Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14817 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 18408/06 R.G. proposto da:

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta

Regionale, domiciliato in Roma, via Poli, n. 29, presso l’ufficio di

rappresentanza regionale, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Lacatena Massimo per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.E.A. – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, in

persona del Commissario straordinario legale rappresentante p.t.,

domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto, n. 7, presso l’Avvocato

Donato Bruno, che lo rappresenta e difende per procura speciale

rilasciata con atto Notaio Leonello Anderlini, rep. n. 55358 del

28.6.2006;

– controricorrente –

e su ricorso incidentale n. 22444/06 R.G. proposto da:

E.N.E.A. Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, in

persona del Commissario straordinario legale rappresentante p.t.,

come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta

Regionale, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/33/06 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 1.3.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 maggio 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Uditi, per l’amministrazione ricorrente, l’Avvocato Rosanna

Panariello, per delega, e, per l’Ente controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato Stanislao Chimenti, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La regione Campania chiese all’E.N.E.A. (Ente per le Nuove tecnologie, Energia e Ambiente, con provvedimento notificato il 6.8.2002, il pagamento della somma di Euro 625.096,99, a titolo di sanzione, per avere, quale incaricato della gestione della discarica di rifiuti sita in località (OMISSIS), ritardato il versamento, relativamente agli anni 1996 e 1997, de tributo speciale (ecotassa) istituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e 41.

1.2.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, l’E.N.E.A. impugnò tale provvedimento, deducendo:

1.2.1.- la propria mancanza di responsabilità per la violazione sanzionata, essendo soggetto passivo dell’imposta il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo;

1.2.2.- l’illegittimità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione;

1.2.3.- l’inapplicabilità al caso della norma sanzionatoria indicata dall’ente impositore (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13);

1.2.4.- la sussistenza, comunque, della causa di non punibilità prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, per obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa, non avendo la regione Campania provveduto a disciplinare la materia, in esecuzione della delega conferita dal legislatore nazionale.

1.3.- Con sentenza n. 626/7/2003 la commissione adita, nel contraddittorio delle parti, accolse il ricorso, avendo ritenuto che gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo dei rifiuti, e quindi soggetto passivo del tributo e destinatario della sanzione, non era l’E.N.E.A., bensì il Consorzio di comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del bacino (OMISSIS) (di seguito, il Consorzio), i cui compiti erano stati temporaneamente gestiti dal suddetto ente per disposizione prefettizia, dettata da motivi urgenti d’igiene e ordine pubblico, essendo il Consorzio incapace di adempierli, anche per la dimissione di alcuni suoi organi.

1.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la commissione tributaria regionale – pur premettendo che l’E.N.E.A., incaricato della gestione tecnica ed amministrativa della discarica, era soggetto passivo del tributo e doveva provvedere al relativo versamento (come effettivamente aveva fatto, sia pure con ritardo), cosicchè era legittimo destinatario, in teoria, anche del provvedimento sanzionatorio – rigettò poi l’appello proposto dalla regione, motivando nel senso che, in mancanza di una disciplina regionale, il fatto non era in alcun modo sanzionato; nè poteva applicarsi la sanzione per ritardato versamento d’imposte, prevista in generale, in ambito tributario, dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13sia perchè il tributo speciale di cui si tratta non sarebbe un’imposta sia perchè la norma ora richiamata era entrata in vigore il 1.4.1998, quindi in epoca posteriore al compimento del presunto illecito (ritardato versamento), verificatosi entro il 10.2.1998.

1.5.- La regione Campania presenta ricorso, con un solo motivo, per la cassazione di tale sentenza. L’E.N.E.A. presenta controricorso e ricorso incidentale, pure con unico motivo, cui non replica la ricorrente principale.

2.- Motivi dei ricorsi.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso principale, la regione Campania censura la sentenza della commissione regionale per violazione e falsa applicazione della (versione originaria), L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 31 deducendo che, con l’ordinanza prefettizia emanata per far fronte all’emergenza rifiuti sul territorio, all’E.N.E.A. era stata affidata la gestione tecnico-amministrativa della discarica sicchè l’ente, divenuto soggetto passivo d’imposta, aveva poi versato, ma con ritardo (ragion per cui era stato sanzionato), il tributo speciale di cui si tratta. La sanzione per il ritardo (da due a quattro volte l’importo dovuto), originariamente prevista dalla cit. L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 31 vigente all’epoca del fatto (motivo per cui non si rendeva necessaria alcuna normativa regionale), fu poi espunta, con effetto dal 1.4.1998, ad opera di norme successive (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 15;

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, art. 4); tuttavia, anche il tardivo versamento dell’ecotassa, secondo la ricorrente, sarebbe compreso nella previsione sanzionatoria generale (riferibile anche a questo tributo) del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 che, pur essendo entrato in vigore in epoca posteriore alla commissione dell’illecito, doveva ritenersi applicabile ed era stato applicato al caso perchè, contemplando una sanzione molto più ridotta rispetto a quella originaria, prevaleva su questa per il principio di favore stabilito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3.

2.2.- L’E.N.E.A., da parte sua, censura incidentalmente la stessa sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995 cit., art. 3, comma 26, insistendo sulla carenza di legittimazione e di soggettività passiva, poichè l’ordinanza prefettizia avrebbe lasciato gli oneri del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Consorzio, unico gestore della discarica (imprenditore) e soggetto passivo d’imposta, pagata da esso E.N.E.A. al solo scopo di garantire la continuità del servizio messo in crisi dalla morosità dei comuni consorziati – per impellenti ragioni d’igiene, di ordine e di sicurezza pubblici, nella qualità di “organo dello Stato sostitutivo di altro organo (il Consorzio del Bacino (OMISSIS)) che rimaneva l’unico effettivo gestore dell’impresa”.

Sottolinea poi l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 poichè non si tratterebbe nella specie di “versamenti diretti (cioè effettuati attraverso l’utilizzo della modulistica bancaria prevista per i versamenti diretti alle tesorerie dello Stato)”, bensì di “giroconti finanziari di partite contabili” fra ente e regione.

3.- Decisione.

3.1.- I ricorsi debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la stessa sentenza.

3.2.- Il ricorso principale della regione Campania è infondato, e deve essere rigettato; il ricorso incidentale dell’E.N.E.A. è inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere integralmente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nella specialità della lite fra due enti pubblici, uno economico l’altro territoriale, i cui interessi costitutivi fondamentali non possono essere sostanzialmente contrastanti.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La ricorrente principale non ha ragione di pretendere il pagamento della sanzione per ritardato versamento di alcune rate del tributo speciale “ecotassa” sulla discarica di rifiuti solidi urbani.

4.1.1.- Contrariamente a quanto afferma il giudicante a quo, all’epoca del ritardato pagamento della tassa dovuta per gli anni 1996 e 1997, tale comportamento era positivamente sanzionato dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 31, che, nella versione allora vigente, disponeva testualmente quanto segue: “Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare del tributo non versato o tardivamente versato”.

4.1.2.- La sostituzione di tale norma a far tempo dal 1.4.1998, praticamente mediante eliminazione della parte che qui interessa, ad opera del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 15, comma 1, (a sua volta sostituito dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, art. 4, comma 1, lett. c), non può intendersi puramente e semplicemente abrogativa della sanzione per tardivo pagamento, essendo contestualmente entrata in vigore altra norma (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13), di carattere generale, che stabilisce in misura più equa (trenta per cento dell’importo non versato) la sanzione per ritardato od omesso versamento diretto di un’imposta.

La regione sostiene, senza smentita da parte del resistente, di avere applicato quest’ultima disposizione, entrata in vigore lo stesso giorno (1.4.1998) in cui a sanzione originaria cessava di esistere, e comunque in epoca posteriore alla commissione del fatto (tardivo pagamento), in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, che, in materia di sanzioni ed in caso di successione di leggi nel tempo, impone di applicare quella più favorevole al contribuente.

4.1.3.- Si deve tuttavia osservare che il tributo speciale istituito a favore delle regioni con le disposizioni contenute nella L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 24 a 41 per le finalità elencate al comma 27, non era completamente disciplinato dalle citate norme, posto che queste lasciavano alla legge regionale sia di definire l’ammontare dell’imposta (comma 29), entro un limite minimo ed uno massimo prestabiliti, sia di disciplinare “l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo” (comma 34).

Cosicchè la regione Campania, non avendo emanato una propria legge in materia, per fissare l’ammontare dell’imposta (che solo per il 1996 era stabilita dalla legge nazionale nella misura pari al minimo:

comma 38), l’accertamento, le modalità di riscossione del tributo (comprese le scadenze delle singole rate) ed il contenzioso amministrativo, non poteva pretendere alcuna sanzione commisurata all’entità (da due a quattro volte) del tributo tardivamente versato, sia perchè tale entità non era stata definita sia perchè neppure erano stabilite le modalità ed i tempi di pagamento e, inoltre, non era stata fissata alcuna procedura di definizione – eventualmente bonaria, trattandosi di rapporti sostanzialmente fra enti territoriali, involgenti rilevantissimi interessi pubblici – del contenzioso amministrativo.

4.1.4. – Si deve quindi concludere che, in questa condizione di totale inadempienza del legislatore regionale, ed in presenza d’interventi necessitati solo da ragioni di emergenza, valutate da prefetto, la pretesa della regione di applicare sanzioni per ritardi non definibili in base ad alcuna legge ed in misura non controllabile, perchè risultante da percentuale (dal 200 al 400%) applicata su un debito d’imposta non Fissato normativamente quanto all’ammontare ed alle scadenze, si pone fuori da ogni limite e garanzia di legalità, e pertanto deve essere ritenuta illegittima, con assorbimento di ogni altra questione.

4.1.5.- D’altra parte, non è noto l’esatto tenore dell’ordinanza prefettizia, il cui testo non è riprodotto nel ricorso; mentre lo spostamento dell’onere tributario dal contribuente locale a quello nazionale – quale effetto secondario del coinvolgimento estemporaneo di un ente non territoriale, originariamente non rientrante fra i soggetti passivi dell’imposta (comma 26), nella gestione di una discarica non sembra in linea con le finalità e con la struttura del tributo.

4.2.- Occorre considerare, a questo punto, il ricorso incidentale dell’E.N.E.A., con cui è riproposta (Cass. n. 6992/2006) la questione preliminare della soggettività passiva d’imposta, risolta sfavorevolmente ad esso appellato dalla commissione regionale (par.

1.4), 4.2.1.- Tale ricorso è inammissibile, siccome proposto dalla parte interamente vittoriosa nel giudizio di merito ed avente come unico risultato possibile, stante il rigetto del ricorso principale, il mutamento della motivazione (Cass. n. 6519/2007).

4.3.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.2.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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