Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14816 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2316-2020 proposo da:

S.M., domiciliato in ROMA piazza CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA CONSOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1190/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/05/2019 R.G.N. 1808/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 1190 del 2019, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di protezione umanitaria, avanzata da S.M., cittadino del (OMISSIS), riconosciutagli dal Tribunale della stessa sede, con provvedimento del 25.6.2018.

2. Il ricorrente, in sintesi, aveva dichiarato di essere scappato dal suo Paese per sfuggire alla persecuzione messa in atto nei suoi confronti dalla famiglia della sua compagna, in seguito alla morte della stessa, per cause naturali, avvenuta nel (OMISSIS) mentre era in stato interessante, e per le aggressioni da lui subite a seguito di tale evento.

3. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure hanno ritenuto infondata la richiesta di protezione umanitaria in quanto l’avanzato processo di integrazione, posto a fondamento della decisione di prime cure, non appariva sufficiente ad integrare i presupposti della tutela umanitaria che veniva così ricollegata ad una situazione per definizione verificatasi in epoca successiva alla presentazione della domanda in via amministrativa e da cui aveva preso avvio il relativo procedimento.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.M. affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 32 comma 3, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria interpretando l’istituto in modo non conforme agli insegnamenti della Corte Suprema, in particolare ritenendo che l’integrazione socio-lavorativa dovesse sussistere al momento della richiesta di protezione e non potesse essere valutata l’integrazione raggiunta in fase successiva all’arrivo in Italia.

2. Il motivo è fondato.

3. In tema di accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione internazionale, e in particolare della protezione sussidiaria e umanitaria, non può rigettarsi la domanda unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio paese, mancando di accertare, all’attualità, la sussistenza, successivamente dedotta dal richiedente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 9427/2018).

4. La necessità di ricevere la protezione del paese ospitante può sorgere, infatti, anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive.

5. La relativa verifica non può, quindi, fondarsi su informazioni o situazioni risalenti, ma deve essere svolto, anche mediante istruttoria officiosa, all’attualità.

6. Più specificamente, in tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 vigente ratione temporis, è stato affermato in sede di legittimità che, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di cooperazione officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

7. Il momento da prendere in considerazione, per ogni valutazione del giudice di merito, è pertanto quello dell’attualità e non quello della presentazione della domanda presentata in via amministrativa, come invece ha erroneamente ritenuto la gravata sentenza.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e, essendo necessari sullo specifico punto accertamenti in fatto, la impugnata pronuncia deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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