Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14816 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg. 15341/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DIGIONE 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO DE SANCTIS, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del

Dott. GIANFRANCO SERVELLO, chiede che la Corte di Cassazione accolga

il ricorso e disponga la prosecuzione del giudizio;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.C., condannato in via definitiva a risarcire danni provocati nell’espletamento dell’attività di notaio, ottenne dal Tribunale di Roma una pronuncia che accertava l’obbligo delle coassicuratrici Unipol Sai e Axa Assicurazioni di indennizzarlo, nella misura del 25% ciascuna, in forza di una polizza di responsabilità professionale; indi – sulla base della sentenza di primo grado – richiese l’emissione di un decreto ingiuntivo che venne opposto da entrambe le assicuratrici ingiunte, le quali – nel frattempo – avevano impugnato la sentenza che ne aveva accertato l’obbligo all’indennizzo.

Con ordinanza del 25.5.2015, il Tribunale di Roma sospese, ex art. 337 c.p.c., comma 2) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “in attesa della definizione di quello pregiudicante”.

Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza il C., affermando la proponibilità del regolamento necessario in relazione a provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 337 c.p.c., ed evidenziando la “illegittimità del provvedimento di sospensione in rapporto alla completa e totale assenza di motivazione”.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

L’ordinanza impugnata recita: “ritenuto che ricorrano nella specie i presupposti di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2 (Cass. SSUU Sent. n. 10027/2012; Ord. n. 8207/2014) sospende il giudizio in attesa della definizione di quello pregiudicante”.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, “in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., ed il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici, in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il descritto potere giurisdizionale oltre che sull’esistenza di una motivazione non meramente apparente” (Cass. n. 23977/2010; conf. Cass. n. 16142/2015).

Va considerato, infatti, che l’ordinanza impugnata è – con tutta evidenza – priva di qualunque motivazione idonea ad esplicitare le ragioni per cui il giudice non ha inteso riconoscere l’autorità della prima sentenza (cfr. Cass. n. 24046/2014, secondo cui “è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta”).

Le spese di lite vanno rimesse al giudizio di merito.

PQM

la Corte dispone la prosecuzione del giudizio, rimettendo al giudice del merito la decisione sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA