Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14817 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29556/2015 proposto da:

T.E., in qualità di tutore del minore A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MAGDA NICOLETTA NAGGAR;

– ricorrente –

contro

C.A., curatore speciale del minore A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DI PIETRA N. 26, presso il

proprio studio;

– resistente –

e contro

H.F., H.N., HA.FA., PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA DI TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25662/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25662 del 2014 (pubblicata il 4 dicembre 2014), della 1^ sezione, ha respinto i ricorsi delle signore H., proposti contro il curatore speciale del minore ( C.A.), il PG presso la C. A. Torino, e il tutore del minore ( T.E.) per la dichiarazione dello stato di abbandono di A.A. e delle conseguenti statuizioni.

Nell’intestazione della detta sentenza vi è, tuttavia, un doppio errore materiale omissivo che, su istanza della Tutela vittoriosa, la quale ha notificato il ricorso a tutte le parti di quel giudizio, senza che queste abbiano svolto osservazione alcuna, devono essere corrette con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per la correzione degli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., pertanto, risulta manifestamente fondato, essendo palese che nell’intestazione della sentenza sono state omesse alcune indicazioni che, procedendo alle relative correzioni degli errori materiali contenuti nella stessa, devono così integrarsi:

a p. 2, dopo l’11^ rigo, darsi atto che il Tutore, come costituito nell’ultimo capoverso, in relazione al secondo ricorso per cassazione, è come tale costituito anche per il primo (avente RG n. 25662/14);

a p. 3, quindicesimo rigo, dove risultano per errore le parole “l’accoglimento del ricorso”, in luogo di quelle corrette, ossia delle seguenti: “il rigetto dei ricorsi”.

Di conseguenza, devono disporsi le dette correzioni.

Non v’è materia per provvedere alla rifusione delle spese di questa speciale procedura, non essendovi tra le parti conflitto in ordine ai punti definiti in questa sede.

PQM

 

La Corte:

Accoglie il ricorso per la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 25662 del 2014 (pubblicata il 4 dicembre 2014), della 1^ sezione della Corte di Cassazione, e così dispone:

a p. 2, dopo l’11^ rigo, della sentenza, si dà atto che il Tutore, come costituito nell’ultimo capoverso della detta pagina, in relazione al secondo ricorso per cassazione, è come tale costituito anche per il primo (avente RG n. 25662/14); a p. 3, quindicesimo rigo, della sentenza, sostituire le parole “l’accoglimento del ricorso”, con quelle corrette seguenti: “il rigetto dei ricorsi”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 19 maggio 2017.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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