la condanna della Mateco al pagamento di una somma di denaro.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato improcedibile.

Il ricorrente non ha infatti ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione se questa è avvenuta).

Si può infatti affermare, previa accurata verifica all’interno del fascicolo d’ufficio, che non sia stata depositata alcuna copia del provvedimento impugnato (del quale quindi questa Corte non può prendere conoscenza, nè tampoco, in assenza di esso, può procedere all’esame dei motivi di ricorso).

A conferma di ciò, dalla nota di deposito ed iscrizione a ruolo, spillata al fascicolo d’ufficio a cura della cancelleria, risulta depennata, dall’elenco degli atti e documenti prodotti, la voce n. 5. relativa appunto alla copia autentica del provvedimento impugnato.

Si propone pertanto la declaratoria di improcedibilità”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio prende atto delle dichiarazioni del ricorrente contenute nella memoria, secondo le quali copia della sentenza sarebbe stata depositata in data 8 aprile 2015 (e comunque del fatto che con la memoria il ricorrente ha provveduto a depositare copia conforme della sentenza).

Tuttavia, esaminato nuovamente il fascicolo d’ufficio, ritiene di condividere i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa in quanto non risulta avvenuto, nel termine perentorio fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di venti giorni dall’ultima notificazione e congiuntamente al ricorso, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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